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23 Marzo 2023 In Diritto bancario Tidona

Il procedimento di autorizzazione all’accesso al mercato bancario e finanziario

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© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.

Di Pierluigi Mascaro – Cultore della materia in Diritto dell’ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma

 

La Banca d’Italia autorizza l’accesso al mercato dei soggetti che intendono svolgere attività bancarie e finanziarie riservate e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, al fine di perseguire obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, nonché stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario.

In questo ambito:

  • sottopone alla BCE le proposte di autorizzazione per le banche, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1024/2013;
  • autorizza gli intermediari finanziari ex 106 TUB (inclusi confidi, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie); i gestori di fondi comuni (SGR, SICAF, SICAV); gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
  • autorizza anche l’iscrizione degli operatori di microcredito nell’elenco di cui all’art. 111 TUB, fino alla costituzione dell’apposito Organismo preposto alla gestione dell’elenco medesimo ed all’esercizio dei relativi poteri di controllo.

Per le SIM e le imprese d’investimento l’autorizzazione è invece rilasciata dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, che, nell’ambito del procedimento autorizzatorio, adotta un apposito parere.

In particolare:

1) per le banche, che si occupano della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’esercizio del credito, il procedimento dura 180 giorni ed il relativo provvedimento è di competenza della BCE e della Banca d’Italia;

2) per gli intermediari finanziari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, il procedimento ha una durata di 180 giorni e la competenza al rilascio del provvedimento è della Banca d’Italia;

3) per i confidi, che concedono finanziamenti al pubblico e svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, si ha un procedimento di 180 giorni con competenza della Banca d’Italia al rilascio del relativo provvedimento;

4) per le società fiduciarie, che custodiscono ed amministrano i beni loro affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, il procedimento dura 180 giorni e la competenza ad emanare il provvedimento è della Banca d’Italia;

5) per le agenzie di prestito su pegno, che concedono finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili, la durata del procedimento è pari a 180 giorni con competenza della Banca d’Italia all’emanazione del relativo provvedimento;

6) per gli operatori di microcredito, che si occupano della concessione di finanziamenti d’importo contenuto insieme alla prestazione di servizi ausiliari, il procedimento ha una durata di 90 giorni e la competenza all’emanazione del provvedimento autorizzatorio appartiene alla Banca d’Italia;

7) per gli istituti di pagamento, che prestano servizi di pagamento, il procedimento dura 90 giorni con competenza della Banca d’Italia ad emanare il relativo provvedimento;

8) per gli istituti di moneta elettronica, che si occupano di emettere la medesima, il procedimento ha una durata di 90 giorni e la competenza all’emissione dell’autorizzazione appartiene alla Banca d’Italia;

9) per i gestori di fondi comuni (SGR, SICAF, SICAV), cui compete la gestione collettiva del risparmio, la durata del procedimento è di 90 giorni ed il provvedimento di autorizzazione è emesso dalla Banca d’Italia, previo parere della CONSOB.

Il procedimento di autorizzazione prende avvio soltanto dopo la ricezione, da parte della Banca d’Italia, di un’istanza regolare e completa: in mancanza, il procedimento non ha avvio ed il soggetto istante – o applicant – riceve una comunicazione nella quale si indicano le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza.

Le istanze di autorizzazione vanno presentate via pec; solo per quelle di autorizzazione all’attività bancaria occorre utilizzare il portale della vigilanza bancaria o IMAS Portal, come previsto dal Regolamento della Banca d’Italia del 23/12/2021.

Prima dell’inoltro formale di un’istanza, gli operatori possono contattare la Banca d’Italia e chiedere un incontro illustrativo delle principali caratteristiche dell’iniziativa. Gli incontri non sono obbligatori e, in questa fase, l’attività interlocutoria non rileva per il decorso dei termini.

Nel corso del procedimento, la Banca d’Italia può svolgere approfondimenti istruttori, tramite richieste d’informazioni o certificazioni, può disporre accertamenti ispettivi o acquisire pareri di Autorità nazionali o estere. Nei casi previsti dalle disposizioni, i termini del procedimento possono essere sospesi per un massimo di 180 giorni, decorsi i quali i termini residui riprendono a decorrere.

La Banca d’Italia, se l’istruttoria ha esito positivo, rilascia l’autorizzazione richiesta ovvero, per le banche, notifica la propria proposta di rilascio di autorizzazione alla BCE; con l’autorizzazione, possono essere indirizzate all’intermediario prescrizioni o raccomandazioni finalizzate all’adozione di iniziative ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle regole prudenziali e la sana e prudente gestione.

In caso d’istruttoria con esito negativo, invece, la stessa Banca d’Italia, prima di adottare un provvedimento di diniego, invia una comunicazione dei motivi ostativi, che sospende i termini del procedimento.

Il soggetto istante, nei successivi dieci giorni, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

I termini residui riprendono a decorrere trascorsi dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dall’invio della comunicazione dei motivi ostativi. In caso di conferma delle valutazioni formulate nella comunicazione dei motivi ostativi, il provvedimento finale di diniego contiene le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni, se presentate, nonché di eventuali motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Al procedimento si applicano le indicazioni procedurali contenute:

  • nel Regolamento della Banca d’Italia del 10/08/2021 – i termini di durata sono indicati negli allegati IA e IB;
  • nei protocolli d’intesa eventualmente conclusi con le Autorità interessate dai procedimenti di competenza della Banca d’Italia;
  • nelle norme e nelle disposizioni di vigilanza applicabili ai diversi intermediari.

L’esercizio dell’attività bancaria è sottoposto ad un procedimento autorizzatorio peculiare, che non può essere esaminato in questa sede.

Per la presentazione di iniziative innovative nel campo dei servizi finanziari e di pagamento – in particolare per quelle che non richiedono una specifica autorizzazione ai sensi della normativa applicabile – è possibile far riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, ai canali di comunicazione e di supporto dedicati (c.d. Innovation Facilitators): Canale Fintech, Sandbox regolamentare e Milano Hub; ognuno di essi risponde ad esigenze specifiche e distinte.



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