Il reclamo all’Ombudsman bancario

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Di Maurizio Tidona, Avvocato
3 luglio 2000

Il “Regolamento dell’Ufficio Reclami degli Enti creditizi e dell’Ombudsman bancario” è in vigore dal 15 Aprile 1993 in seguito ad una iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, cui hanno aderito gran parte degli istituti di credito italiani.

Il regolamento prevede l’istituzione di appositi uffici reclami cui è possibile sottoporre le controversie sorte dopo il 1° gennaio 1993 dei soli utenti privati (escluse quindi le società  e le associazioni) nei confronti delle banche.

Preventivamente i reclami devono essere spediti all’Ufficio competente della propria banca con raccomandata con avviso di ricevimento o protocollati allo sportello della filiale che provvederà  ad inoltrare la pratica.

L’ufficio reclami della banca deve evadere al più presto le richieste pervenute, dando una risposta entro il limite di 2 mesi dal ricevimento della documentazione e comunicando, in caso di accoglimento delle lamentele dell’utente, il termine entro cui la banca dovrà  rimediare all’errore commesso.

Se il reclamo viene rigettato il cliente potrà  rivolgersi all’OMBUDSMAN BANCARIO – con raccomandata da inviarsi in 00186 Roma, Via delle Botteghe Oscure, 46 00186 ROMA -, per le controversie non eccedenti i dieci milioni e non già  sottoposte all’esame dell’autorità  giudiziaria o di un collegio arbitrale, sorte tra un utente privato ed un istituto di credito aderente al regolamento.

Il giudizio che l’Ombudsman (composto da cinque membri: il presidente [nominato dal Governatore della Banca d’Italia], due componenti designati dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e due membri nominati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) emetterà  è inappellabile per le banche, mentre l’utente potrà  sempre rivolgersi alla magistratura ordinaria competente.

L’Organismo collegiale emetterà  il suo giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo e ne darà  comunicazione scritta sia al cliente ricorrente che alla banca interessata. Se l’istituto di credito non dovesse conformarsi alla decisione dell’Ombudsman è previsto che la notizia dell’inadempienza sia pubblicata sulla stampa a spese della banca stessa.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Il reclamo all’Ombudsman bancario”, Magistra Banca e Finanza, 3 luglio 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-reclamo-allombudsman-bancario/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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