Considerazioni sui servizi di investimento ed accessori (D.P.R. 144 del 14 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni)
Di Vera Frateschi
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro
Università di Siena – Dottorato di Ricerca Diritto della Banca e del Mercato Finanziario
20 0ttobre 2003
I giudizi e le opinioni espresse sono imputabili unicamente all’autrice e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza.
INDICE:
1. Introduzione
2. Poste Italiane e attività esercitate
3. Analisi del regolamento con particolare riferimento ai servizi di investimento ed accessori
4. Equiparazione degli assegni postali agli assegni bancari al fine dell’azione di regresso (artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 144/2001)
Bibliografia
Normativa citata
1. Introduzione
Il comma 4, dell’articolo 40, della legge 448/98 delega il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale definendo anche le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 58/1998 “fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche”.
In merito alle previsioni contenute nella delega è stato osservato che: “Il disposto è chiaro nel dire che ai servizi di bancoposta è applicabile il testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (il decreto legislativo n. 58/1998), “delegando” il Governo a stabilire con l’apposito regolamento le modalità di tale applicazione; è (forse volutamente) oscuro nel soggiungere “fatti salvi i principi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche”. Oscuro perché, anzitutto, è ambiguo il termine di riferimento: quando precisa “fatti salvi ecc.”, il legislatore intende dire che il risparmio postale esula dall’applicazione del Testo Unico sull’intermediazione finanziaria, oppure che, essendovi soggetto, richiede però uno speciale trattamento in sede applicativa, date le sue “peculiari caratteristiche”? E’ oscuro, altresì, perché indeterminato: quali sono le peculiari caratteristiche del risparmio postale, e come può, il Governo regolamentatore, fare salvi i relativi principi, se il Parlamento non gli ha detto, nemmeno genericamente, quali sono? E ancora: tale “salvezza” dei principi sul risparmio postale riguarda tutti i servizi di bancoposta, o quali di loro?” ([1]).
Obiettivo del presente articolo è analizzare le intenzioni del legislatore nell’emanazione del DPR n. 144 del 14 marzo 2001 (più oltre regolamento bancoposta), che ha interpretato la delega nel senso di: consentire a Poste di espandere l’attività nel campo dell’intermediazione finanziaria, con il limite di evitare ogni forma di assunzione del rischio; esercitare le attività finanziarie in maniera paritetica rispetto agli intermediari finanziari che svolgono le stesse attività, con l’assoggettamento di Poste alle rispettive forme di vigilanza previste dall’ordinamento; rinviare alla normativa secondaria (decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – ora Ministero dell’economia e delle finanze – adottati su proposta del Direttore della Cassa Depositi e Prestiti) la determinazione delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti del risparmio postale, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 2, del decreto legislativo 284/1999 di riordino della Cassa Depositi e Prestiti, di equiparare Poste agli altri intermediari finanziari escludendo la possibilità di prevedere trattamenti differenziati in materia di responsabilità ([2]).
Il regolamento, emanato in attuazione della predetta delega, sottrae l’attività di bancoposta alla disciplina speciale dettata dal Codice postale (D.P.R. 156/73) e dal relativo regolamento di attuazione (DPR 256/89), per assoggettarla al D.Lgs. 58/1998 (più oltre TUF), al D.Lgs. 385/1993 (più oltre TUB), relativamente alle disposizioni in materia di soggetti operanti nel settore finanziario e in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché al Codice civile e rappresenta l’evoluzione di quel processo iniziato con la trasformazione dell’Amministrazione postale in Ente pubblico economico e, successivamente, in SpA .
2. Poste Italiane e attività esercitate
Il processo di privatizzazione delle Poste prende avvio con il D.L. 487/93, che ha previsto la trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato “Ente Poste Italiane” (EPI), seguito dalla Deliberazione CIPE 244/1997, con la quale è stata adottata la forma giuridica di S.p.A. (Poste italiane S.p.A.).
Relativamente alle attività esercitate, l’articolo 2 della legge 71/94 prevedeva che: “L’Ente Poste Italiane svolge le attività ed i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma”. La possibilità di estendere il campo di attività era prevista dall’articolo 8 della medesima legge, in base al quale l’Ente avrebbe dovuto predisporre un contratto di programma “finalizzato al risanamento economico finanziario, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei”, che avrebbe potuto prevedere le attività ed i servizi da svolgere “anche non attualmente espletati dall’Amministrazione delle Poste”.
Anche l’articolo 4 dello Statuto ha ribadito l’ampliamento operativo stabilendo che “la Società ha per oggetto l’esercizio, in forma di impresa: e) di tutte le altre attività e servizi già esercitati dall’Ente Poste Italiane o che in prosieguo fossero affidate alla società in base a disposizioni legislative e regolamentari”.
In conformità alle disposizioni UE ([3]), Poste può erogare tre tipi di servizi ([4]):
a) servizi universali e riservati (corrispondenza ordinaria, assicurate, raccomandate, telegrammi, telex, ecc.) ([5]),
b) servizi universali e in concorrenza (servizi di riscossione e pagamento per conto dello Stato e degli enti del settore pubblico, raccolta di risparmio postale, servizi di conto corrente postale, servizi di pagamento, ecc. ) ([6]),
c) servizi non universali e non riservati in concorrenza (servizi di telecomunicazione, finanziari, questi ultimi a loro volta comprendono la raccolta di risparmio, l’offerta di servizi di pagamento, l’offerta di altri servizi finanziari a carattere estremamente eterogeneo).
In particolare, questi ultimi comprendono i servizi di bancoposta, finanziari ed assicurativi comunque esercitabili dall’Ente anche se in concorrenza con altri produttori; sono compresi i servizi innovativi non tradizionali che le Poste hanno facoltà di introdurre ai sensi della legge istitutiva.
I servizi di Bancoposta comprendevano (art. 100 DPR 153/1976) ([7]):
a) emissione e pagamento dei vaglia;
b) riscossione di crediti;
c) conti correnti;
d) libretti di risparmio;
e) buoni postali fruttiferi.
L’offerta di tali servizi è stata influenzata dalla natura pubblica delle Poste. Infatti, il codice postale (DPR 156/73) e il regolamento di attuazione (DPR 256/89), attribuivano ai servizi di bancoposta il carattere della “standardizzazione” non solo relativamente al tipo di attività (raccolta del risparmio e servizi di pagamento) ma anche alla tipologia di strumenti finanziari offerti (forme tecniche di raccolta: c/c postale, libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi, servizi di pagamento, vaglia interni ed internazionali e postagiro), senza alcuna differenziazione in base alle esigenze della clientela.
Inoltre la raccolta di fondi effettuata da Poste tramite conti correnti postali era destinata a coprire il fabbisogno del Tesoro mentre la raccolta tramite libretti e buoni postali fruttiferi era svolta in nome e per conto della Cassa DD.PP.
Nuovi obiettivi operativi e gestionali sono stati assunti a seguito della trasformazione in Ente pubblico economico e della successiva natura giuridica di società per azioni assunta dalle Poste Italiane.
La legge 71/94 apporta innovazione in materia in quanto elimina la tipizzazione (articolo 8, comma 1) ed introduce l’autonomia negoziale (articolo 8, comma 2) relativamente ai servizi gestiti in concorrenza, ribadito dall’articolo 2, comma 2, che attribuisce a Poste la possibilità di regolare i rapporti con le Amministrazioni con convenzioni.
In particolare, il predetto comma 1 dell’articolo 8 assegna a Poste il compito di predisporre un contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche quelli che non erano all’epoca espletati da Poste, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza ed i criteri di determinazione delle tariffe. Il contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell’Ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei ([8]).
Con il nuovo orientamento basato su redditività e qualità dei servizi sono venuti meno i predetti vincoli storici dell’operatività del bancoposta: tipizzazione delle attività e standardizzazione dei prodotti, sebbene l’estensione ai servizi innovativi sia spesso avvenuta con delle limitazioni di carattere operativo ([9]). Ad esempio l’articolo 13, delle legge 537/1993, aveva autorizzato “operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato presso gli sportelli postali”, ma a Poste non era consentito negoziare per conto della propria clientela i titoli sul mercato secondario ([10]).
Successivamente la legge finanziaria per il 1997 (legge 662/1996) ha concesso a Poste la possibilità di fissare autonomamente il tasso di interesse passivo riconosciuto ai titolari di conto corrente postale, prima stabilito con decreto ministeriale, e di differenziarlo per classi di clientela ([11]).
Inoltre a Poste viene consentito di effettuare operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da Enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente ([12]).
Per quanto riguarda invece il vincolo di destinazione dei fondi raccolti tramite conti correnti postali, che erano in precedenza destinati a soddisfare le necessità finanziarie del Tesoro, l’articolo 2, comma 18, della legge finanziaria per l’anno 1997 ([13]), consente a Poste la possibilità di investire in titoli di Stato, o in impieghi diretti nei confronti del Tesoro, le eccedenze di raccolta registrate rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente ([14]).
Relativamente agli strumenti del bancoposta, si osserva quanto segue.
Il Conto corrente postale ([15]), utilizzato da Poste per raccogliere risparmio tra il pubblico, non rappresenta uno strumento monetario in quanto limitate sono le possibilità di utilizzo delle somme depositate rispetto al conto corrente bancario ([16]). Le operazioni effettuabili tramite c/c postale sono individuate in modo categorico, così come gli strumenti di pagamento accettati. In breve gli addebitamenti e gli accreditamenti possono essere generati da versamenti o prelievi di contante, dall’utilizzo di assegni postali e assegni circolari, da postagiro, dalla commutazione di titoli postali, vaglia interni e internazionali, buoni fruttiferi, ecc.), da operazioni di ufficio su disposizioni del correntista, quali l’accreditamento di stipendi o pensioni, o per iniziativa dell’Ente Poste, come l’accreditamento degli interessi sul conto. Sono immediate tre riflessioni. In primo luogo, la limitazione degli strumenti di pagamento utilizzabili riduce di per sé la possibilità di movimentazione del conto; in più, fatta salva l’ipotesi di accettazione di assegni circolari, i diversi strumenti di pagamento fanno esclusivo riferimento al circuito postale dei pagamenti; in terzo luogo, le modalità operative attraverso le quali i singoli strumenti possono essere utilizzati, e le caratteristiche degli strumenti stessi, rendono poso snello e poco veloce il regolamento delle transazioni ([17]).
Per quanto riguarda i libretti di risparmio ([18]) e i buoni postali fruttiferi ([19]), si rendeva necessario un adeguamento alle condizioni previste per gli equivalenti strumenti bancari, rispettivamente i depositi a risparmio ed i certificati di deposito, per quanto riguarda, ad esempio, le norme dettate in materia di trasparenza ([20]).
Relativamente ai servizi di pagamento offerti dal sistema postale, va evidenziata la ristretta varietà di strumenti di pagamento (limitata ad assegni postali, vaglia e postagiro) e il fatto che si tratta di procedure di trasmissione di moneta piuttosto che di sostituti della moneta negli scambi ([21]).
Di conseguenza era necessaria una maggiore integrazione a livello di strumenti con il sistema bancario in quanto le banche potevano accettare in pagamento assegni di conto corrente postale e vaglia postale mentre le Poste potevano accettare solamente gli assegni circolari e gli assegni bancari non girati.
Infatti, la situazione prima del recente accordo siglato tra Poste e l’Associazione Bancaria Italiana ABI (con decorrenza 2/7/2001) era la seguente.
Gli uffici postali potevano accettare solo quegli assegni bancari che recavano l’intestazione “a me medesimo”, mentre vigeva il divieto di accettazione degli assegni bancari “girati” per cui, per effettuare i pagamenti negli uffici postali, occorreva utilizzare il contante, con i conseguenti rischi sul versante della sicurezza.
L’articolo 10 del regolamento bancoposta prevede che la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 146 del TUB, adotta le misure necessarie ad assicurare l’integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l’interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario. Come è stato osservato: “Il regolamento prefigura una via d’uscita nell’annosa controversia sui servizi finanziari tra le Poste e l’Abi, affidando a Bankitalia il compito di adottare le misure necessarie per assicurare una piena integrazione tra i due sistemi di pagamento, e l’interoperabilità dei circuiti postale e bancario” ([22]).
“La decisione del Governo sul Bancoposta (regolamento) facilita sicuramente il rapporto con l’Abi. Per effetto dell’assimilazione normativa, gli assegni postali sono equiparati a quelli bancari e il vaglia postale è equiparato all’assegno circolare. Cade un alibi che è stato utilizzato per giustificare la mancata integrazione tra i due sistemi di pagamento. Un’altra importante novità è rappresentata dal ruolo di Bankitalia, che dovrà adottare le misure necessarie per far dialogare i due sistemi” ([23]).
La concorrenza a tutto campo tra Poste e banche a questo punto diventa una realtà. Lo scoglio di natura prettamente tecnica è stato superato nei mesi scorsi, quando Poste ha adeguato i vaglia postali nazionali e gli assegni postali agli standard tecnici adottati dal sistema bancario. Resta a questo punto da sciogliere l’ultimo nodo, quello relativo all’impiego del bancomat negli uffici postali. Da oltre un anno è scaduto l’accordo con l’Abi sul Pagobancomat che non è stato mai rinnovato né cancellato dall’Associazione stessa. Il risultato è che agli sportelli postali il Pagobancomat attualmente può essere usato solo per pagare le bollette” ([24]).
3. Analisi del regolamento con particolare riferimento ai servizi di investimento ed accessori
Il regolamento bancoposta è diviso in 5 titoli: il titolo I contiene le disposizioni generali, i titoli II e III disciplinano i servizi tradizionali (conto corrente postale, servizi di pagamento), il titolo IV contempla i servizi di investimento, il titolo V contiene le disposizioni finali e transitorie.
Le attività di bancoposta comprendono (articolo 2, comma 1):
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali ([25]);
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l’emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario ([26]);
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui all’articolo 12.
In sostanza, oltre alle attività tradizionali (raccolta di risparmio tra il pubblico e raccolta di risparmio postale, servizi di pagamento e di intermediazioni in cambi) sono previste quelle innovative (servizi di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti, servizi di investimento ed accessori individuati dall’articolo 12).
Per quanto concerne, invece, le attività tradizionali, la mutata natura giuridica di Poste ha reso necessario estendere la disciplina giuridica del TUB, in quanto compatibile, sia con la struttura organizzativa di Poste sia con il divieto di erogare credito.
Da ciò deriva che Poste potrà svolgere non solo alcuni servizi di investimento ed accessori come un’impresa di investimento, ma anche attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in deroga alla riserva per le Banche di cui agli artt. 10 e 11 del TUB, attività di intermediazione in cambi e servizi di pagamento.
L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 284 prevede che, con decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’economia e delle finanze), adottati su proposta del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi, dei libretti di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e degli altri prodotti finanziari nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. Ciò ha determinato la necessità di rinviare all’emanazione dei decreti citati il riordino della materia, anche per quanto concerne l’estensione della normativa del TUF. Viene, inoltre, richiamata la legge 71/94 per la definizione dei rapporti tra Poste e Cassa Depositi e Prestiti.
E’ prevista l’esenzione dall’iscrizione in albi od elenchi al fine dell’esercizio dei servizi di bancoposta (articolo 2, comma 2) e ciò in quanto, dato che il successivo comma 8 prevede che Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, di conseguenza, mancando l’assunzione del rischio, il legislatore non ha ritenuto opportuno richiedere tale iscrizione, necessaria invece per il contenimento e il controllo del rischio stesso.
Il comma 3 prevede l’introduzione di alcune disposizioni contenute nel TUB. Si tratta, in sostanza, degli articoli relativi alla vigilanza su base individuale e quella su base consolidata esercitata dalle autorità istituzionalmente preposte (Banca d’Italia), alla disciplina delle obbligazioni bancarie, agli obblighi di autorizzazione e di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e a quelli di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alle relative sanzioni.
Il successivo comma 4 prevede l’estensione alla prestazione di servizi di investimento ed accessori di alcune disposizioni del TUF. Si tratta, in sostanza, degli articoli relativi alla vigilanza esercitata dalla Banca d’Italia e dalla Consob, allo svolgimento dei servizi di investimento, all’offerta fuori sede dei servizi di investimento, alla disciplina dei provvedimenti ingiuntivi, ai sistemi di indennizzo e alle relative sanzioni.
Poste sono equiparate alle banche italiane, non solo al fine dell’applicazione delle disposizioni settoriali previste dal TUB e dal TUF, ma anche della legge cd. antitrust (articolo 2, comma 5). Le autorità di vigilanza dovranno emanare specifiche disposizioni di attuazione dei due testi unici, bancario e finanziario, al fine di adeguarne l’applicazione alle peculiarità dell’attività svolta da Poste.
Relativamente all’estensione della legge antitrust è utile tener conto delle considerazioni espresse da Mario La Torre: “La spinta all’innovazione dell’attività finanziaria postale non manca, naturalmente, di generare criticità che impongono un governo attento dei nuovi equilibri. In tal senso, gli aspetti macroeconomici, legati alla natura dei prodotti, si riflettono su dinamiche macroeconomiche riferite alla stabilità dei mercati ed al grado di concorrenza degli stessi.
In primo luogo, occorre ricordare come l’innovazione dell’attività finanziaria postale debba risultare coerente con le potenzialità tecnologiche, organizzative e gestionali delle Poste Italiane. L’estensione dell’operatività deve avvenire nel rispetto dei diversi obblighi di vigilanza, volti al contenimento dei rischi, e della disciplina dei rapporti con la clientela; tali obblighi dovranno essere opportunamente prestati in relazione all’effettiva configurazione delle attività esercitate. Questo deve valere sia per le attività tradizionali che per le altre attività finanziarie.
Un ulteriore aspetto di criticità riguarda la tutela della concorrenza. L’ingresso sul mercato di un intermediario dotato di un’articolazione territoriale fortemente diffusa come quella postale impone di riconsiderare gli equilibri tra concorrenti sui diversi mercati. In tal senso, il problema assume configurazioni differenti per raccolta e pagamenti da un lato, e servizi finanziari di altra natura dall’altro” ([27]).
Avendo esteso a Poste la vigilanza esercitata dalla Banca d’Italia e dalla Consob, il legislatore ha fatto proprio il principio di “vigilanza sull’attività esercitata”, in base al quale la vigilanza prescinde dalla natura del soggetto che esercita quel tipo di attività, e ciò al fine di evitare discriminazioni concorrenziali.
Il risparmio postale viene in primo luogo disciplinato dalla specifica normativa prevista dalla legge 71/1994 istitutiva dell’Ente Poste Italiane e dal decreto legislativo 284/1999 di riordino della Cassa Depositi e Prestiti, oltre che dal TUB e dal TUF ([28]). Il riferimento al TUB è però “ove applicabile” in quanto il TUB si applica a prodotti emessi e collocati dalle banche mentre, in questo caso, la Cassa è l’emettitore di prodotti e Poste ne è il collocatore; il TUF invece, che appare più adeguato in quanto si riferisce al collocamento per conto terzi, viene comunque applicato “in quanto compatibile” con le norme che disciplinano il risparmio postale.
Relativamente a tale ultimo aspetto, ovvero all’estensione al collocamento degli strumenti finanziari di raccolta emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti della disciplina del TUF “in quanto compatibile”, si possono tenere presenti le considerazioni di Sergio Scotti Camuzzi ([29]): “Nulla questio, penso, circa il collocamento degli strumenti finanziari di raccolta emessi dalla cassa depositi e prestiti. I servizi finanziari relativi “all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari” sono infatti esenti dall’applicazione della direttiva, come è disposto nella nota 3 dell’allegato I, parte A alla direttiva medesima. L’affidamento da parte della Cassa DD.PP. alla Poste Italiane SpA del servizio di collocamento dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi può essere dunque fatto in via esclusiva e senza gara sul mercato”.
Si specifica che Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico quindi non è equiparata totalmente alle banche, anche se tale limitazione non impedisce a Poste di concedere finanziamenti ad esempio alle società controllate (articolo 2, comma 8).
Per l’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome ed è tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione amministrativa e contabile dell’attività di bancoposta rispetto alle altre attività, ciò al fine di evitare sovvenzioni incrociate tra le stesse (articolo 2, comma 9). Così come osservato dal Consiglio di Stato ciò è coerente “con la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 2, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante “Linee guida per il risanamento dell’Ente Poste italiane”, l’azienda porrà in essere un sistema di separazione contabile tale da evidenziare la distinzione tr l’area dei servizi di recapito postale e connessi e quella del bancoposta, al fine di rendere possibile la elaborazione di conti economici distinti per centro di costo e la definizione dei ricavi e dei prezzi di trasferimento per le lavorazioni effettuate da ogni area a vantaggio dell’altra.” Il Consilio di Stato evidenzia, infatti, che “L’articolo 2 stabilisce la separazione contabile dell’attività di bancoposta rispetto alle altre attività di Poste e la previsione di strutture organizzative centrali autonome, previste dal comma 9, intendendosi per tali le articolazioni interne della Società costitute al fine di evitare commistioni tra l’attività finanziaria e quella postale, nonché per consentire l’applicazione alle attività finanziarie della disciplina dei controlli ad esse proprie” ([30]).
L’articolo 3 rinvia alle disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali la regolamentazione dei rapporti con la clientela e del conto corrente postale.
Al riguardo si consideri quanto osservato da Renzo Costi ([31]): “La raccolta del risparmio tramite conti correnti è svolta dalle Poste in nome e per conto proprio. E’ un’attività di diritto privato la cui regolamentazione è rimessa in linea di principio all’autonomia contrattuale, nel rispetto per altro dei principi generali che disciplinano questo settore. Sarà dunque necessario e sufficiente affermare che al conto corrente postale si applicano, da un lato, le norme codicistiche in materia di operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852 ss.) e, dall’altro, le norme dettate dal Testo Unico bancario in generale per le operazioni di raccolta del risparmio (capi I e III del titolo VI). Dovranno essere abrogate invece tutte le norme dettate dal regolamento postale (artt. 63 ss.) che appesantiscono inutilmente l’attività e riconoscono al c/c postale una disciplina speciale che determina ingiustificate segmentazioni del mercato. Sembra anche opportuno lasciare nella completa disponibilità delle Poste l’utilizzazione della raccolta, fermo restando il divieto di esercizio del credito verso la clientela”.
Nelle more dell’emanazione da parte del CICR delle disposizioni concernenti la modifica unilaterale dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, è previsto che la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti ([32]). Tale specificazione è resa necessaria dal fatto che l’articolo 6, comma 3 della legge 154 del 1992 ([33]) si riferisce esclusivamente alle variazioni generalizzate della sola struttura dei tassi, senza considerare quella delle altre condizioni contrattuali ([34]).
Relativamente ai servizi di pagamento, Poste può utilizzare vaglia postali, assegni postali ed ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento ovvero anche in forma elettronica (articolo 5, comma 2).
Inoltre è prevista la completa equiparazione dei vaglia postali agli assegni circolari (articolo 6, comma 4) e degli assegni postali agli assegni bancari (articolo 7, comma 4). Tali disposizioni vanno lette in concomitanza con l’articolo 10, in base al quale la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 146 del TUB, adotta le misure necessarie ad assicurare l’integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l’interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario; di conseguenza, Poste potrà operare a pieno regime nel sistema dei pagamenti come tutte le banche. L’integrazione comporterà l’unicità dei servizi essenziali (ad esempio il bonifico) e delle relative procedure di pagamento del sistema postale e di quello bancario; l’interoperabilità consentirà che le procedure del sistema dei pagamenti relative ai servizi non essenziali, seppure distinte, potranno dialogare tra loro (ad esempio carte di debito per cui il servizio di prelievo delle banche e delle Poste potranno funzionare autonomamente, ma sarà possibile utilizzare entrambe le carte di pagamento presso tutti gli sportelli automatici del sistema).
Relativamente all’evoluzione della collocazione di Poste nell’ambito del sistema dei pagamenti, Arturo Patarnello ha evidenziato come ([35]): “Nell’esperienza italiana, l’azione di riforma promossa dalla Banca d’Italia alla fine degli ’80 e le realizzazioni di sistema ad essa conseguenti hanno comportato forti investimenti, probabilmente non pienamente sfruttati, finalizzati a integrare i due circuiti di pagamento bancario e postale e ad agevolare l’interoperabilità tra i due circuiti; l’integrazione ha costituito uno degli obiettivi espliciti della modernizzazione del sistema dei pagamenti nazionale ed è stata perseguita attraverso una parziale standardizzazione delle procedure e delle modalità di adesione dell’Amministrazione postale ai circuiti di scambio e di regolamento, e solo in misura minima promuovendo una standardizzazione degli strumenti e delle modalità di produzione e di distribuzione dei servizi di pagamento. L’azione svolta ad assicurare integrazione e interoperabilità è stata decisa e articolata quanto a tipologie di interventi tra la fine degli anni ’80 e gli ani ’90. Sintetizzando le caratteristiche delle diverse iniziative si ricorda che l’adesione in stanza di compensazione delle direzioni provinciali dell’Amministrazione postale era stata avviata, almeno limitatamente ad alcuni strumenti, già dalla fine degli anni ’80; successivamente, vanno segnalati gli accordi conclusi con l’Associazione bancaria Italiana per l’accettazione agli sportelli postali di assegni bancari e carte di pagamento (1994) e il successivo avvio della sperimentazione PagoBancomat presso gli sportelli postali nel 1995, attualmente completata e in questi mesi oggetto di ridefinizione sulla base di un nuovo accordo tra Poste Italiane e Cogeban, società di gestione del servizio PagoBancomat. A partire dal 1996, infine, è stata perseguita l’adesione delle Poste SpA alla rete nazionale Interbancaria, limitatamente ad alcune applicazioni, ed è stato avviato il progetto che dovrebbe promuovere la partecipazione alla procedura BIR (“Bonifici di importo rilevante”) attraverso lo strumento del mandato elettronico.
Sicuramente l’interoperabilità tra strumenti di pagamento e, di conseguenza, l’adozione di standard e di infrastrutture omogenee tra banche e poste nelle fasi di scambio e di regolamento delle operazioni sono state ostacolate dal differente contenuto economico delle operazioni di pagamento proposte dal circuito postale che, come è stato sottolineato, non si configurano tanto come sostituti della moneta legale quanto in prevalenza come modalità di trasmissione del contante e hanno, per tale motivo, connotati economici parzialmente diversi in termini di sicurezza e definitività dei pagamenti e di rischi sostenuti dal produttore. La stessa specificità dei profili istituzionali e operativi del bancoposta rende delicata l’interpretazione del ruolo del circuito postale nell’ambito del sistema dei pagamenti e contribuisce a rallentare gli interventi di integrazione in atto.
Integrazione e interoperabilità sembrano avere assunto fino a oggi i tratti di processi unidirezionali, che hanno prevalentemente adeguato le condizioni di funzionamento di segmenti del circuito dei pagamenti postali alle nuove realizzazioni e alle innovazioni tecnologiche promosse dal sistema bancario, ma che sono stati limitati a una ristretta gamma di strumenti e procedure di trasferimento di fondi; solo in minor misura tali processi hanno costituito per il Bancoposta un incentivo allo sviluppo di iniziative autonome nel settore dei pagamenti finalizzate all’innovazione di prodotto e all’ammodernamento tecnologico delle procedure di scambio; per certi versi il riassetto si è risolto in un parziale adeguamento alle nuove tecnologie di lavorazione predisposte per i pagamenti bancari, e, a tutt’oggi, non sembra aver prodotto effetti significativi sulle politiche di offerta o sulle scelte di prodotto”.
I servizi di investimento che Poste possono svolgere nei confronti del pubblico sono la negoziazione per conto terzi, il collocamento di strumenti finanziari, la ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione mentre quelli accessori sono la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, la locazione di cassette di sicurezza, la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, i servizi connessi all’emissione e al collocamento di strumenti finanziari, la consulenza in materia di investimenti e strumenti finanziari, l’intermediazione in cambi (articolo 12, comma 1) ([36]).
La Consob, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 58/98 ([37]), ha approvato alcune modifiche dei Regolamenti di Borsa Italiana spa, deliberate dall’assemblea della società lo scorso 29 aprile, e del Nuovo Mercato ([38]), al fine di consentire a Poste la partecipazione ai mercati e la prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, nonché di operare sui mercati regolamentati.
Con delibera n. 13710 del 2002 ([39]) la Consob ha apportato modifiche al fine di includere, tra gli intermediari autorizzati, Poste in quanto autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del regolamento bancoposta.
Viene previsto che la promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari, non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell’articolo 30 del TUF (articolo 12, comma 2), in quanto gli sportelli postali non vengono considerate “un luogo diverso dalla sede legale dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento” o “un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca un servizio di investimento” ([40]). Ai sensi del comma 9 dell’articolo 30 del TUF ([41]), tale esenzione si applica anche alla promozione e al collocamento di libretti di risparmio, di buoni fruttiferi e di prodotti finanziari ([42]).
Dall’esame dei servizi di investimento che Poste potrà esercitare, emerge che si tratta in sostanza di attività di distribuzione e di intermediazione. D’altra parte: “Le caratteristiche del bancoposta, ed in particolare la disponibilità di un numero elevatissimo di punti di vendita, rendono evidente la eccezionale potenzialità dell’azienda nell’ambito della distribuzione. Di contro, la storia e la forte matrice pubblicistica non costituiscono condizioni favorevoli per competere sul mercato finanziario nella veste di opificio di prodotti” ([43]).
Per queste ragioni è evidente la convenienza di bancoposta a posizionarsi all’estremo finale del processo produttivo, specializzandosi nel ruolo distributivo, tenuto conto anche del fatto che: “In un contesto come quello qui semplicemente abbozzato nelle sue linee essenziali si colloca il sistema postale con i suoi 14.000 sportelli anche in quei 3.000 comuni non raggiunti da strutture bancarie, che costituisce da sempre un interlocutore (parola virtualmente atecnica) delle esigenze finanziarie del cittadino, italiano e non”. Inoltre “Il collegamento con il Testo Unico della Finanza rende poi possibile l’espansione delle Poste verso gli altri servizi di investimento che non siano rappresentati da quello di collocamento e di ricezione e trasmissione ordini secondo uno schema che attribuisce al Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze) il compito di ampliare o restringere il regime normativo di riferimento (art. 18 TUF)” ([44]).
Per quanto riguarda le abrogazioni, va evidenziato la soppressione della vigilanza del Ministero delle comunicazioni sul bancoposta, prevista dall’art. 11 del D.L. 487/1993, in quanto la vigilanza verrà esercitata dalle autorità settoriali istituzionalmente preposte (Banca d’Italia, Consob, Ministero dell’economia e delle finanze) ([45]).
4. Equiparazione degli assegni postali agli assegni bancari al fine dell’azione di regresso (artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 144/2001)
Con D.P.R. 298 del 2002 sono state apportate modifiche agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento bancoposta per consentire l’equiparazione degli assegni postali a quelli bancari al fine dell’azione di regresso.
“La questione è sorta a seguito di un intervento della Banca d’Italia, sede di Roma, stanza di compensazione la quale ha dichiarato di non essere legittimata ad effettuare la dichiarazione sostitutiva del protesto, con riferimento agli assegni postali, in quanto non equiparabili a quelli bancari in relazione alla recente disciplina di cui al DPR 144/2001, recante norme sui servizi di bancoposta, ritenuta generica e comunque insufficiente ad attribuire natura cambiaria all’assegno postale. Per contro la posizione del Ministero dell’economia è a favore della piena equiparazione tra i due tipi di assegno. E ciò alla luce di una differente valutazione della richiamata normativa, (DPR 144/2001) la quale ha abrogato la precedente disciplina degli assegni postali.
In particolare si fa riferimento all’art. 7, comma 4 del citato DPR 144/2001 il quale stabilisce che “agli assegni postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno bancario”.
Il Ministero dell’economia nel ritenere sussistente tale compatibilità non manca di soffermarsi sulle possibili implicazioni negative della posizione della Banca d’Italia in quanto la non esperibilità dell’azione di regresso mediante protesto verrebbe a ridurre l’operatività del servizio “banco posta” che trova ragione e fondamento proprio nella piena equiparazione ed integrazione tra il sistema bancario e quello postale.
Il sistema previgente, nella analisi dell’amministrazione del Tesoro è ritenuto non più utilizzabile ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina che in sostanza ha configurato un soggetto che pur non essendo una banca in senso proprio è tuttavia abilitato ad erogare tutti i servizi tipici di una banca esclusa l’erogazione di prestiti alla clientela (le disponibilità delle soc. Poste sono destinate in massima parte agli enti locali).
E’ difficile pensare, secondo il Ministero dell’economia, che il regolamento in questione abbia inteso inserire la società Poste italiane nel circuito bancario dei pagamenti senza assicurare all’assegno postale una delle caratteristiche peculiari dell’assegno bancario ovvero la garanzia del regresso ([46]).
Tanto premesso appare opportuno richiamare ora le motivazioni in base alle quali la Banca d’Italia (sede di Roma – stanza di compensazione) ha respinto la lettera di Manleva prodotta da Poste italiane s.p.a. per il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto per gli assegni postali.
Ritiene la Banca centrale che nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che equipari a tutti gli effetti gli assegni postali a quelli bancari; lo stesso DPR 144/2001 si limita a prevedere l’applicabilità agli assegni postali delle disposizioni concernenti l’assegno bancario in quanto compatibili.
La genericità della previsione e la condizione della compatibilità delle norme concernenti le due tipologie di assegni non consentono di attribuire all’assegno postale natura cambiaria.
Pertanto secondo la Banca d’Italia, l’assegno postale rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2012 c.c. ai sensi del quale – in difetto di una specifica previsione di legge – la girata apposta sul titolo non ha funzione di garanzia.
Conseguentemente, considerata l’eccezionalità, nell’ambito delle promesse di pagamento, della disciplina del protesto ed in particolare, della dichiarazione di cui all’art. 45, comma 1, n. 3 della legge sull’assegno (regio decreto 1736/1999) Banca centrale non ritiene possibile equiparare l’assegno postale all’assegno bancario ai fini della levata del protesto e ciò anche alla luce di una non recente sentenza della Corte di cassazione.
Richiamato infine il d.leg.vo 507/1999, concernente la depenalizzazione dei reati minori ed affermato che la equiparazione in essa contenuta riveste esclusivamente fini sanzionatori la stessa Banca si dichiara non legittimata ad effettuare la dichiarazione sostitutiva del protesto con riferimento agli assegni postali.
La Sezione ritiene necessario far riferimento alla normativa in vigore emanata in relazione al progressivo cambiamento della natura giuridica dell’Amministrazione postale (passata come è noto dalla figura di azienda autonoma statale a quella di ente pubblico economico fino alla definitiva trasformazione in società per azioni,).
Tale processo evolutivo ha comportato un processo di delegificazione (e di deregolamentazione) che non ha mancato di toccare il servizio di banco-posta (compreso l’assegno postale) che qui interessa.
Fondamento della normativa ora vigente è l’art. 40, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 428 che ha autorizzato il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con DPR 156/73 e successive modificazioni nonché a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al d.leg.vo 24.2.1998 n. 58 fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.
Il regolamento in esame si colloca dunque in una prospettiva di delegificazione della specifica materia.
Vanno richiamati in proposito alcuni aspetti:
1) nell’attuale ordinamento il solo atto amministrativo che, ricorrendone i presupposti, può incidere in materia legislativamente normata è proprio il regolamento ex art. 17, comma 2, Legge 23.8.88 n. 400; 2) il regolamento in esame ha quindi dichiarato l’abrogazione di norme legislative (v. art. 13 che abroga fra l’altro tutte le istruzioni per i servizi di banco posta); 3) circa l’assegno postale l’art. 7 del DPR 144/01 ne disciplina le caratteristiche disponendo al comma 4 che “agli assegni postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno bancario”.
Secondo la Banca d’Italia, come già detto, la portata generica di tale previsione ed il suo assoggettamento alla condizione di compatibilità, non appaiono sufficienti ad attribuire natura cambiaria all’assegno postale.
La tesi non è convincente. Giova ricordare che nella relazione illustrativa dello schema di regolamento recante norme di delegificazione in materia di servizio banco-posta, diventato poi DPR 14.3.2001 n. 144, si precisa che gli articoli da 7 a 9 disciplinano l’assegno postale in modo da conservare alcune caratteristiche previste dalle attuali norme ed estendere ad esso la normativa che regola l’analogo strumento bancario.
Sul punto questo Consiglio di Stato, nel parere di competenza, non ha formulato alcuna osservazione, limitandosi a considerare in merito agli art. 7 8 e 9 che tali disposizioni “riprendono la disciplina del Codice postale allegato al DPR 29.3.1973 n. 156 in materia di assegno postale conservandone alcune delle attuali caratteristiche ma “estendendo ad esso la normativa che regola l’analogo strumento bancario” (C.d.S. Sez. atti normativi 18/01 del 12.2.2001).
Analogamente il testo dell’art. 10 prevede che la Banca di Italia, ai sensi dell’art. 146 del T.U. bancario adotti le misure necessarie ad assicurare l’integrazione delle Poste nei sistemi di pagamento e l’interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario in condizioni di parità con gli altri operatori.
Tale norma assume carattere determinante ai fini che interessano.
Se si considera infatti che attraverso la delegificazione della materia da ultimo disposta dal legislatore si è inteso ampliare l’attività della S.p.a. Poste italiane al settore dei servizi bancari e finanziari mediante l’applicabilità delle norme del T.U. bancario n. 385/93 non si può non riconoscere alla nuova società la configurazione di un assetto societario abilitato ad erogare tutti i servizi tipici di una banca esclusa l’erogazione di prestiti alla clientela come correttamente ritiene il Tesoro.
E non si tratta di un innovazione di poco conto: la Società Poste è soggetta ora alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob (attesa la natura delle nuove attribuzioni: servizi bancari e finanziari con particolare riferimento a quelli di pagamento e di intermediazione in cambi).
Condividendo la posizione del Tesoro è difficile pensare che il regolamento in discussione abbia inteso inserire la S.p.a. Poste italiane nel circuito dei pagamenti non assicurando al titolo postale una delle caratteristiche peculiari dell’assegno bancario ossia l’attribuzione della funzione di garanzia alla girata degli assegni postali finora impedita dalle disposizioni del regio decreto n. 1736/1933.
Per quanto precede si può ritenere che interpretazione della Corte di Cassazione (Cass. 13.12.1969 n. 3943) secondo cui non si ritiene possibile equiparare l’assegno postale all’assegno bancario ai fini della levata del protesto possa essere considerata non più conforme alla ratio della normativa vigente in materia di assegno postale.
Secondo la normativa civilistica, nell’ambito della quale opera Poste italiane S.p.a., i casi nei quali la girata ha, accanto alla funzione di trasferimento anche quella di garanzia sono quelli stabiliti dalla legge ovvero dalla volontà dalle parti mediante apposita clausola risultante dal titolo (art. 2012 cod. Civile). Secondo la Cassazione “nessuna norma del codice postale e del regolamento consente di dedurre che il legislatore abbia attribuito alla girata degli assegni postali anche la funzione di garanzia”. La situazione giuridica è, però come sopra argomentato, ora totalmente cambiata” ([47]).
Nella Relazione al DPR 298/2002 si precisa che, oltre a sancire in via definitiva l’applicabilità della disciplina del protesto anche agli assegni postali, si è provveduto anche ad eliminare le ulteriori asimmetrie normative che esistono tra il circuito degli assegni bancari e quello degli assegni postali, ad esempio in tema di termini di presentazione al pagamento.
Il testo di Regolamento è strutturato in 3 articoli, definiti nel modo seguente:
L’articolo 1 contiene le modifiche all’articolo 7 del bancoposta. In particolare l’articolo viene ridenominato “Assegni postali ordinari”; è abrogato il comma 1, in quanto fa riferimento agli assegni postali ordinari e vidimati ora disciplinati rispettivamente dagli articoli 7 e 8; è abrogato il comma 3, in quanto è stato riprodotto al comma 1 dell’articolo 8 come modificato, mentre il comma 4 è stato sostituito in modo da estendere all’assegno postale ordinario la disciplina degli assegni bancari.
L’articolo 2 contiene le modifiche all’articolo 8 del regolamento bancoposta. In particolare l’articolo viene ridenominato “Assegni postali vidimati”; il comma 1 riproduce il comma 3 del precedente articolo 7; al comma 2 viene inserita l’estensione della disciplina degli assegni bancari; il comma 3 prevede l’estensione, in quanto compatibile, delle disposizioni sull’assegno bancario.
L’articolo 3 contiene le modifiche all’articolo 9 del regolamento bancoposta. In particolare viene sostituito il comma 1 in quanto le precedenti modifiche possono rendere dubbio che all’assegno di pagamento estero sia da ricondurre la disciplina dell’assegno vidimato, per cui si è ritenuto preferibile rinviare alle norme sull’assegno vidimato ([48]).
Bibliografia
1. Il Bancoposta in Italia e nei principali Paesi europei. Lineamenti istituzionali, operatività e integrazione nel sistema dei pagamenti
Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni e Banca d’Italia, Aprile 1991;
2. Analisi organizzativa e proposte di ristrutturazione del sistema postale italiano
Paolucci Emilio, L’Industria n. 3, luglio-settembre 1994, pg. 537;
3. Il Bancoposta in Italia. Prodotti postali e bancari a confronto: caratteristiche tecnico-economiche, normative e strategie
La Torre Mario, Giappichelli, 1996;
4. Società per azioni e mercati finanziari
Salanitro Niccolò, Giuffré 1998;
5. Bancoposta e mercati
a cura di Cesarini Francesco, Costi Renzo e Tutino Franco, Il Mulino, 1999;
6. Abi: “Non temiamo le Poste ma vogliamo regole uguali”,
Calderoni Mario, Il Sole 24 ore dell’11 maggio 2000;
7. La Ue litiga per la cassetta delle lettere,
Brivio Enrico, Il Sole 24 ore del 22 maggio 2000;
8. Il direct mail vuole più scelta,
Mazzeo Roberta, Il Sole 24 ore del 22 maggio 2000;
9. Il nodo: il servizio universale,
Cadeo Rossella, Il Sole 24 ore del 22 maggio 2000;
10. Poste, appello a Bankitalia contro l’Abi,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 26 maggio 2000;
11. Le banche replicano alle Poste: nessuna chiusura sul Bancomat,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 27 maggio 2000;
12. Poste, meno code e multe per i ritardi,
B.F., Il Sole 24 ore del 1 settembre 2000;
13. La Posta fa il lifting ai Buoni,
Bufacchi Isabella, Il Sole 24 ore del 27 dicembre 2000;
14. Poste italiane, più vicino lo sbarco nei fondi comuni,
Il Sole 24 ore del 6 gennaio 2001;
15. Fondi e titoli anche in Posta,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 20 gennaio 2001;
16. Poste-Abi, segni di disgelo,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 7 febbraio 2001;
17. Poste-banche, via alla concorrenza a tutto campo,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 9 marzo 2001;
18. Banche, dalle Poste una sfida leale,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 10 marzo 2001;
19. Utile alle banche il dialogo con le Poste,
Masciandaro Donato, Il Sole 24 ore del 24 aprile 2001;
20. Poste spa viaggia a doppia velocità,
Adriano Franco, Milano Finanza del 9 maggio 2001;
21. Banche-Poste, via al match,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 10 maggio 2001;
22. Dal 2 luglio le Poste cambiano anche gli assegni delle banche,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 15 giugno 2001;
23. Poste, risanamento e modello banca,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 23 giugno 2001;
24. Bancoposta, giù il muro dell’assegno,
Pogliotti Giorgio, Il Sole 24 ore del 27 giugno 2001;
25. Poste, aggancio a Piazza Affari,
R.Sa., Il Sole 24 ore del 18 giugno 2002;
26. Bancoposta, niente guerra alle banche,
G.Pog., Il Sole 24 ore del 9 ottobre 2002;
27. Cicr, un richiamo verso le Pmi,
Bocciarelli Rossella, Il Sole 24 ore del 6 marzo 2003;
Normativa citata
1. R.D. 14.12.1933, n. 1669 (in G.U. 19/12/1933, n. 292)
“Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario”;
2. R.D. 21.12.1933, n. 1736 (in G.U. 29/12/1933, n. 300)
“Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia”;
3. D.P.R. 29.3.1973, n. 156 (in S.O. alla G.U. 3/5/1973, n. 113)
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”;
4. D.P.R. 29.5.1982, n. 655 (in S.O. alla G.U. 13/9/1982, n. 256)
“Approvazione del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi);
5. Legge 13.5.1983, n. 197 (in G.U. 19/5/1983, n. 136)
“Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti”;
6. Legge 23.8.1988, n. 400, art. 17, comma 2 (in S.O. alla G.U. 12/9/1988, n. 214)
“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri”;
7. D.P.R. 1.6.1989, n. 256 (in S.O. alla G.U. 18/7/1989, n. 166)
“Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta) ”;
8. Legge 15.12.1990, n. 386 (in G.U. 20/12/1990, n. 296)
“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”;
9. D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (in S.O. alla G.U. 30/9/1993, n. 230)
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
10. D.L. 1.12.1993, n. 487 (in G.U. 02/12/1993, n. 283) convertito nella Legge 29.1.1994, n. 71 (in G.U. 31/1/1994, n. 24)
“Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero”;
11. Legge 24.12.1993, n. 537 (in S.O. n. 303 alla G.U. 28/12/1993)
“Interventi correttivi di finanza pubblica”, art. 13;
12. D.P.R. 24.3.1995, n. 166 (in G.U. 15/5/1995, n. 111)
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ”;
13. Legge 23.12.1996, n. 662, art. 2, commi da 17 a 26 (in S.O. alla G.U. 28/12/1996, n. 303)
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
14. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 (in G.U. 17/12/1997, n. 293),
“Linee guida per il risanamento dell’Ente Poste italiane”;
15. Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (in G.U.C.E. L 015 del 21/01/1998) recepita con D.Lgs.22/07/1999 n. 261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” (in G.U. 05/8/1999, n. 182)
16. Deliberazione CIPE 18.12.1997 n. 244/1997 (in G.U. 25/8/1998, n. 197)
“Trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste italiane”;
16. D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (in S.O. alla G.U. 26/3/1998, n. 71)
“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52”;
17. Legge 23.12.1998, n. 448, art. 40, comma 4 (in S.O. alla G.U. 29/12/1998, n. 302)
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
18. Legge 5.2.1999, n. 25 (in S.O. alla G.U. 12/2/1999, n. 35)
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 ”;
19. Parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 12 febbraio 2001, n. 18/01, in www.giustizia-amministrativa.it;
20. Decreto del Presidente della Repubblica 28.11.2002, n. 298 (in G.U. 16/1/2003, n. 12)
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 sui servizi di bancoposta”;
21. Regolamenti della Borsa Italiana Spa e del Nuovo Mercato, (in www.borsaitaliana.it);
22. Commissione nazionale per la società e la borsa, Delibera n.13710 del 6 agosto 2002 (in www.consob.it);
23. Deliberazione CICR 4 marzo 2003, Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (in www.tesoro.it);
24. Codice civile artt. 1834, 1835, 1836, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857.
[1]) Cfr. Bancoposta e mercati, Maria Luisa Di Battista, pg. 67.
Vedi anche: “Al di là delle difficoltà di lettura che sicuramente pone, a me pare che questa norma consenta una compiuta ridisciplina delle attività di bancoposta, che renda il loro esercizio conforme alle regole stabilite dal T.U. della Finanza e anche una rivisitazione dei prodotti del risparmio postale senza, per altro, pregiudicarne le “peculiari caratteristiche”. E il richiamo al risparmio postale rende evidente che questo lavoro di revisione dell’ordinamento deve necessariamente coinvolgere sia la Cassa Depositi e Prestiti sia le Poste Italiane SpA”, cfr. Bancoposta e mercati, Renzo Costi, pg. 13.
[2]) Con la delega “le Poste intendono invece a) razionalizzare e potenziare la propria attività nella raccolta del risparmio attraverso il conto corrente postale; b) svolgere nel modo più efficiente possibile la raccolta del risparmio postale in nome e per conto della Cassa depositi e prestiti; c) razionalizzare l’esercizio dei servizi di investimento; d) potenziare la propria attività nel sistema dei pagamenti”, Bancoposta e mercati, Renzo Costi, pg. 14. Al riguardo cfr. Parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 12 febbraio 2001, n.18/01, che rileva: “Per quanto concerne i rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti, poiché il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino di tale soggetto prevede, all’art. 2 comma 2, che le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi, dei libretti di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e degli altri prodotti finanziari nonché le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori siano definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, in considerazione dell’urgenza di provvedere, appare accettabile il rinvio del riordino delle norme in materia di risparmio postale al momento dell’emanazione di tali decreti”.
[3]) L’art. 1 della Direttiva 97/67/CE prevede che:
“La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:
– la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità;
– i criteri che definiscono i servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale e le condizioni relative alla fornitura dei servizi non riservati;
– i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale;
– la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme;
– l’armonizzazione delle norme tecniche;
– la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti”.
[4]) Cfr. La Torre pg. 8-9.
[5] ) I servizi universali e riservati comprendono quelli che devono essere offerti a condizioni che garantiscano la non esclusione dell’utenza generale ovvero i servizi postali tradizionali erogati in regime di monopolio (tutte le corrispondenze ordinarie, assicurate e raccomandate, telegrammi, telex e servizi di telematica pubblica).
[6]) I servizi universali e in concorrenza comprendono la raccolta e la distribuzione di pacchi fino a 20 kg., i servizi di riscossione e pagamento sulla base delle convenzioni previste dall’art. 2 della legge 71/94, la raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa DD.PP. ed il servizio di c/c postale sempre secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 2, della legge 71/94 nonché gli altri servizi finanziari effettuati, secondo le disposizioni vigenti, in via diretta ovvero affidati con convenzioni dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati.
[7]) “Nato con la costituzione della Cassa di risparmio postale nel 1875 per l’esercizio dell’attività di raccolta del risparmio e con l’istituzione del Servizio di conti correnti nel 1917, il Bancoposta è una locuzione entrata nel gergo comune per identificare oggi l’insieme dei servizi finanziari offerti dalle Poste ed in particolare:
a) i servizi di pagamento; essi consistono nell’emissione e gestione di mezzi di pagamento (vaglia, assegni) e nei cosiddetti servizi delegati di pagamento, che riguardano il sistema di riscossioni e pagamenti dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato;
b) la prestazione del servizio di raccolta del risparmio attraverso il collocamento di strumenti finanziari (libretti di deposito e buoni postali) effettuato dalle Poste in nome e per conto della Cassa depositi e prestiti;
la raccolta tramite i conti correnti postali di somme che vengono messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti”, cfr. Bancoposta e mercati, pg. 115 ss. Sulla situazione del Bancoposta nei principali paesi europei, cfr. Bancoposta e mercati, Claudio Clemente, pg. 99.
[8]) Legge 71/1994, Articolo 8: Contratto di programma:
“1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell’ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell’ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell’ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.
2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall’ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l’applicazione per un periodo non superiore a tre mesi”.
[9]) Cfr. Bancoposta e mercati, Mario La Torre, pg. 121.
[10]) In osservanza di tale disposto le Poste hanno avviato nel gennaio 1995 il collocamento, in via sperimentale, di buoni ordinari del tesoro e successivamente ed in maniera graduale e progressiva, hanno esteso tale operatività ai certificati del tesoro zero coupon a 18 e 24 mesi, ai buoni del tesoro poliennali a 3,5 e 10 anni ed ai certificati di credito del tesoro a 7 anni”, Cfr. Bancoposta e mercati, Pierluigi Valentino, pg. 115 ss.
[11]) Articolo 2, comma 18, legge 662/1996:
“Con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il tasso d’interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall’Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l’obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l’Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali”.
[12]) Articolo 2, comma 26, legge 662/1996.
[13]) Ultimo periodo del comma 18, dell’articolo 2, della legge 662/1996:
“Con decorrenza dal 1° febbraio, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l’Ente poste italiane può utilizzare l’incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l’acquisto di titoli di Stato”.
[14]) “Rimanevano però alcuni vincoli: al sottoscrittore di titoli presso le agenzie postali non era consentito di effettuare presso le stesse agenzie il loro disinvestimento, in quanto le funzioni attribuite alle Poste si limitavano al semplice collocamento senza estendersi alle connesse e strumentali operazioni di movimentazione degli strumenti collocati e sottoscritti. Il che oltre ad essere contro una logica giuridica, che vede gli strumenti finanziari destinati intrinsecamente alla circolazione, di fatto non agevolava il risparmiatore postale rispetto a quello operante con le altre imprese di investimento, discriminandolo senza motivo. Le Poste hanno così dovuto adottare gli accorgimenti tecnico-giuridici, tramite accordi con primari intermediari, per consentire il disinvestimento dei titoli alla propria clientela, sempre nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa”, Cfr. Bancoposta e mercati, Pierluigi Valentino, pg. 115 ss.
[15]) Disciplinato dagli artt. 120-145 del codice Postale (DPR 156/1973), dagli artt. 63-133 del Regolamento di esecuzione (DPR 256/1989).
[16]) Si veda ad esempio l’articolo 70 del D.P.R. 256/1989 relativamente all’utilizzo del c/c postale e, in particolare, eliminare il divieto di cointestazione di un conto a più persone che non costituiscono una società; gli artt. 123 e 124 del DPR 156/1973 e gli artt. 76 del DPR 256/1989 che esplicitano in maniera tassativa gli strumenti utilizzabili per movimentare il conto; allineare le disposizioni sulla decorrenza delle valute contenute negli artt. 87 e 97 del DPR 256/1989 alle disposizioni sul conto corrente bancario; gli artt. 123 e 127 del DPR 156/1973 sulla disciplina degli interessi; gli artt. 68 e 77 del DPR 256/1989 sulle comunicazioni alla clientela in particolare prevedere per tutti i contestatari la possibilità di richiedere l’invio delle comunicazioni e degli estratti conto e siano applicate le norme sulla trasparenza. Cfr. La Torre pg. 42-43.
[17]) Cfr. La Torre, pg. 24.
[18]) Disciplinati dagli artt. 146-170 del C.P., e dagli artt. 144-202 del Regolamento esecuzione.
[19]) Disciplinati dagli artt. 171-182 del DPR 156/1973 e dagli artt. 203-214 del DPR 256/1989.
[20]) In particolare l’adeguamento dei meccanismi di calcolo della valuta e di contabilizzazione degli interessi in linea con le norme dettate dal CICR in tema di trasparenza, un più rapido calcolo ed accreditamento degli interessi, una più efficiente gestione della liquidità. Inoltre sarebbe necessario prevedere la possibilità di effettuare un maggior numero di operazioni, in termini di quantità e varietà; possibilità di effettuare le operazioni con maggior comodità e rapidità; possibilità di integrare il servizio di risparmio con il conto corrente. Cfr. La Torre, pg. 64.
[21]) Risulta evidente la limitata varietà dei tradizionali strumenti di pagamento postali fino ad oggi messi a disposizione della clientela; questi si risolvono in definitiva negli assegni postali, nei vaglia e nei postagiro. Si tratta di strumenti che, per le loro caratteristiche tecniche, sono in grado di attivare procedure di trasmissione di moneta, piuttosto che essere sostituti della moneta stessa negli scambi. La ragione sta nell’impossibilità per il Bancoposta di sopportare gli eventuali rischi finanziari generati da una mancata copertura del titolo di pagamento. D’altronde, un simile vincolo ha rallentato la ricerca di una maggiore integrazione tra sistema postale e sistema bancario, sia a livello di strumenti e di circuiti, sia a livello di procedure per il regolamento delle transazioni. Cfr. La Torre pg. 79-81.
[22]) Il Sole 9/3/2001.
[23]) Il Sole 10/3/2001.
[24]) Il Sole 15/6/2001.
[25]) Articolo 11, comma 1 TUB: Raccolta del risparmio
“1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma”.
[26]) Art. 1, comma 2, TUB: Definizioni:
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito).
[27]) Cfr. Bancoposta e mercati, La Torre, pg. 121 ss.
[28]) Vedi nota BI e Consob.
[29]) Cfr. Bancoposta e mercati, Sergio Scotti Camuzzi, pg. 67 ss.
[30]) Cfr. Parere del Consiglio di Stato, n. 18/01 citato.
[31]) Cfr. Bancoposta e mercati, Renzo Costi, pg. 14 ss.
[32]) Cfr. Parere del Consiglio di Stato, n. 18/01 citato, che segnala “l’opportunità di aggiungere, al termine del comma 2 dell’art. 3, la previsione che le variazioni unilaterali sfavorevoli vengano rese note ai correntisti, oltre che mediante pubblicazione sulla G.U., anche mediante comunicazione diretta agli stessi”.
[33]) Legge 17 febbraio 1992, n. 154 “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (in G.U. 24 febbraio 1992, n. 45). Tale legge, congiuntamente al Decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992 “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (in G.U. 11 maggio 1992 n. 108) e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, ai sensi dell’art. 161, commi 2 e 5 del T.U.B.
[34]) Si fa presente che con Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 sono state adottate disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, che saranno seguite entro 120 giorni da apposite istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia e che entreranno in vigore a tutti gli effetti il 1° ottobre 2003. Per la prima volta le disposizioni sulla trasparenza si applicano anche a Poste Italiane S.p.A., per le sole attività di bancoposta di cui al D.P.R. 144/2001. Cfr. Il Sole 06/03/2003.
[35]) Cfr. Bancoposta e mercati, Arturo Patarnello, pg. 79 ss.
[36]) SERVIZI DI INVESTIMENTO (art. 1, comma 5, Tuf) (cfr Salanitro, pg. 159-168):
a) Negoziazione per conto proprio (dealer): l’attività di acquisto (per la rivendita) e di vendita per conto proprio (dealing) di strumenti finanziari svolta, sia nei mercati regolamentati sia al di fuori di essi, con lo scopo di realizzare una differenza (spread) fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita; attività che va tenuta distinta dalla mera attività di trading, ossia dalla mera movimentazione del proprio portafoglio che qualunque soggetto può porre in essere per cercare di ottimizzare la struttura e il rendimento;
b) Negoziazione per conto terzi (broker): l’attività di acquisto o di vendita di titoli, anche in nome proprio ma per conto altrui (attraverso contratti di commissione e di mandato a vendere), che trova il proprio corrispettivo non nella differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, ma nella provvigione (commissione) che il cliente interessato corrisponde al broker per il servizio ricevuto;
c) Collocamento di strumenti finanziari: l’attività diretta a far acquistare dai risparmiatori nuovi titoli (offerti in sottoscrizione) o titoli già emessi (offerta di acquisto) per conto di un emittente o di un potenziale venditore attraverso la loro distribuzione; il collocamento può essere preceduto dalla sottoscrizione o dall’acquisto da parte del collocatore (e in tal caso la sua attività sarà nella sostanza quella di dealer); ma può anche non esserlo, nel qual caso, per altro, il collocatore (broker) potrà anche assumere la garanzia, nei confronti dell’emittente, di acquistare la parte di titoli che non potesse essere collocata. Gli intermediari possono: a) assumere solo l’obbligo di collocare i valori mobiliari direttamente presso gli investitori; b) assumere l’obbligo di sottoscriverli (valori da emettere) o di acquistarli (valori già emessi) assumendosi il rischio della successiva distribuzione tra gli investitori; c) assumere la garanzia nei confronti dell’emittente di sottoscrivere od acquistare i valori mobiliari residui e cioè quei valori che non sono riusciti entro un tempo prefissato a distribuire tra gli investitori.
d) Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi: l’attività consistente nell’investimento in strumenti finanziari delle somme affidate dal singolo cliente all’intermediario e sotto questo profilo contrapposta alle gestione in monte;
e) Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione: l’attività di chi si limita a ricevere e trasmettere (al negoziatore) gli ordini di acquisto o di vendita o di sottoscrizione provenienti dalla clientela, nonché la mera “mediazione” (o brokeraggio puro), ossia l’attività consistente nel mettere in contatto, come nel rapporto di mediazione codicistico (art. 1754), gli interessati alla conclusione di un contratto senza alcun vincolo di collaborazione o mandato con alcuno di essi. Può accadere che la raccolta degli ordini di negoziazione (ovverosia gli ordini di stipulare per conto del committente contratti di compravendita di valori mobiliari, o contratti derivati) venga svolta congiuntamente all’attività di negoziazione, ed in tale ipotesi essa non ha un’autonoma rilevanza (non occorre, cioè, un’apposita autorizzazione distinta da quella richiesta per la negoziazione); ma può anche accadere che venga richiesta e rilasciata l’autorizzazione per il solo servizio di raccolta, ed in tal caso detta attività di raccolta viene svolta separatamente dall’attività di negoziazione, e quindi l’intermediario raccoglitore degli ordini dovrà trasmetterli, richiedendone l’esecuzione,. Ad una SIM di negoziazione o ad una banca autorizzata alla negoziazione.
SERVIZI ACCESSORI (art. 1, comma 6 Tuf) (cfr Salanitro, pg. 168-170):
a) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari: la materiale detenzione dei titoli e l’esercizio dei diritti incorporati negli stessi, senza, ovviamente, i poteri che caratterizzano le gestioni patrimoniali;
b) Locazione di cassette di sicurezza
c) Concessione di finanziamenti (prestito di denaro o di titoli) agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni in strumenti finanziari (es. il loro acquisto e la loro vendita) nelle quali, per altro, intervenga (ad es. come negoziatore per conto del cliente) il soggetto che concede il finanziamento, e ciò allo scopo di non violare la riserva stabilita a favore di altra categoria di soggetti (es. banche o soggetti finanziari previsti dagli artt. 106 ss. TUB);
d) Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
e) Servizi connessi all’emissione e al collocamento di strumenti finanziari: compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) Consulenza in materia di investimenti e strumenti finanziari;
g) Intermediazione in cambi: quando collegata alla prestazione di servizi di investimento, si intende il cambio delle valute.
[37]) Cfr. Notiziario settimanale Consob, anno VIII, n. 24 del 17 giugno 2002.
[38]) Cfr. il sito internet www.borsaitaliana.it. Cfr. Il Sole 18/6/2002.
[39]) Delibera Consob n. 13710 del 6 agosto 2002.
[40]) Cfr. art. 30, comma 1, lettere a) e b), TUF.
[41]) Articolo 30, comma 9, TUF: “Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti fianznairie dai prodotti indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera f”. Articolo 100, comma 1, lettera f: “operazioni di sollecitazione all’investimento aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese da assicurazione”.
[42]) Notiziario settimanale Consob, anno VIII, n. 23 del 10 giugno 2002: la Consob, in risposta ad un quesito, ha analizzato l’ammissibilità dell’iscrizione di diritto all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari di un dipendente di Poste Italiane spa.
Come noto, l’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 144/2001 ha abilitato Poste Italiane spa alla prestazione dei servizi di investimento e servizi accessori previsti, rispettivamente, dall’art. 1, comma 5, lett. b), c) ed e), e dall’art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f), g) del Testo unico della finanza. Inoltre, l’art. 2, comma 5, del medesimo decreto ha equiparato Poste Italiane alle banche italiane anche ai fini dell’applicazione delle norme del Testo unico bancario e del Testo unico della Finanza richiamate ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che con l’entrata in vigore del decreto menzionato gli addetti di Poste Italiane spa ai servizi di investimento indicati dal D.P.R. n. 144/2001 sono legittimati all’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa in quanto l’art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’esonero, all’attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano maturato una specifica esperienza professionale nella prestazione dei servizi di investimento, appare direttamente applicabile alle medesime categorie di dipendenti di Poste Italiane spa che abbiano maturato analoga esperienza.
La Commissione ha, peraltro, evidenziato che, poiché l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 472/1998 richiede che la suddetta attività sia stata svolta per almeno un triennio, allo stato attuale nessun dipendente di Poste Italiane spa può aver maturato la necessaria esperienza professionale, non essendo decorso il tempo necessario dal momento in cui, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 144/2001, Poste Italiane è stata abilitata alla prestazione di servizi di investimento. Comunicazione Consob n. DIN/2040948 del 7-6-2002: inviata alla Commissione Regionale per l’Albo dei promotori finanziari della Puglia.
Oggetto: Requisiti di professionalità per l’iscrizione di diritto all’Albo dei promotori finanziari. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota del …, pervenuta il …, prot. n. …, con la quale codesta Commissione regionale ha chiesto a questa Commissione – con riferimento alla posizione del sig. … “dipendente delle Poste Italiane (…) in qualità di direttore, dal 21 maggio 1995” – “se il Direttore di un Ufficio Postale passa essere considerato quale preposto ovvero responsabile di unità operativa”, al fine di valutare l’ammissibilità dell’iscrizione di diritto all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari ai sensi dell’art. 4 del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato.
Al riguardo si rappresenta, innanzitutto, che l’entrata in vigore del D.P.R. n. 144/2001 ha abilitato ex lege Poste Italiane S.p.A. alla prestazione di (alcuni) servizi di investimento; l’art. 12, comma 1, di tale decreto prevede, infatti, espressamente che “(…) Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti rispettivamente dall’art. 1, comma 5, lettere b), c) ed e), e dall’art. 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico della finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi d’investimento”.
L’art. 2, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 144/2001, stabilisce poi che, nell’ambito delle attività di bancoposta – fra le quali l’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso decreto ricomprende i servizi di investimento e accessori di cui al sopracitato art. 12 – “Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell’applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4 (…). A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”.
Si ritiene pertanto che l’entrata in vigore del suddetto decreto – abilitando ex lege Poste Italiane S.p.A. alla prestazione di alcuni servizi di investimento ed equiparandola espressamente alle banche nazionali – consenta di includere tra i soggetti legittimati all’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti – presso Poste Italiane S.p.A. – ai servizi di investimento di cui al summenzionato art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 144/2001, rientrando tale fattispecie nella previsione normativa di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato.
Con riferimento al quesito in oggetto può, infatti, osservarsi che in presenza di un’espressa equiparazione, operata ex lege, di Poste italiane alle banche nazionali, la previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato – che attribuisce rilevanza, ai fini dell’esonero della prova valutativa necessaria per l’iscrizione all’Albo dei promotori, all’attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano maturato una specifica esperienza professionale nella prestazione di servizi di investimento – appare direttamente applicabile alle medesime categorie di dipendenti di Poste Italiane S.p.A. che abbiano maturato analoga esperienza.
Appare, peraltro, evidente che, poiché il secondo comma dell’art. 4 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato, richiede che la suddetta attività sia stata svolta per almeno un triennio, allo stato nessun dipendente di Poste Italiane S.p.A. può aver maturato la necessaria esperienza professionale, non essendo decorso il tempo necessario dal momento in cui, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 144/2001, Poste Italiane S.p.A. è stata abilitata alla prestazione dei servizi di investimento sopracitati.
In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il sig. … non sia in possesso dei requisiti per poter essere iscritto di diritto all’Albo dei promotori finanziari, non essendo decorso – relativamente alla prestazione dei servizi di investimento di cui al più volte citato art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 144/2001 – il periodo di tempo minimo, pari ad almeno tre anni, richiesto, ai fini dell’iscrizione in discorso, dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato.
[43]) Cfr. Bancoposta e mercati, Matteo Mattei Gentili, pg. 93 ss.
[44]) Cfr. Bancoposta e mercati, Pierluigi Valentino, pg. 115 ss.
[45]) Cfr. Parere del Consiglio di Stato, n. 18/01 citato: “Circa l’eliminazione delle funzioni di controllo spettanti al Ministero delle Comunicazioni in materia di servizi di bancoposta, si osserva che la stessa appare giustificata dalla considerazione che la relativa attività dovrà essere equiparata alle analoghe attività svolte dagli altri intermediari, e – pertanto – la relativa vigilanza dovrà essere esercitata dalle autorità competenti in materia (Banca d’Italia e CONSOB).
Altrettanto giustificata appare la mancata abrogazione della normativa relativa al risparmio postale poiché a tanto si provvederà in occasione dei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare (come si è sopra ricordato) ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa Depositi e Prestiti”.
[46]) Finora impedito dalle disposizioni del R.D. 1736/1933.
[47]) Parere Consiglio di Stato n. sezione 897/2001, in www.giustizia-amministrativa.it.
[48]) Cfr. Relazione al DPR 298/2002.
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