Il pagamento di un assegno con firma di traenza falsa e la responsabilità  della banca. La diligenza del buon banchiere.

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

 

L’azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca che abbia pagato un assegno malgrado la falsità  della firma di traenza dal punto di vista meramente processuale risulta disciplinata dalle regole generali dell’onere della prova: spetta cioè all’attore che la contesta dimostrare la falsità  della sottoscrizione, fornendo elementi di comparazione e sollecitando l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio. La banca, per contro, è tenuta a dimostrare l’efficacia liberatoria del pagamento del titolo per non essere la falsità  rilevabile con l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività  bancaria (Cass. civ. sez. I, sent. n. 12471 del 12/10/2001; Cass. civ. sent. n. 1420 del 24/02/1983).

Alla banca è infatti imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quella ordinaria e riconducibile all’art. 1176 comma 2 c.c. in forza del quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività  professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività  esercitata.

La diligenza della banca, nell’adempimento dei suoi doveri di mandataria, deve essere determinata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità  del servizio espletato al bonus argentarius (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4642 del 07-11-1989). Muovendo da questo maggior grado di diligenza imposto ed in forza del quale un prudente banchiere dovrebbe comunque essere in grado di riconoscere – e di verificare – un assegno falsificato, si presume la colpa della banca e si impone pertanto alla medesima l’onere di provare che il falso non era comunque riconoscibile.

Nel caso di assegno bancario pagato malgrado la falsità  della firma di traenza, si ritiene che manchi la diligenza allorquando la banca, in ipotesi di un’abile contraffazione della firma, non abbia posto in essere un prudente raffronto tale da individuare macroscopiche e grossolane falsità  emergenti in modo chiaro dalla comparazione con lo specimen di firma depositato.

Né la responsabilità  risarcitoria della banca può essere esclusa per il solo fatto che il giudice penale abbia negato la grossolanità  della falsificazione, tenuto conto che la diligenza della banca, nell’adempimento dei suoi doveri di mandataria, deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità  del servizio espletato (Cass. civ. sez. I, sent. n. 4642 del 07-11-1989).

L’istituto di credito può pertanto liberarsi solo dimostrando che nonostante abbia adottato le misure allo stesso imposte per verificare la falsità  della firma e nonostante l’adempimento del grado di diligenza richiesto, la sottoscrizione apocrifa non sia stata rilevata.

In mancanza deve ritenersi a carico della banca una responsabilità  risarcitoria verso il correntista, per il danno subito a seguito del pagamento del titolo falsificato, qualora nella negoziazione la medesima banca non trattaria si sia limitata a tutelare i propri interessi, con il ricevere garanzia di copertura dell’assegno da parte della trattaria, omettendo di usare tutta la doverosa prudenza e diligenza sull’accertamento dell’identità  del portatore e della autenticità  della firma di emittenza (Cass. civ. sez. I, sent. n. 2885 del 09-05-1985).

La banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall’obbligo di restituzione nei confronti dell’avente diritto (Cass. civ. sez. I, sent. n. 4389 del 03-05-1999).
Non è mancata tuttavia contraria giurisprudenza la quale ha negato la responsabilità  risarcitoria della banca trattaria ritenendo che la medesima a cui sia stato presentato per l’incasso un assegno bancario, abbia il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità  (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività  bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità  delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. civ. sez. I, sent. n. 6524 del 19-05-2000; Cass. civ. sez. I, sent. n. 2303 del 14-03-1997).

Per contro il traente che invochi la falsità  della sottoscrizione apposta sull’assegno bancario non è tenuto ad attendere di essere convenuto in giudizio per poi operare il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c. ma può legittimamente assumere l’iniziativa del processo al fine di vedere accertata secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità  della sottoscrizione. Difatti recente giurisprudenza ha sostenuto che il traente che lamenti la non corrispondenza della firma di traenza con quella depositata, non può vedersi per ciò solo respingere la domanda risarcitoria nei confronti della banca che abbia provveduto al pagamento degli assegni per non aver proceduto preliminarmente al disconoscimento della firma di traenza, o per non aver chiaramente dichiarato di non conoscere la sottoscrizione (Cass. civ. sez. I, sent. n. 12471 del 12/10/2001).


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “Il pagamento di un assegno con firma di traenza falsa e la responsabilità  della banca. La diligenza del buon banchiere.”, Magistra Banca e Finanza, 14 ottobre 2002, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-pagamento-di-un-assegno-con-firma-di-traenza-falsa-e-la-responsabilita-della-banca-la-diligenza-del-buon-banchiere/.

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