Il parallelismo fra le nuove disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 26 ottobre 2019 n. 124 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali” e il recepimento della V Direttiva antiriciclaggio con l’emanazione del Decreto Legislativo 4 ottobre 2019 n. 125: gli effetti nell’ambito del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Di Emanuela Montanari, Compliance Officer – Responsabile Antiriciclaggio – Delegato Sos
In data 4 e 26 ottobre 2019 sono stati emanati rispettivamente il Decreto Legislativo n. 125/2019 e il Decreto-Legge n. 124/2019 entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre u.s. serie n. 252.
Il Decreto-Legge n. 124/2019 sulle misure di contrasto all’evasione e alla frode fiscale è entrato in vigore il 27 ottobre 2019, mentre il Decreto n. 125/2019 di recepimento della V Direttiva entrerà in vigore il prossimo 10 novembre. Entrambi i provvedimenti introducono nuove disposizioni che hanno la finalità di contrastare la commissione di reati, in particolare quelli fiscali, il riciclaggio nonché il finanziamento dei terrorismo.
Decreto-Legge n. 124/2019 – Misure di contrasto all’evasione ed alla frode fiscale
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
E’ stato modificato il Decreto Legislativo n. 231/2007 introducendo all’art. 49 nuove soglie e sanzioni per il trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi. Dal 1/7/2020 fino al 31/12/2021 la nuova soglia si riduce dagli attuali 3 mila a 2 mila euro, mentre dal 1/1/2022 sarà pari a euro mille pari all’importo attualmente previsto per la trasferibilità degli assegni. Anche il minimo edittale per le sanzioni viene ridotto a euro 2.000 e a 1 mille euro.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito
La nuova disposizione stabilisce che dal 1/7/2020 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o di credito si applica nei confronti dei soggetti obbligati una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni si applicano le procedure e i termini previsti dalla Legge n. 689/1981 ivi compresi gli organi deputati all’accertamento delle violazioni stesse. Agli esercenti attività di impresa o professionisti aventi un volume d’affari non superiore a euro 400.000 è riconosciuto dal 1/7/2020 un credito di imposta pri al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Registro unico degli operatori del gioco pubblico
Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dal 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari dei rapporti in esso previsti.
Devono iscriversi al Registro i produttori, i proprietari, i possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di gioco per i quali l’amministrazione rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco, i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento, i concessionari del gioco del Bingo, i concessionari di scommesse su eventi ippici, i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, per la raccolta scommesse, i titolari dei punti di vendita delle lotterie e dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza, i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza, le società di corse che gestiscono gli ippodromi e ogni altro soggetto che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti,delle licenze di pubblica sicurezza.
Modifiche alla disciplina penale in materia tributaria e responsabilità amministrativa degli enti
Il provvedimento ha ridotto le soglie di punibilità previste per i reati tributari, ha aumentato le sanzioni penali ed ha introdotto la confisca per le nuove fattispecie. Inoltre è prevista una una sanzione pecuniaria per la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti a fronte di operazioni inesistenti.
In particolare:
– Reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) per cui la punibilità è prevista a prescindere dall’importo. La norma prevede la reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Se l’ammontare degli elementi fittizi è inferiore a euro 100.000 la reclusione va da un anno e sei mesi a sei anni.
– Reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) la soglia di imposta evasa è pari a 30.000 euro e gli elementi attivi sottratti a tassazione al 5% del totale o comunque a 1,5 milioni. E’ prevista la reclusione da tre a otto anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, é superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o a euro un 1,5 milioni, o qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie è superiore al 5% dell’imposta o a euro 30.000.
– Reato di Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) la soglia di imposta evasa è pari a euro 100.000 e gli elementi attivi sottratti a tassazione al 10% del totale o comunque a 2 milioni. Il provvedimento prevede la reclusione da due a cinque anni per chiunque che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e’ superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o a euro 2 milioni.
– Reato di Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs n. 74/2000) la soglia di imposta evasa (o ritenute non versate) è pari a euro 50.000. Il provvedimento prevede la reclusione da due a sei anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa é superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000. La medesima pena è prevista (reclusione da due a sei anni) per chiunque non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate é superiore ad euro 50.000.
– Reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs n. 74/2000) per cui la punibilità è prevista a prescindere dall’importo. La norma prevede la reclusione da quattro a otto anni per chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, é inferiore a euro 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
– Reato di Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs n. 74/2000) per cui la punibilità è prevista a prescindere dall’importo. Il provvedimento stabilisce la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
– Reato di Omesso versamento di ritenute (art. 10 bis D.Lgs n. 74/2000) la soglia di ritenute non versate è pari a euro 100.000. La norma prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute per un ammontare superiore a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
– Reato di Omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs n. 74/2000) la soglia di IVA non versata è pari a euro 150.000. La norma prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa entro il termine previsto per il versamento dell’acconto l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta.
Per tali reati è stata introdotta la confisca qualora la soglia di imposta evasa o gli elementi attivi o passivi fittizi siano superiori a euro 100.000 oppure in caso di pronuncia della condanna.
Per quanto attinene la responsabilità amministrativa degli enti è stato introdotto l’art. 25-quinquiesdecies che prevede specifici reati tributari presupposto per l’applicazione della norma. In particolare per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Pertanto i modelli organizzativi dovranno essere aggiornati per salvaguardare l’ente dalla relativa responsabilità e delle sanzioni.
Trust
All’art. 13 del Decreto Legge 124/2019 la novità è costituita da una modifica del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR n. 917/1986 che introduce fra i redditi di capitale i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati. Inoltre qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio in relazione alle attribuzioni di trust esteri o istituti aventi analogo contenuto a beneficiari residenti in Italia, l’intero ammontare percepito costituisce reddito. La modifica normativa è di notevole rilievo poiché si focalizza su elementi sostanziali “i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati” e qualificando la distribuzione in assenza di ulteriori elementi “l’ammontare percepito costituisce reddito”. La norma è circoscritta ai Paesi considerati a fiscalità privilegiata per vietare abusi nei confronti di chi utilizza strumenti opachi ubicati in tali giursdizioni finalizzati unicamente all’evasione ed alla frode fiscale. E’ prevista la possibilità per Guardia di Finanza di fare ispezioni, di accedere all’anagrafe tributaria e ai registri dei titolari effettivi richiamando la legge antiriciclaggio in particolare l’art. 9, commi 4 e 6 del D. Lgs n. 231/2007 in quanto il reato tributario è a tutti gli effetti un reato presupposto.
Decreto-Legge n. 125/2019 – Misure in materia di adeguata verifica
Obblighi di adeguata verifica della clientela
La normativa antiriciclaggio prevede che l’adeguata verifica venga effettuata nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. Il nuovo provvedimento prevede che, in caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono agli obblighi di adeguata verifica in occasione dell’assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento. Si tratta del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29 che stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell’UE, delle informazioni per l’applicazione delle leggi relative alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria. Il decreto prevede lo scambio di informazioni a richiesta, automatico o spontaneo, pertanto al fine di provvedere allo scambio, in particolare quello automatico, gli intermediari devono assumere le informazioni aggiornate relative alla residenza fiscale del cliente.
Titolarità effettiva
La nuova disposizione introduce il concetto residuale di titolare effettivo applicabile solo qualora l’applicazione degli altri criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi. In tal caso il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente diverso dalla persona fisica. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, con speficico riferimento al titolare effettivo individuato col criterio residuale, e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo con gli altri criteri. Tale disposizione entra in vigore il 10/11/2019 pertanto le banche da tale data dovranno essere in grado di tracciare non solo le verifiche effettuate, ma bensì anche le motivazioni che non hanno consentito di dichiarare il titolare effettivo.
Registro dei titolari effettivi enti diversi dalle persone giuridiche e trust
Il provvedimento consente l’accesso al registro dei titolari effettivi al pubblico contrariamente a quanto previsto precedentemente. L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le motivazioni per cui il titolare effettivo assume tale qualifica. In circostanze eccezionali l’accesso può essere escluso se vi sono rischi per il titolare effettivo o se lo stesso sia un incapace o minore d’età. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea.
Per quanto riguarda i trust si amplia il novero dei soggetti obbligati equiparando agli stessi gli istituti giuridici affini residenti. Si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
I trustee nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini residenti devono ottenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine, in particolare le informazioni relative all’identità del disponente, del trustee, del guardiano o di altra persona per conto del trustee, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine o di altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
L’accesso al registro dei titolari effettivi dei trust viene consentito ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui sia necessario per difendere un interesse giuridicamente tutelato, qualora si abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria. In circostanze eccezionali, l’accesso può essere escluso come sopra indicato.
I soggetti obbligati che consultano i registri dei titolari effettivi sia dei soggetti diversi dalle persone giuridiche che dei trust a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono prova dell’iscrizione del titolare effettivo conservando un estratto dei registri. Saranno stabilite le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnaleranno al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro, e le informazioni, acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela. Le informazioni acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela sono prontamente rese disponibili alle autorità.
Misure semplificate di adeguata verifica
Il provvedimento stabilisce che le autorità di vigilanza individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica. Devono ricorrere cumulativamente, fra le altre, le seguenti condizioni:
– l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro,
– qualora l’importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti,
– qualora l’importo dell’operazione sia superiore a 50 euro,.lo strumento di pagamento non é utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dalla PSD2 direttiva (UE) 2015/2366.
Misure rafforzate di adeguata verifica
I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tenendo conto dei fattori di rischio. Le misure rafforzate si devono applicare:
– ai rapporti continuativi o alle operazioni occasionali a distanza non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate o autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale,
– alle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette,
– ai rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgano Paesi terzi ad alto rischio,
– ai rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di pagamenti con un ente creditizio corrispondente di un Paese terzo,
– ai rapporti continuativi o operazioni con clienti e titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni, per cui le misure di adeguata verifica della clientela devono essere commisurate al rischio in concreto rilevato,
– alle succursali aventi sede in paesi terzi ad alto rischio controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio di uno Stato membro: in tal caso le misure rafforzate devono essere valutate,
Nei casi di rapporti continuativi o operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio è necessario acquisire, in aggiunta a quanto previsto sopra:
– informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto o della prestazione,
– informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo,
– informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite,
– l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un’operazione,
Inoltre:
– assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto o della prestazione aumentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.
Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all’apertura o alla prosecuzione di rapporti o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.
Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell’adempimento degli obblighi sull’identificazione del cliente, del titolare effettivo e dello scopo e natura del rapporto ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.
Le autorità di vigilanza di settore potranno adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica da parte di un intermediario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:
– l’intermediario bancario o finanziario si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti al gruppo,
– la capogruppo ha sede in uno Stato membro o in un Paese terzo tenuto ad applicare misure di adeguata verifica e di conservazione analoghe a quelle previste dalla direttiva,
– l’efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione e sottoposizione ai controlli dell’autorità competente.
Sarà possibile esternalizzare a terzi gli obblighi di adeguata verifica, ma resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati.
Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Il divieto di comunicazione non impedisce la comunicazione fra intermediari bancari e finanziari che appartengono allo stesso gruppo.
Divieto di prodotti di moneta elettronica anonima
L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata, come pure l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia o di prodotti di moneta elettronica anonimi aperti o emessi presso Stati esteri.
Obblighi di adeguata verifica: identificazione del cliente, del titolare effettivo, dell’esecutore
Identificazione. Per il cliente persona fisica e l’esecutore, l’identificazione consiste nell’acquisizione di copia di un documento d’identità in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dell’esecutore sono altresì acquisite le informazioni relative al potere di rappresentanza. Per clienti diversi da persone fisica, l’identificazione si effettua attraverso l’acquisizione dei dati identificativi, tipologia, forma giuridica, attività svolta, estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza. Nel caso di organizzazioni non profit, la classe di beneficiari e in caso di trust, copia dell’ultima versione dell’atto istitutivo, al fine monitorare le finalità perseguite, l’identità dei beneficiari, del trustee e del disponente.
L’identificazione è effettuata in presenza del cliente ovvero – per soggetto diverso da una persona fisica – dell’esecutore.
L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o in possesso di un’identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati a norma dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 ovvero i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana, o infine che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.
I destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all’identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questo forniti. Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l’operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione di questo soggetto e del suo titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate nell’interesse della persona fisica intestataria del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo del rapporto, salva diversa indicazione del cliente. All’atto della costituzione del rapporto continuativo, il cliente si impegna a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (o 1.000 per trasferimenti di fondi) effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo dell’operazione. Nell’ambito del controllo costante, gli intermediari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi.
La verifica dei dati. La verifica dei dati relativi al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi.
Con riferimento al cliente persona fisica e all’esecutore si accertano l’autenticità e la validità del documento d’identità e, per l’esecutore, il potere di rappresentanza. Per i minori si assume il certificato di nascita o l’eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata con gli estremi dell’atto di nascita. Per i soggetti non comunitari, si accerta l’autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura. Quando emergono dubbi o incongruenze, si effettuano ulteriori riscontri, ad es. consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.
Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica il riscontro dei dati identificativi si effettua con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti acquisite in via autonoma o per il tramite del cliente conservando copie in formato cartaceo o elettronico. Con riferimento alla titolarità effettiva si adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne l’assetto proprietario e di controllo, consultando ogni fonte informativa utile e verificarndo i dati, alla luce del profilo di rischio (ad es. il registro delle imprese, gli albi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci, le comunicazioni rese al pubblico, i registri dei titolari effettivi, le informazioni provenienti da autorità pubbliche, anche di altri paesi comunitari e acquisite anche attraverso i siti web). L’estensione e la profondità dei riscontri sono effettuati in base ad un approccio basato sul rischio.
Obblighi di adeguata verifica: valutazione dello scopo e della natura prevista del rapporto, delle operazioni occasionali e controllo costante
La profondità e l’estensione delle verifiche sulle informazioni relative allo scopo e alla natura prevista del rapporto sono correlate al profilo di rischio.
I soggetti finanziari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni inerenti: le finalità del rapporto, le relazioni tra il cliente, l’esecutore e il titolare effettivo, l’attività economica. Ulteriori informazioni devono essere acquisite in base al profilo di rischio e riguardano, ad esempio, l’origine dei fondi, i rapporti con le banche, la situazione economica e patrimoniale del cliente e del titolare effettivo nonché se facilmente conoscibile di familiari e conviventi (acquisendo bilanci, dichiarazioni dei redditi e IVA, dichiarazioni del datore di lavoro, ecc). Le informazioni possono essere desunte dal rapporto o richieste al cliente, devono essere verificate con le informazioni acquisite autonomamente, anche con riguardo alle operazioni compiute. Le informazioni sullo scopo e sulla natura delle operazioni occasionali vengono valutate in caso di elevato rischio.
Gli intermediari devono svolgere un controllo costante nel corso del rapporto per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto) esaminando l’operatività del cliente e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica anche sul titolare effettivo. Nella policy antiriciclaggio devono essere definite la tempistica e la frequenza dell’aggiornamento dei dati in funzione del profilo di rischio. L’aggiornamento consiste nell’assunzione di certificazioni, poteri di rappresentanza, verifica di qualità di PEP, delle black list o delle liste antiterrorismo. Deve essere comunque effettuato quando le informazioni non sono più attuali e ove opportuno, si applicano misure rafforzata, si effettuano le segnalazioni di operazioni sospette, il congelamento dei fondi, l’astensione, ecc.
Operatività a distanza
L’operatività a distanza è svolta senza la presenza fisica del cliente, dei dipendenti del soggetto finanziario o di altro personale incaricato (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica). Quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, si considera presente quando lo è l’esecutore. Banca d’Italia raccomanda di porre particolare attenzione all’operatività a distanza, per l’assenza del contatto diretto con il cliente, per il rischio di frodi connesse al furto di identità.
Nei casi di operatività a distanza, è necessaro acquisire i dati identificativi del cliente e dell’esecutore, effettuare il riscontro su una copia di un valido documento di identità ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe o effettuando riscontri traminte contatto telefonico su utenza fissa, invio di comunicazioni a un domicilio fisico, bonifico del cliente da un intermediario comunitario, invio di documentazione controfirmata, verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste ai competenti uffici o mediante incontri in loco. Possono essere adottati meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative (es.biometrico).
In ogni caso i soggetti finanziari individuano nella policy i meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di riscontro e illustrano le valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili di rischio che caratterizzano questi strumenti e i relativi presidi di sicurezza. In alternativa l’identificazione del cliente può essere effettuata in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.
Obblighi semplificati di adeguata verifica
In presenza di un basso rischio è possibile adottare obblighi di adeguata verifica semplificata, riducendo l’estensione e la frequenza degli adempimenti. Nell’Allegato 1 sono riportati i fattori di basso rischio. I soggetti finanziari formalizzano nella policy procedure di adeguata verifica dettagliate, le misure specifiche di adeguata verifica semplificata in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio motivando la scelta.
Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell’estensione o della frequenza degli adempimenti con riguardo ai tempi di esecuzione delle attività per l’identificazione del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo rinviando fino a un massimo di trenta giorni l’acquisizione di copia del documento (per gli strumenti di moneta elettronica, il termine può giungenre fino all’attivazione dello strumento o alla prima operazione). Inoltre si evidenzia la riduzione delle informazioni e dei dati sul titolare effettivo con l’assunzione di una dichiarazione del cliente o utilizzando presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto per prodotti specifici (es., credito al consumo, fondo pensionistico). E’ posssibile la riduzione della frequenza dell’aggiornamento dei dati solo al ricorrere di specifiche circostanze (es. l’apertura di un nuovo rapporto o l’effettuazione di un’operazione di importo superiore a una soglia prestabilita), o nel monitoraggio del rapporto, verificando solo le operazioni superiorie ad una certa soglia.
Deve essere sempre verificato il permanere dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata, che non è più applicabile quando sussistono dubbi o incongruenze sui dati del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo, qualora sussistano indici di rischio, in caso di operatività anomala o sussista il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Misure rafforzate di adeguata verifica
Le misure rafforzate di adeguata verifica sia applicano quando sussiste un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per effetto di specifiche previsioni normative o di una autonoma valutazione dell’intermediario. Si considerano sempre a rischio alto i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario con sede in un paese terzo, i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e titolari effettivi che rivestono la qualifica di PEP, i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate. Nell’Allegato 2 sono riportati i fattori di rischio elevato.
Anche in relazione alle misure rafforzate gli intermediari devono formalizzare nella policy procedure di adeguata verifica dettagliate e indicare le misure da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti. Tali misure comprendono l’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo, una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto, l’intensificazione della frequenza delle verifiche e una maggiore profondità del controllo costante.
In particolare le misure rafforzate comprendono l’acquisizione di maggiori informazioni sull’identità del cliente e del titolare effettivo, sull’assetto proprietario e di controllo, sulla loro reputazione e sullo scopo e natura del rapporto (ad. es verificando il numero, l’entità e la frequenza delle operazioni attese, per poter individuare eventuali scostamenti, le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte in altro modo o in un altro paese, la destinazione dei fondi, l’attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo.
Inoltre è prevista l’assunione di una migliore qualità delle informazioni fra cui un bonifico a valere su un conto intestato al cliente presso un intermediario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio di livello analogo a quelli della direttiva, la verifica dell’origine del patrimonio e dei fondi del cliente (acquisendo bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, dichiarazioni del datore di lavoro). Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante si acquisiscono informazioni per valutare la coerenza della movimentazione con l’attività svolta e il fatturato e, per le società di trasporto valori occorre verificare che la società sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché la località di ritiro o di consegna delle somme, l’importo delle somme ritirate o consegnate e il taglio delle banconote. Nel caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, gli intermediari effettuano approfondimenti per verificare le ragioni di tale operatività. Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione si verificano in ogni caso l’origine del reddito e del patrimonio.
Infine è necessaria una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite controlli più frequenti sul rapporto volti a rilevare tempestivamente variazioni del profilo di rischio, sulle operazioni, per rilevare tempestivamente elementi di sospetto, verificando la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività.
E’ sempre necessaria l’autorizzazione di un alto dirigente per l’avvio o la prosecuzione del rapporto.
Rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.
Gli intermediari applicano misure rafforzate ai rapporti e alle operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. E’ prevista l’astensione dall’instaurare o proseguire rapporti o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in paesi terzi ad alto rischio.
Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari di un paese terzo.
Le misure di adeguata verifica rafforzata applicate nei confronti dell’intermediario sono modultate in funzione del rischio, con particolare attenzione ai fattori di rischio geografico. Gli intermediari si devono accertare che i rispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l’accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.
Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno l’acquisizione di informazioni sugli assetti proprietari, sull’attività svolta, sull’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela che ha accesso diretto ai conti di passaggio, anche con verifiche a campione, e la fornitura, su richiesta, di tutti i dati raccolti. Le lacune informative sono prese in considerazione ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio. Gli intermediari acquisiscono un’espressa attestazione del rispondente circa l’inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste. Per questo motivo è necessario definire in forma scritta un accordo per l’assolvimento dei rispettivi obblighi, nel quale gli intermediari individuano i soggetti che possono accedere al servizio di corrispondenza e le responsabilità in relazione agli obblighi antiriciclaggio. L’accordo deve prevedere le modalità per il monitoraggio del rapporto di corrispondenza per accertare se il rispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica ed effettui i controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
Gli intermediari devono acquisire informazioni sulla reputazione del rispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio a cui è sottoposto, avvalendosi dei rapporti di valutazione del GAFI o del FMI. Infine è obbligatoria l’autorizzazione, per l’apertura di ciascun rapporto di corrispondenza, di un alto dirigente, non coincidente con quello che ne ha promosso l’apertura, che verifica l’adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio.
Il controllo costante del rapporto con il rispondente, deve avvenire con frequenza e intensità commisurate al servizio, adottando procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo, per destinazione o provenienza dei flussi. E’ necessaria altresì la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, ma non è sufficiente l’acquisizione delle politiche e procedure antiriciclaggio, in quanto se il rischio è elevato e il volume delle operazioni rilevante, l’intermediario valuta l’opportunità di effettuare sopralluoghi o verifiche a campione.
Con riferimento ai conti utilizzati indirettamente da altri intermediari (corrispondenti indiretti), è necessario acquisire informazioni in ordine all’esistenza di queste relazioni, alle transazioni poste in essere dai clienti dei corrispondenti indiretti, all’area geografica di operatività accertandosi che il rispondente indiretto renda note tutte le parti coinvolte nelle operazioni e valutando il sistema dei controlli posti in essere dal rispondente in relazione ai rapporti con i rispondenti indiretti e alle operazioni poste in essere da questi ultimi (strumenti di monitoraggio, controlli manuali o automatizzati, risorse adeguate).
Persone politicamente esposte
Le PEP sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualifica di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo. Gli intermediari definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo è qualificato PEP ottenendo informazioni dal cliente e avvalendosi di ulteriori fonti. L’intensità e l’estensione delle verifiche sono commisurate al grado di rischio associato ai prodotti e alle operazioni. Nell’ambito dell’attività di controllo costante, gli intermediari verificano l’acquisizione o le variazioni dello status di PEP del cliente o del titolare effettivo, utilizzando in maniera integrata tutte le informazioni in possesso (es. informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID).
Quando il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione di PEP, il destinatario assicura che l’avvio o la prosecuzione del rapporto o l’esecuzione dell’operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente che valuta l’esposizione al rischio e il grado di efficacia dei presidi. Nei confronti di soggetti originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di rivestire le cariche pubbliche da oltre un anno, in presenza di un elevato rischio si continuano ad applicare misure rafforzate.
Gli intermediari acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l’origine del patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell’operazione occasionale. Per i rapporti continuativi gli intermediari assumono un’attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti affidabili, provenienti da fonti indipendenti, forniti dal cliente o pubblicamente disponibili o in base ad attestazioni di altri intermediari. Le informazioni devono essere idonee ad escludere che i fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose. L’acquisizione di queste informazioni è volta a garantire un efficace controllo costante, ai fini della rilevazione di eventuali elementi di sospetto. La riluttanza del cliente nel fornire le informazioni in merito all’origine del patrimonio o dei fondi è un elemento utile ai fini degli obblighi di segnalazione.
I rapporti continuativi riconducibili a una PEP sono sottoposti a controllo costante rafforzato, adottando procedure volte a rilevare operazioni anomale ed esaminando tempestivamente le informazioni utili a valutare il rischio.
Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità
Gli intermediari adottano procedure di rilevazione e valutazione di operazioni e schemi operativi anomali. Rientrano in questo ambito le operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso sulla base della conoscenza del cliente e della natura e dello scopo del rapporto, schemi operativi anomali rispetto all’ordinaria attività del cliente o di clienti analoghi, operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi. Le misure rafforzate adottate dai destinatari devono consentire di valutare la natura sospetta delle operazioni e devono essere adeguate per comprendere le finalità di queste operazioni e determinarne la coerenza con il profilo economico del cliente. Si assumo ulteriori informazioni sull’origine e sulla destinazione dei fondi e sull’attività del cliente qualora necessario e si effettua un più frequente controllo costante del rapporto e delle operazioni eseguite.
Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative
Tali disposizioni riguardano l’offerta di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio da parte di una Società di Gestione per il tramite di una Banca Collocatrice che opera nell’interesse di propri clienti.
Ai fini dell’applicazione degli obblighi di adeguata verifica, la Società di Gestione individua preliminarmente il ruolo e la posizione assunta dalla Banca Collocatrice che agisce per conto dell’investitore. In particolare, possono distinguersi due casi:
1) la Banca Collocatrice agisce per conto del cliente ma in nome proprio, in base a un mandato senza rappresentanza quale controparte diretta della Società di Gestione, avendo ricevuto dall’investitore mandato a gestirne il patrimonio o a effettuare operazioni di investimento. La Banca collocatrice diviene l’intestatario degli strumenti finanziari, pur agendo in base a specifiche istruzioni di acquisto o vendita impartite dal proprio cliente.
La Banca Collocatrice assume la posizione di cliente della Società di Gestione. In questo caso, in situazioni di basso rischio, quest’ultima può limitarsi ad acquisire i soli dati identificativi dell’investitore per conto del quale la Banca Collocatrice agisce e del suo titolare effettivo. Ciò qualora la Banca Collocatrice sia un intermediario a basso rischio, la Società di Gestione abbia adottato misure per assicurarsi che il rischio connesso al rapporto con la Banca sia basso, considerando, l’attività, la tipologia di clientela servita e i paesi nei quali offre i propri servizi. Inoltre la Società di Gestione si assicura che la Banca applichi ai propri clienti misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio. In particolare, la Società di Gestione, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili ovvero acquisite direttamente dalla Banca, valuta l’idoneità delle procedure di adeguata verifica della Banca e adotta misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che la Banca sia in grado di fornire, su richiesta, tutti i dati raccolti relativi agli investitori. Quest’ultima valuta la completezza delle informazioni ricevute e prende in considerazione eventuali lacune informative ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio della Banca Collocatrice. Se le condizioni non sono tutte rispettate o vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’applicazione di obblighi semplificati è esclusa.
2) la Banca Collocatrice agisce per conto e in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra l’investitore e la Società di Gestione. L’intestatario degli strumenti finanziari è direttamente l’investitore.
La relazione si instaura direttamente tra l’investitore, in qualità di cliente, e la Società di Gestione che sottopone l’investitore a misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio. A questo fine, la Società di Gestione può fare ricorso a un altro intermediario (in genere la Banca Collocatrice), adempiendo agli obblighi di adeguata verifica tramite terzi.
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