Il remisier di borsa

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Di Maurizio Tidona, Avvocato
3 giugno 2003

Nella pratica di borsa è remisier colui che riceve dall’agente di cambio l’incarico – in modo stabile e dietro un corrispettivo – di reperire, in una determinata località , clienti disposti a compiere operazioni di borsa consistenti nell’acquisto e nella vendita di titoli, fornendo alla clientela le notizie sull’andamento del mercato dei titoli provenienti dall’agente di cambio al quale trasmette gli ordini ricevuti dalla clientela.
Il contratto che lega il “remisier” all’agente di cambio è il “remise” in forza del quale il primo riceve una percentuale sulle provvigioni spettanti allo stesso agente di cambio per i contratti che questi ha, per suo tramite, conclusi ed eseguiti.

Tale attività  ancorché svolta in completa autonomia, comporta una continua collaborazione con l’agente di cambio e si inquadra quindi nelle previsioni dell’art. 409 n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), sia che si consideri il remisier un agente, sia che lo si consideri un mediatore, trattandosi in ogni caso di un ausiliare dell’agente di cambio il quale fornisce una
prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Il rapporto si qualifica quindi di norma come rapporto di lavoro autonomo, assimilabile al rapporto di agenzia, ma può in concreto configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, se a quell’attività  si affianchino, con rilievo preminente, prestazioni suppletive e accessorie svolte in posizione di subordinazione.

Ove il criterio discriminatore della subordinazione non consenta una definizione della natura giuridica del rapporto instaurato, al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo ovvero subordinato si potrà  fare riferimento ad ulteriori criteri ed accertare:

a) l’oggetto della prestazione, che nel primo caso è dato dal risultato dell’attività  organizzata dal prestatore (“opus”) e nel secondo dalle stesse energie lavorative esplicate secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo nell’altra parte (“operae”);

b) l’esistenza di una organizzazione di impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore e che caratterizza il lavoro autonomo;

c) l’incidenza del rischio attinente all’attività  produttiva che incombe sul lavoratore autonomo mentre ricade sul datore di lavoro in ipotesi di lavoro subordinato.

L’attività  del “remisier” allorché sia da considerarsi un ausiliare autonomo dell’agente di cambio, si inserisce nella previsione di cui all’art. 2195 n. 5 c.c. (Imprenditori soggetti a registrazione), sicché tale soggetto, versando in stato di insolvenza, è assoggettabile al fallimento, così come l’agente di cambio.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Il remisier di borsa”, Magistra Banca e Finanza, 3 giugno 2003, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-remisier-di-borsa-2/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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