Il mutuo con piano di ammortamento “alla francese”: validità  sostanziale e possibili contestazioni di anatocismo

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

Il piano di ammortamento (PDA) “alla francese” in un mutuo prevede che le rate siano posticipate e che la somma ricevuta all’inizio dal debitore sia il valore attuale di una rendita a rate costanti.

Ciascuna rata è comprensiva di parte del capitale (quota capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo).

Nel metodo “alla francese” la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente, secondo una legge di progressione geometrica che è tipica della capitalizzazione composta.

Per questo motivo l’ammortamento “alla francese” è anche detto “progressivo”.

La specifica composizione delle due quote che compongono la rata determina quindi una rata costante, ossia di importo sempre uguale per tutta la durata dell’ammortamento.

Tale metodo si differenzia dai sistemi di rimborso nei quali il debitore paga periodicamente sia gli interessi sia una parte del capitale, con applicazione di rate di mutuo decrescenti in funzione della progressiva contrazione della quota degli interessi.

 

Con il termine di “piano di ammortamento alla francese” (ovvero“a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all’evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso.

Tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità  che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità ).

Il piano di ammortamento “alla francese” è sicuramente legittimo quando segue il calcolo degli interessi, computati mese per mese, relativamente al capitale residuo al mese precedente. [1]

La questione di una pretesa invalidità  del piano “alla francese” è stata ripetutamente oggetto di esame da parte dell’ABF, che ha sempre concluso per la legittimità  del parametro, e questo perché la componente capitale del finanziamento, pur restituita a quote crescenti, può essere determinata fin dall’inizio e per l’intera durata del mutuo (Decisioni ABF n. 1397/2013, n. 1028/2010).

Nella prassi, la contrattualistica bancaria prevede non solo che il metodo di ammortamento sia “alla francese”, ma anche lo sviluppo del relativo piano, con l’indicazione evidente, per ciascuna rata, sia della quota capitale che della quota per interessi: cosicché il cliente è sicuramente posto nelle condizioni di verificare agevolmente quanto dovrà  pagare per interessi, in applicazione del tasso nominale e della modalità  di ammortamento (per l’appunto, alla francese) pattuiti.

Nel caso dei mutui a tasso variabile e di un piano di ammortamento “alla francese”, è fondamentale che la banca precisi chiaramente nel contratto (anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi e agevolmente accertabili) le modalità  per determinare in modo certo l’entità  del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire [2].

Così facendo non sussiste in alcun modo indeterminatezza neppure del tasso ultralegale da applicare, sicché la domanda di ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell’art. 1284, c. 3 c.c. dovrà  essere rigettata. [3]

Si sono registrate alcune sentenze di segno opposto, ma assolutamente marginali [4].

 

Sono invece nulle, al contrario, nel piano di ammortamento “alla francese”, le clausole di determinazione degli interessi che non consentono una univoca applicazione perché non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità  del loro oggetto, richiesto a pena di nullità  dalla disciplina dei contratti, anche ex artt. 1418, 1346 c.c. (Tribunale di Milano 30-10-2013).

Nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento “alla francese” la nullità  della clausola di determinazione degli interessi non comporta la nullità  dell’intero contratto ma la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale. [5]

È frequente nel contenzioso bancario la contestazione che il tasso effettivo previsto in un contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese non sia quello previsto in contratto, perché il piano di ammortamento alla francese comporterebbe la capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo).

A tale conclusione è pervenuto, in particolare, il Tribunale di Bari, sez. dist. di Rutigliano, con sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008, che ha avuto una certa diffusione ed è spesso richiamata in molte cause della clientela verso la banca [6].

Seguendo il ragionamento del Tribunale di Bari (sez. di Rutigliano), tale metodologia contrasterebbe sia con l’art. 1283 c.c., che vieta la pattuizione dell’anatocismo (prima della scadenza degli interessi semplici), sia con l’art. 1284 c.c., che richiede la forma scritta per la pattuizione d’interessi superiori alla misura legale. Per l’effetto, sarebbe frequente la richiesta giudiziale di applicazione, nel computo delle rate, del tasso d’interesse legale (art. 1284 c.c.) in sostituzione del tasso previsto in contratto.

L’iter logico utilizzato dal giudice barese era riferito, più che all’illegittimità  di un tale criterio di calcolo, alla circostanza che esso potesse risultare oscuro al finanziato al momento della conclusione del contratto. Di guisa che la questione non riguarderebbe in verità  un presunto anatocismo ma i soli meccanismi di trasparenza informativa utili a superare le barriere di asimmetria informativa che ostacolerebbero il processo di formazione di una volontà  consapevole da parte del consumatore.

 

Il metodo di ammortamento a rate costanti “alla francese” non dà  in verità  luogo all’anatocismo.

E questo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.

Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già  pagato con la rata o con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, difatti, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.

In realtà , il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell’articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale. [7]

 

Non si verifica pertanto alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità  per contrasto con l’art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già  scadute.

La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante non comporta pertanto alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., e questo per almeno i seguenti tre motivi:

1) gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo;

2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;

3) siccome la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica; si verifica cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.

 

Anche l’Arbitro Bancario e Finanziario ha affrontato ripetutamente la questione dell’anatocismo relativamente ai mutui con piano di ammortamento “alla francese”, concludendo sempre per la sua piena legittimità .

L’ABF ha affermato in particolare che il piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire.

Ad avviso dell’Arbitro un tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il cliente sia in grado di valutare l’ammontare degli interessi da pagare (Decisioni ABF n. 429/2013, n. 1130/2011, n. 1280/2012).

Quanto alla giurisprudenza di merito anch’essa si è orientata in favore della legittimità  del piano di ammortamento “alla francese”, nel senso cioè che esso non comporta di norma alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi bancari.

Si potrà  avere anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. [8]

Un contratto di mutuo che preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese”, per essere legittimo deve rispettare le seguenti condizioni:

– le clausole contrattuali devono disporre che, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso che variabile)abbia effetto sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già  scadute;

– nel contratto la banca deve avere chiaramente precisato, anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali dettagliatamente specificate, le modalità  per determinare l’entità  del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire.

Se così sia, non sarà  ravvisabile alcuna invalidità  e neppure alcun fenomeno anatocistico e, di conseguenza, la relativa pattuizione potrà  ritenersi valida e non inficiata da nullità  per contrasto con l’art. 1283 c.c.

 

[1] Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19/6/2017: “In caso di un mutuo con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L’importo della rata costante dell’ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l’impiego del principio dell’interesse composto. Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l’importo già  pagato con la rata o le rate precedenti. Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo “non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già  pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà , il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell’articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale”.

[2] L’art. 117 T.U.B. richiede difatti che i contratti bancari abbiano sempre l’indicazione del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Sono per l’effetto nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché’ quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

[3] Tribunale di Modena, sez. I, sent. dell’11/11/2014; Tribunale di Mantova, sent. dell’11/3/2014.

[4] Tribunale di Bari, sent. n. 113 del 29 ottobre 2008: “In un contratto di mutuo a tasso fisso semestrale, in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate semestrali costanti, l’interesse applicato al mutuatario non è l’interesse semplice, ma l’interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, per un verso, importa violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determina la nullità  della relativa previsione, con la conseguenza che il piano va ricostruito con applicazione dell’interesse legale”.

[5] Tribunale di Milano, sent. del 30/10/2013.

[6] Tribunale di Bari, sez. di Rutigliano, sent. n. 113 29-10-2008: “In un contratto di mutuo a tasso fisso semestrale, in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate semestrali costanti, l’interesse applicato al mutuatario non è l’interesse semplice, ma l’interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, per un verso, importa violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determina la nullità  della relativa previsione, con la conseguenza che il piano va ricostruito con applicazione dell’interesse legale”.

[7] Tribunale di Venezia, 27/11/2014; Tribunale di Mantova, 11/3/2014, Tribunale di Treviso, 12/1/2015, Tribunale di Modena, sez. I, 11/11/2014; Tribunale di Pescara 10/4/2014; Tribunale di Mantova, 11/3/2014.

[8] Tribunale di Padova, 29/5/2016: “In tema di contratti bancari, mutuo e ammortamento alla francese, non può essere accolta in questi casi la doglianza avente ad oggetto l’anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell’interesse semplice e non composto”.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Il mutuo con piano di ammortamento “alla francese”: validità  sostanziale e possibili contestazioni di anatocismo”, Magistra Banca e Finanza, 8 gennaio 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-mutuo-con-piano-di-ammortamento-alla-francese-validita-sostanziale-e-possibili-contestazioni-di-anatocismo/.

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