Di Maurizio Tidona, Avvocato
L’art. 9 bis della Legge 386/1990 dispone che la banca trattaria deve inviare al traente di un assegno bancario un preavviso di revoca del diritto di emissione di assegni, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista.
Con il preavviso di revoca la banca trattaria deve comunicare al traente dell’assegno impagato che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento del titolo – oltre gli accessori di cui si dirà in seguito -, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10-bis (Archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria) della Legge n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione (per l’intero sistema bancario e postale) ad emettere assegni.
Con la comunicazione di revoca il traente dell’assegno impagato è invitato a restituire alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati, alla scadenza del sessantesimo giorno e sempre che non abbia effettuato il pagamento nel termine concessogli, i moduli di assegno ancora in suo possesso.
La comunicazione del preavviso di revoca deve essere effettuata presso il domicilio scelto dal traente all’atto della conclusione della convenzione di assegno, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Sulla rigorosità della prova dell’invio del preavviso si segnala la sentenza del Tribunale di Bari del 3 aprile 2007:
“Va disposto l’accoglimento del ricorso d’urgenza diretto a conseguire l’ordine di cancellazione della segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria in quanto la richiesta di revoca della suddetta segnalazione effettuata dall’istituto di credito interessato mediante dichiarazione resa a verbale d’udienza dal funzionario delegato della banca, accompagnata dalla produzione informe di una serie di e-mail, non tranquillizzano sulla intervenuta revoca della segnalazione, trattandosi di documenti che pur avendo un valore indiziario, sono comunque privi di qualsiasi elemento attestante la loro effettiva provenienza”.
La tempestività dell’avviso è ritenuta dalla legge essenziale, poiché è finalizzata a porre il traente nella condizione di intervenire e porre rimedio prima che la revoca abbia effetto.
Gli assegni emessi dal traente dopo il preavviso di revoca ma prima dell’iscrizione nell’archivio (quindi anteriormente alla revoca di sistema) devono essere pagati dal trattario, nei limiti della provvista eventualmente ricostituita (così si rileva a contrario dall’art. 9, 4° comma, della Legge n. 386/1990).
La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.
Eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate dal cliente con una dichiarazione presentata direttamente alla banca o all’ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 50 dell’11 febbraio 2011, ha dichiarato manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8-bis e 9-bis della Legge n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all’art. 8-bis, nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista, debba essere preceduto dalla comunicazione al medesimo del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi dell’art. 9-bis, anche nell’ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l’emissione dell’assegno e la scadenza per il pagamento.
Se la comunicazione non sia effettuata entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione del titolo al pagamento, il trattario (la banca o l’ufficio postale) è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni (ora € 10329.14) per ogni assegno.
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