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Di Andrea Baiguera Altieri, lic. jur. svizzero
Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e di Criminologia comparata italo-elvetica
23 marzo 2009
1. Introduzione
Pochi anni orsono, l’Associazione svizzera dei Gestori di patrimoni, ebbe modo di asserire che <
Le summenzionate dispercezioni sociologiche, fortunatamente smentite nei Lavori Preparatori della GwG, recano a sottovalutare il torbido ed onnipresente legame fattuale tra riciclaggio e, specularmente, realtà quali p.e. la criminalità organizzata, il terrorismo, i traffici illegali di armi, di stupefacenti, nonché di sostanze radioattive. Un’accurata analisi delle più recenti Circolari e Raccomandazioni emesse a cura del Dipartimento federale svizzero delle Finanze consente di individuare taluni gravi e paradigmatici delitti costituenti le principali fonti odierne del riciclaggio agìto nell’Unione Europea. Più dettagliatamente, trattasi dei qui di séguito sintetizzati atti di acuta devianza criminale:
– racket mafioso
– terrorismo
– introduzione di clandestini in un territorio nazionale
– pedofilia
– commercio di sostanze d’abuso
– traffico di armi
– delitti contro la P.A. e la pubblica fede
– frode, concorrenza sleale e sabotaggio
– contraffazione e pirateria informatica
– lesioni, mutilazioni, genocidi, epurazioni etniche
– sequestri di persona a scopo di estorsione
– contrabbando
L’inaudita antisocialità insita nelle testé citate fattispecie giuspenalistiche conferma la natura tutt’altro che lieve dei canali delinquenziali implementanti i flussi di somme monetarie riciclate. Entro la medesima ottica si colloca pure l’allarmato appello alla legalità sortito, nel 2004, dal Procuratore Capo di Zurigo Andreas Brunner, a parere del quale la Magistratura d’Oltralpe deve maggiormente concentrare le proprie risorse investigative al fine di reprimere il pernicioso eppur ineludibile nesso tra <<… Geldwäscherei, Drogenhandel und kriminellen Organisationen>> [denaro sporco, droga e mafie] (NZZ vom 20/08/2004)
Secondo chi redige, la Normazione anti-riciclaggio europea ha sino ad ora patito un’ipertrofia di dichiarazioni programmatiche prive di una concreta attuazione. Un primo esempio di consimili sterili nominalismi è rinvenibile nell’ipostatizzazione del momento repressivo, allorquando sia la L. 328/1993 (in Italia) sia la L.F. del 23/03/1990 (in Svizzera) risultano viceversa prive di cogenti e realistiche misure preventive. Del pari, la Guardia di Finanza e le omologhe Autorità requirenti elvetiche debbono quotidianamente confrontarsi, per contrastare il riciclaggio, con profonde lacune legislative in tema di cooperazione internazionale. Ovverosia, per quanto afferisce al Diritto italiano, le solenni declamazioni retoriche ex Art. 7 Convenzione di Strasburgo dell’8/11/1990 (Principi generali e misure per la cooperazione internazionale)[1] vengono fattualmente annichilite dal cavilloso ed antinomico dispositivo contemplato nel successivo Art. 18 (Motivi di rifiuto della cooperazione)[2]. Del pari, con attinenza al Diritto federale svizzero, la precettività effettiva degli Artt. 305bis[3] e 305ter[4] StGB non è affatto contestualizzata entro una seria e radicale deminutio del segreto bancario, al cui rafforzamento propendono anzi taluni raggruppamenti politici conservatori. Un terzo ed incontestabile epifenomeno dello scarso pragmatismo inficiante il Sistema anti-riciclaggio italo-elvetico è costituito dalla cronica discrasia tra, da un lato, le ambiziose finalità della Dottrina giuridica e, dal lato opposto, gli impermeabili privilegi gelosamente detenuti da Società fiduciarie ed Istituti di Credito. Trattasi, d’altronde, di soggetti atavicamente ostili verso riforme radicali nell’ambito del Diritto Commerciale e di quello Tributario
Ferme restando le osservazioni introduttive pocanzi espresse, rimane ognimmodo inconfutabile che un Ordinamento fiscale eccessivamente rigido costituisce un incentivo logico e preventivabile a forme di riciclaggio. Pertanto, sotto il profilo general-preventivo, si ripresenta, tanto in Italia quanto nella Confederazione, l’arduo compito democratico-sociale di un coerente equilibrio tra Welfare e libera gestione dei patrimoni privati.
2. La nozione di <
Fatta salva la lodevole eccezione di cui all’Art. 2 GwG[5], nel vigente Codice Penale svizzero, manca una definizione autentica del lemma <
Per inciso, a parere di chi redige, non è contestabile la scelta elvetica de jure condendo, di individuare nel <
Malaugurevolemente, anche nel caso dell’Ordinamento italiano, la Riforma anti-riciclaggio del 1993 non contempla la definizione autentica delle figure professionali solitamente ree del delitto di riciclaggio (operatori economici, intermediari, soggetti agenti consulenze finanziarie). Tale lacuna, d’altronde, rappresenta una diretta conseguenza dell’altrettanto scarsa cogenza definitoria insita nel pleonastico Art. 1 della Convenzione di Strasburgo dell’8/11/1990[16]
Ciononostante, a prescindere da un’esegesi superficialmente letterale, consta che il comma 1 dell’Art. 648 bis C.P.[17] prevede e punisce il riciclatore comune. Viceversa, il comma 2 della medesima Norma[18] enunzia un reato economico in senso proprio ed assai simile alla statuizione delle aggravanti specifiche enucleate nel novellato Art. 305ter StGB e riferentisi al Finanzintermediär
Purtroppo, nella ratio sia della L. 328/1993 sia della L.F. 23/03/1990, il lemma germanofono <
La testé menzionata diffusione di intermediari finanziari atipici ha recato, sia in Svizzera sia in Italia, alla proposta de jure condendo di rendere destinatario del <
Nella Dottrina penalistica elvetica e pure in quella italiana, non è mancato l’auspicio di predisporre un’elencazione catalogica, definitiva, metatemporale ed esaustiva dei soggetti parabancari. Ciononostante, trattasi di un atto di riforma utopistico, giacché la Prassi investigativa dimostra l’oceanica varietà giuridico-strutturale di tali intermediatori alternativi. P.e., talune indagini “ storiche “ delegate alla Guardia di Finanza italiana hanno rinvenuto insormontabili difficoltà a fronte di atti di riciclaggio commissionati dai rei a Trusts e Fiduciarie aventi sede in Paesi extra-comunitari impermeabili sotto il profilo delle necessarie rogatorie (v. p.e. leading-cases P2 – 1981 -; Eni-Montedison Spa – 1990 -; Parmalat Spa – 2005 -)
Il problema italo-elvetico relativo ad una corretta qualificazione del Finanzintermediär responsabile di riciclaggio non si è invece posto, specialmente a livello giurisprudenziale, nella Common Law anglo-statunitense. Infatti, nel Diritto Commerciale britannico ed americano, si reputano equipollenti, per un lato, gli Istituti Bancari, denominati financial-Businesses e, specularmente, i gestori alternativi di patrimoni privati, ovverosia i cc.dd. non-financial-Businesses. Per citare un caso emblematico nonché frequente, un Avvocato-Notaio ticinese incaricato da un gruppo di coeredi di gestire una communio ereditatis indivisa viene qualificato, nel Sistema anglosassone, quale non-financial-Businesses. Tuttavia, siffatto operatore delegato atipico risulta sottoposto alla GwG tanto quanto un Ente creditizio in senso tradizionale.
A parere di chi scrive, in ogni caso, la succitata distinzione anglofona non rappresenta la soluzione definitiva alla piaga del riciclaggio. Del resto, a prescindere da qualsivoglia prodromo definitorio, gli intermediatori finanziari parabancari risultano, nell’esperienza quotidiana, i soggetti economici maggiormente inclini al riciclaggio. Ovverosia, come prevedibile, la potestà statale preventiva e punitiva raramente tange figure commerciali alternative e tendenzialmente lontane da qualunque sospetto investigativo.
3. I ruoli del riciclaggio nel finanziamento del terrorismo islamico
Allo stato attuale delle indagini, pare che le cellule terroristiche islamiche radicate in Svizzera appartengano, salvo rare eccezioni, al c.d. <
A parere di chi scrive, una delle maggiori distorsioni giurisprudenziali operate dal TPF consiste nell’aver voluto adattare l’Art. 260 ter StGB[22] alla fattispecie dell’eversione di Al-Quaeda. Infatti, la predetta disposizione codicistica, emessa nel 1994 per il contrasto alle mafie italiane, sudamericane e slavo-balcaniche, mal si attaglia ad un nuovo epifenomeno di devianza completamente avulsa dallo scopo di lucro e, viceversa, ossessivamente protesa al conseguimento di finalità fideistiche, ideologiche e dimostrative. Da ciò consegue l’assenza di corretti criteri ermeneutici per la distinzione tra, da un lato, la normale prassi dell’elemosina devozionale e, dal lato opposto, la pratica illecita del riciclaggio. Del resto, anche nel Diritto Penale italiano, risulta utopistico pretendere di reprimere il finanziamento del terrorismo con l’ausilio del solo Art. 416 bis C.P.[23] (Associazione per delinquere di stampo mafioso). Non deve illudere nemmeno la populistica Convenzione frettolosamente ratificata dall’Italia il 27/12/2001. Tale nuovo Testo di Legge, in concreto, esaspera il riguardo definitorio (comma 3 Art. 1[24]) nulla prevedendo altresì in tema di denaro riciclato a favore degli estremisti islamici. La lacunosità, come nel caso della Svizzera, o, quantomeno, l’inidoneità, come nel caso dell’Italia, di un’efficace contrasto legislativo al riciclaggio filo-islamista è imputabile, secondo l’avviso del redigente, ad un’applicazione ultra vires del divieto occidentale di discriminazione religiosa (Art. 19 Cost.[25]; Art. 8 comma 2 B.V.[26])
Sotto il profilo storico-giuridico, osserviamo che gli attentati a New York dell’11/09/2001 hanno palesato la sussistenza di un vivace riciclaggio internazionale istigato a cura degli Imam aderenti al fondamentalismo islamico. Purtroppo, i mercati euro-statunitensi hanno per lungo tempo sottostimato l’ampiezza di consimili devastanti finanziamenti pseudo-religiosi
In secondo luogo, dal punto di vista macro-economico, si sono verificate, su scala mondiale, talune impercettibili eppur reali condizioni favorevoli per l’implemento dei flussi economici illeciti destinati ad Al-Quaeda. P.e., nel contesto elvetico, l’Art. 2 GwG non contempla il ruolo riciclatorio ed ambiguo delle Moschee e delle correlate O.n.lu.s. di ispirazione maomettana. Inoltre, come nel caso emblematico del settore tessile in Iran, tutti i mercati arabi, negli Anni Novanta del Novecento, hanno beneficiato di numerosi e lucrosi investimenti. Oltretutto, anche i Paesi retti da pericolose teocrazie integraliste hanno recepito innumerevoli quantità pecuniarie, reimpiegate per l’acquisto di armamenti non convenzionali. Tale panorama di progressiva crescita imprenditoriale risulta oggi agevolato dalla rete globale Internet. Ovverosia, in ultima analisi, la Normativa anti-riciclaggio italo-svizzera si fonda su rationes troppo libertarie, come dimostra, ad esempio, il comma 2 Art. 9 GwG[27] con afferenza ai non-financial-Businesses
Nella Dottrina italiana, non sono mancate aspre critiche verso i risultati applicativi della L. 328/1993 <
Svariati Autori, sia italiani sia svizzeri, amaramente rilevano che l’apparato terroristico fondato da Osama Bin Laden approfitta delle scarse forme di collaborazione sovrannazionale previste nella GwG e, specularmene, nella L. 328/1993. In effetti, a tal proposito, sono state statuite, nel Diritto Penale federale elvetico, restrizioni eccessive in tema di collaborazione con le Autorità anti-riciclaggio straniere (Art. 31[28] e 32[29] GwG). Analoga è pure la ratio isolazionistica della L. 328/1993, ove l’Ordinamento italiano conferisce scarsa attuazione alla <
In chiosa, pare quantomai irrinunciabile <
4. Corollari criminologici, civilistici ed amministrativi
Sotto il profilo giuspubblicistico, non s’ha da sottovalutare il problema della creazione di Organi supremi preposti alla vigilanza sul concreto ottemperamento alle Normazioni anti-riciclaggio.
Nel Diritto federale svizzero, perlomeno formalmente, il Legislatore ha avuto cura di predisporre la c.d. <
Il Diritto Civile italiano, nel contesto attuativo della L. 328/1993, conferisce alla CO.N.SO.B. ed alla Banca d’Italia il ruolo di garantire la puntuale applicazione delle Norme in tema di denaro riciclato. In special modo, dopo anni di tormentate novellazioni e adattamenti, il vigente Testo Unico Bancario assegna alle due citate Autorità di controllo gli obiettivi qui di séguito sintetizzabili:
– rendere complessivamente stabile e sicura la gestione del risparmio privato
– stimolare l’efficienza e la competitività dei mediatori finanziari (tipici e atipici)
– garantire la trasparenza dei flussi micro- e macro-economici
– far rispettare la L. 328/1993
– supervisionare e limitare i rischi di mercato[38]
Il T.U.B. italiano rappresenta uno dei dati normativi più all’avanguardia nell’ambito dell’intero Consiglio d’Europa. In special modo, a differenza di quanto statuito nel Diritto elvetico, le Istituzioni italiane di vigilanza sul riciclaggio vengono gestite senza eccessive antinomie strutturali e, soprattutto, senza gravi lacune sostanziali. Inoltre, come prevedibile, l’Ordinamento centralista italico risulta privo delle perenni confliggenze svizzere tra, da un lato, Leggi di rango federale e, dal lato opposto, Regolamenti cantonali
La Dottrina giuridico-economica elvetica ha esternato, in genere, valutazioni negative con afferenza al funzionamento dell’Autorità di controllo contro il riciclaggio. A parere della Commissione Federale Banche (C.F.B.), gli Artt. Dal 17 al 22 della GwG si riducono a sterili declamazioni retoriche, le quali, in concreto, non realizzano affatto <
Nell’ottica del contesto italiano, chi scrive, pur non nutrendo intenti apologetici o strumentali, reputa che CONSOB e Banca d’Italia abbiano sostanziato, nel corso degli ultimi dieci/quindici anni, un apparato repressivo e disciplinare di gran lunga più deterrente rispetto a quanto previsto nella GwG svizzera. Probabilmente, il Sistema d’Oltralpe si è eccessivamente concentrato sulla punibilità penalistica del riciclaggio, allorquando, viceversa, esistono serie sanzioni civilistiche ed amministrative ben più temute dagli Intermediari Finanziari. De jure condendo, la L. 328/1993 e, specialmente, il T.U.B. recano il merito di essersi affrancati dal mito neo-retribuzionista dell’onnipotenza e dell’onnipresenza delle ipotesi punitive di matrice penale. In buona sostanza, la Sezione 3 Capitolo 2 della GwG[39] non ha realizzato il fine naif e retorico di un’irraggiungibile <
Dal punto di vista del Diritto Costituzionale, le Legislazioni anti-riciclaggio, tanto in Svizzera quanto in Italia, debbono bilanciare, in estrema sintesi, la ratio della solidarietà sociale e quella dell’inviolabilità della proprietà privata. P.e., nel caso del già citato Art. 9 GwG (Obbligo di Comunicazione) si assiste senz’altro ad una limitazione dei principi di inviolabilità del patrimonio personale (Art. 26 comma 1 B.V.[40]) e dell’iniziativa economica del cittadino / domiciliato (Art. 27 B.V.[41]). Ciononostante, trattasi di imposizioni costituzionalmente legittime, alla luce della pericolosità anti-democratica connotante l’eventuale immissione di denaro sporco nei flussi finanziari nazionali. Anche nel caso dell’Italia, tutt’oggi affllitta dalla piaga delle mafie, Norme quali gli Artt. 648 bis e 648 ter C.P. impediscono che gli intermediatori finanziari pongano in essere troppo disinibite attività patrimoniali antinomiche rispetto ai canoni di utilità collettiva ex commi 2 e 3 Art. 41 Cost.[42]
Le testé esposte osservazioni costituzionalistiche consentono di deprecare certuni Ordinamenti liberali ove non sussistono politiche di contenimento del riciclaggio. Tali cc.dd. <
Nel Diritto Commerciale elvetico (vedasi pure il caso del vicino Lichtenstein), è consentita la fondazione di Persone Giuridiche con assetti societari anonimi. La devastante conseguenza di ciò si concretizza nell’impunibilità processuale di consimili Enti per reati connessi al riciclaggio. Infatti, anche nella Confederazione, vige il brocardo romanistico <
In ogni caso, a prescindere dalle specifiche strutture normative, il riciclaggio è sempre l’epifenomeno di gravi ed inquietanti atti delinquenziali. Basti pensare alla prostituzione minorile ed al traffico di organi umani dal Sud-America (PAOLO VI – Populorum Progressio). Ciò premesso, il ruolo investigativo della Guardia di Finanza e delle equipollenti Autorità elvetiche è quello di garantire la Democrazia e l’equità sociale. Tuttavia, presso l’opinione pubblica, permangono distorsioni culturali che ostacolano il ripristino dell’Ordine e la collaborazione tra UU.PP.GG. e consociati. In buona sostanza, si vorrebbe nascondere che lo white-collar-crime, dietro la propria maschera cordiale, nasconde un volto di spregiudicata violenza e di sottile destabilizzazione anticostituzionale.
R I A S S U N T O
Questo articolo intende dimostrare l’antisocialità acuta del riciclaggio, nel contesto degli Ordinamenti di Italia e Svizzera. Dopo l’enunciazione di alcune premesse sociologiche, l’autore esamina il concetto tecnico di <
B I B L I O G R A F I A
ACKERMANN, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Niklaus Schmid (Hrsg), Schulthees Verlag, Zürich, 1998
AMATO, Il riciclaggio di denaro sporco, <
A.S.G., Umsetzung der Empfehlungen der FATF, Roberto Feller & Enzo Caputo (Hrsg), Eidgenössiches Finanzdepartement, Bern, 14/04/2005
BAIGUERA, Il contrabbando nelle Regioni italo-svizzere tra formalismo normativo ed accondiscendenza popolare, in Rivista della Guardia di Finanza, nr° 6/2006, Roma, 2006
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KAISER, Kriminologie (1979) Juristischer Verlag Heidelberg-Karlsruhe – Edizione in lingua italiana a cura di Morselli & Blonk Steiner, Ediz. Giuffrè, Milano, 1989
LOMBARDINI, La lotta contro il riciclaggio: la Direttiva europea del 10 Giugno 1991 e l’esperienza svizzera, in Cassazione Penale (Rivista) 1993
NOLL & TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Schulthess Verlag, Zürich, 2004
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TRIFFTERER, Commentaire de la question IV, en Révue internationale de Droit Pénale, Editions de l’Université de Pau, 1989
VEZ, Rapporto sulla sicurezza interna della Svizzera. Pubblicazione a cura dell’Ufficio federale di Polizia, Archivio di Stato, Berna, 2007
[1] Art. 7 Convenzione di Strasburgo contro il riciclaggio dell’8/11/1990
Principi generali e misure per la cooperazione internazionale
Le Parti cooperano tra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi
Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste
a. di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonché di confisca di proventi consistente nell’imposizione dell’obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi
b. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell’una o dell’altra forma di confisca di cui alla lett. a) che precede
[2] Motivi di rifiuto della cooperazione
La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se:
a. gli atti richiesti sarebbero contrari ai principi fondamentali del Sistema Giuridico della Parte richiesta
b. è probabile che l’esecuzione della richiesta sia di pregiudizio per la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico ed altri interessi essenziali della Parte richiesta
c. a giudizio della Parte richiesta, l’importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento degli atti richiesti
d. il reato al quale si riferisce la richiesta è un reato di natura politica o fiscale
e. la Parte richiesta ritiene che il compimento degli atti richiesti sia contrario al principio del ne bis in idem
f. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la Legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell’ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista nella Sezione 2 soltanto nei limiti in cui la assistenza richiesta comporti misure coercitive
La cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l’assistenza richiesta comporti misure coercitive, ed ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo, può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso nazionale simile, la Legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l’adozione delle misure richieste a fini d’indagini o di procedimenti
Quando la Legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l’assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non sarebbero consentite dalla Legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti Autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un Giudice, né da altra Autorità Giudiziaria, compreso il Pubblico Ministero, che agisca in relazione ad un reato
La cooperazione, ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo, può inoltre essere rifiutata se:
a. la Legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce
b. senza pregiudizio per l’obbligo stabilito dall’Articolo 13 Paragrafo 3, essa sarebbe contraria ai principi dell’Ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e
I) il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento
II) i beni che potrebbero essere considerati come strumenti
c. secondo la Legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita per scadenza dei termini
d. la richiesta non si riferisce ad una precedente sentenza di condanna o ad una decisione di natura giudiziaria, o ad una dichiarazione, contenuta in tale decisione, che sono stati commessi uno o più reati, sulla base dei quali la confisca è stata ordinata o è richiesta
e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiesta, o è ancora soggetta a mezzi ordinari di impugnazione
f. la richiesta si riferisce ad un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, il procedimento condotto dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutti coloro nei confronti dei quali una imputazione di reato è formulata
Ai fini del paragrafo 4 lett. f) del presente Articolo, la decisione non si considera presa in assenza se
a. essa è stata confermata o presa dopo l’opposizione da parte della persona interessata
b. essa è stata presa in sede di Appello e l’Appello è stato interposto dalla persona interessata
Nel valutare, ai fini del Paragrafo 4 lett. f) del presente Articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi ala Giustizia, ovvero che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, avendo ritualmente ricevuto la notifica della citazione a comparire, abbia deciso di non comparire e di non chiedere un rinvio
Una Parte non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente Capitolo. Se la propria Legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un Giudice o da altra Autorità Giudiziaria, compreso il Pubblico Ministero, che agisca in relazione ad un reato
Senza pregiudizio per il motivo di rifiuto previsto dal Paragrafo 1 lett. a) del presente Articolo
a. il fatto che il soggetto nei confronti del quale si indaga o è stato emesso un ordine di confisca dalle Autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica, non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente Capitolo
b. il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia successivamente deceduta, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia stata successivamente sciolta, non può essere invocato come impedimento a rendere assistenza a norma dell’Articolo 13 Paragrafo 1 lett. a)
[3] Art. 305bis StGB
Riciclaggio di denaro
Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con la detenzione o con la multa
Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa fino ad un Milione di Franchi
Vi è caso grave segnatamente se l’autore:
a. agisce come membro di un’organizzazione criminale
b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio
c. realizza una grossa cifra d’affari od un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio
L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto
[4] Art. 305ter StGB
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con la detenzione fino ad un anno, con l’arresto o con la multa
Le persone menzionate nel Capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle Autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alle Autorità federali designate dalla Legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine
[5] Art. 2 GwG
Campo d’applicazione
La presente Legge si applica agli intermediari finanziari
Sono intermediari finanziari:
a. le banche conformemente alla Legge federale dell’8 Novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
b. le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote ed offrano o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale
b.bis. le società d’investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società d’investimento a capitale fisso ed i gerenti patrimoniali ai sensi della Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, sempreché offrano o distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale
c. gli istituti di assicurazione, secondo la Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l’assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali
d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla Legge del 24 marzo 1995 sulle borse
Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari)
b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono od amministrano mezzi di pagamento come carte di credito ed assegni di viaggio
c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati
d. [ABROGATO IL 17/12/2004]
e. gestiscono patrimoni
f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia
g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Legge:
a. la Banca Nazionale svizzera
b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale
c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente ad istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale
d. gli intermediari finanziari di cui al Capoverso 3, che offrono i loro servizi esclusivamente ad intermediari finanziari conformemente al Capoverso 2 o ad intermediari finanziari esteri sottoposti ad una vigilanza equivalente
[6] comma 1 Art. 305bis StGB
Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito …
[7] comma 3 Art. 305bis StGB
L’autore è punibile anche se …
[8] Art. 305 StGB
Favoreggiamento
Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli Articoli dal 42 al 44 e 100bis, è punito con la detenzione
E’del pari punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’Articolo 75bis
Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il Giudice può prescindere da ogni pena
[9] comma 1 Art. 305ter StGB
Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire …
[10] Art. 305 bis comma 2 lett. a) e b) StGB
[11] Art. 305bis comma 2 lett. c) StGB
[12] denominato in rubrica <
[13] Art. 648bis C.P.
Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni
Si applica l’ultimo comma dell’Art. 648
[14] Art. 648ter StGB
Impiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli Articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro,, beni od altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’Articolo 648
Si applica l’ultimo comma dell’Articolo 648
[15] Art. 648 C.P.
Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro
La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a 516 euro se il fatto è di particolare tenuità
Le disposizioni di questo Articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto
[16] Art. 1 Convenzione di Strasburgo dell’8/11/1990
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione :
– <
– <
– <
– <
– <
[17] comma 1 Art. 648bis C.P.
Chiunque …sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo …
[18] comma 2 Art. 648bis C.P.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale
[19] comma 2 Art. 305ter StGB
Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle Autorità svizzere preposte al perseguimento penale ed alle autorità federali designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine
[20] comma 2 Art. 648 bis C.P.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale
[21] Art. 15 B.V.
Libertà di credo e di coscienza
La libertà di credo e di coscienza è garantita
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità
Ognuno ha il diritto di aderire ad una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso
Nessuno può essere costretto ad aderire ad una comunità religiosa o a farne parte e di seguire un insegnamento religioso
Nessuno può essere costretto ad aderire ad una comunità religiosa o a farne parte nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso
[22] Art. 260 ter StGB
Organizzazione criminale
Chiunque partecipa ad un’organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione
Il Giudice può attenuare la pena se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione
E’punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto od in parte in Svizzera. L’Articolo 3 numero 1 capoverso 2 è applicabile
[23] Art. 416 bis C.P.
Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni
Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’associazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto od in parte con il prezzo, il prodotto od il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego
Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso
[24] Art. 1 comma 3 Convenzione internazionale per il contrasto al terrorismo del 27/12/2001
(denominata Posizione Comune del Consiglio d’Europa 2001/931/PESC)
Ai fini della presente posizione comune per <
1. intimidire seriamente la popolazione
2. costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto
3. destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un Paese o di un’organizzazione internazionale a mezzo:
a. attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso
b. attentati gravi all’integrità fisica di una persona
c. sequestro di persona e cattura di ostaggi
d. distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto,
infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli
e. sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci
f. fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura, uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche o chimiche, ricerca e sviluppo
g. diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane
h. manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane
i. minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati nelle lettere da a) ad h), direzione di un gruppo terroristico, partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo
Ai fini del presente paragrafo, per <
[25] Art. 19 Cost.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato od in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
[26] Art. 8 comma 2 B.V.
Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa … delle convinzioni religiose, filosofiche …
[27] comma 2 Art. 9 GwG
Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli Avvocati ed i Notai che sottostanno al segreti professionale conformemente all’Art. 321 StGB
[28] Art. 31 GwG
Autorità di controllo
Al fine di adempiere al proprio compito, l’autorità di controllo può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di fornirle informazioni o di trasmetterle documenti
Può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, soltanto se dette autorità:
a) utilizzano queste informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli intermediari finanziari
b) sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale
c) trasmettono queste informazioni ad autorità competenti ed a organismi con funzioni di vigilanza dettate dall’interesse pubblico soltanto previo consenso dell’autorità di controllo o in virtù di un’autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale. Le informazioni non possono esser trasmesse alle autorità di perseguimento penale se è esclusa l’assistenza giudiziaria in materia penale. L’autorità di controllo decide d’intesa con l’Ufficio federale di Polizia
Se le informazioni che l’autorità di controllo deve trasmettere concernono singoli clienti di intermediari finanziari, è applicabile la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[29] Art. 32 GwG
Ufficio di comunicazione
Per l’Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall’Articolo 13 capoverso 2 della Legge federale del 7 Ottobre 1994 sugli Uffici centrali di Polizia Giudiziaria della Confederazione
L’Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una Legge od un Trattato internazionale lo preveda o se:
a) l’informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro
b) dev’essere motivata una domanda svizzera d’informazione
c) la comunicazione avviene nell’interesse della persona in causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto
[30] novellata parzialmente nel 1997. Ognimmodo, rimangono insufficienti le sinergie internazionali esternate dalle preposte Autorità italiane
[31] traduzione dal testo originale francese a cura dell’autore della presente pubblicazione
[32] Art. 17 GwG
Attribuzione
L’Autorità di controllo è aggregata all’Amministrazione federale delle Finanze
[33] Art. 18 GwG
Compiti
L’Autorità di controllo ha i seguenti compiti:
a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento
b. vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti
c. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l’Articolo 25, come pure le relative modifiche
d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti
e. concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal Capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti
f. tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone a cui ha rifiutato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediario finanziario
Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli ad un organo di revisione da essa designato
Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di Avvocati e Notai ad un organo di revisione. Quest’ultimo sottostà al segreto professionale come gli Avvocati ed i Notai
[34] Art. 20 GwG
Provvedimenti
Se viene a conoscenza di violazioni della presente Legge da parte di intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, l’Autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità. In particolare può:
a. in caso di disobbedienza ad una decisione esecutoria, pubblicare quest’ultima sul Foglio Ufficiale svizzero di Commercio o renderla nota in altre forma, purché il provvedimento sia stato preliminarmente comminato
b. revocare l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di intermediario finanziario secondo l’Articolo 14, se l’intermediario finanziario o le persone incaricate della sua amministrazione o gestione non adempiono più le condizioni richieste o violano ripetutamente o gravemente i loro obblighi legali
Se l’autorizzazione è revocata ad una persona giuridica, ad una società in nome collettivo o in accomandita, o ad una ditta individuale che opera prevalentemente quale intermediario finanziario, l’Autorità di controllo ordina lo scioglimento o, in caso di ditte individuali, la radiazione dal registro di Commercio
[35] Art. 321 StGB
Violazione del segreto professionale
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle Obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima, sono puniti, a querela di parte, con la detenzione o con la multa
Sono parimenti puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi
La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza
Rimangono riservate le disposizioni delle legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio
[36] Art. 18 comma 3 GwG
[L’Autorità di vigilanza] deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai ad un organo di revisione. Quest’ultimo sottostà al segreto professionale, come gli avvocati ed i notai
[37] comma 2 Art. 305 ter StGB
Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle autorità svizzere preposte al perseguimento penale ed alle autorità federali designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine
[38] trattasi della risk-based-supervision prevista nelle Normative antiriciclaggio common lawyers di Gran Bretagna e Stati Uniti d’America. Si pensi p.e. ai reati finanziari aggravati da dolo eventuale
[39] recante rubrica : <
[40] Art. 26 comma 1 B.V.
La proprietà è garantita
[41] Art. 27 B.V.
Libertà economica
La libertà economica è garantita
Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso ad un’attività economica privata ed il suo libero esercizio
[42] commi 2 e 3 Art. 41 Cost.
[L’iniziativa economica] non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
La Legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possano essere indirizzate e coordinate a fini sociali
Indice delle Abbreviazioni:
ASG: Associazione svizzera gestori patrimoni
BGE: Entscheidungen der Schweizerischen Bundesgerichts
BV: Bundesverfassung
CFB: Commissione federale Banche
CO.N.S.O.B.: Commissione Nazionale delle Società quotate in Borsa
Cost.: Costituzione italiana
CP: Codice Penale italiano
DFF: Dipartimento federale delle Finanze
GwG: Geldwäschereigesetz
HRSG: Herausgeber
L.: Legge ordinaria italiana
L.F.: Legge federale svizzera
NZZ: Neue Zürcher Zeitung
O.n.lu.s.:Organizzazione non lucrativa sociale
P.A: Pubblica Amministrazione
S.I.M.: Società di Intermediazione Mobiliare
S.p.A.: Società per Azioni
StGB: Schweizerisches Strafgesetzbuch
TPF: Tribunale Penale Federale
T.U.B.: Testo Unico Bancario
UE: Unione Europea
UU.PP.GG.: Ufficiali di Polizia Giudiziaria
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