Il rimborso dei costi up-front nell’estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo: dal principio Lexitor al (parziale) disallineamento tra ABF e giudice ordinario

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Di Felicia Ariano

Laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione forense

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Sommario: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo: dall’art. 125-sexies TUB al principio Lexitor e l’intervento della Consulta. – 3. L’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario e il disallineamento con il giudice ordinario – 4. Un fattore di ricomposizione: la trasparenza contrattuale sul criterio di calcolo.

1. Premessa

L’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, in particolare dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS), è da anni uno dei terreni più densi del contenzioso bancario in Italia.

Il principio secondo cui il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata, al rimborso proporzionale di tutti i costi del credito, up-front compresi, può dirsi ormai acquisito, tanto nella giurisprudenza quanto nell’orientamento consolidato dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Rimane aperto, invece, il problema del quantum dovuto, o meglio del criterio di calcolo da utilizzare in assenza di una pattuizione contrattuale chiara. Su questo piano, permane un disallineamento, sia pure in via di attenuazione, tra l’orientamento dei Collegi ABF e quello del giudice ordinario[1].

Il presente contributo intende ricostruire i termini di tale disallineamento e proporne una lettura che ne rintracci la causa non tanto in una divergenza di principio tra le due sedi, quanto nella diversa individuazione del criterio suppletivo applicabile in assenza di una chiara pattuizione contrattuale (lettura della quale può rinvenirsi riscontro nella più recente giurisprudenza di merito).

2. Il quadro normativo: dall’art. 125-sexies TUB al principio Lexitor e l’intervento della Consulta

L’art. 125-sexies TUB, di recepimento della direttiva 2008/48/CE[2], riconosce al consumatore il diritto di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, con conseguente diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il tenore letterale della norma ha a lungo determinato incertezze sulla sua applicabilità ai costi cosiddetti up-front, vale a dire quelli sostenuti una tantum al momento della stipula e relativi alle attività, finalizzate alla concessione del prestito, che si esauriscono integralmente prima della eventuale estinzione anticipata. Detti costi sono stati tradizionalmente distinti da quelli cd. recurring, comprendenti le voci soggette a maturazione nel tempo e pacificamente considerati suscettibili di riduzione, per la parte non maturata, se il consumatore li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.

A fronte della distinzione nazionale, corrente in giurisprudenza e nelle prassi ABF, tra costi up-front(non ripetibili) e recurring, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la nota sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019[3], ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito[4]  in caso di rimborso anticipato del credito «include tutti i costi posti a carico del consumatore» (punto 36), indipendentemente dalla loro natura ovvero dalla loro qualificazione come up-front o recurring[5].

Tanto premesso, il recepimento di tale principio da parte dell’ordinamento interno è stato tutt’altro che lineare.

Il legislatore, con l’art. 11-octies del d.l. 73/2021, ha tentato di circoscrivere l’applicazione retroattiva del principio Lexitor ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. medesimo, lasciando ai contratti anteriori il previgente regime di rimborso più limitato.

Il tentativo di limitare la retroattività del principio Lexitor, tuttavia, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 263. La Consulta ha ritenuto che la suddetta limitazione si ponesse in contrasto con l’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, dal momento che la sentenza Lexitor si era limitata a interpretare una norma di diritto europeo già vigente (art. 16, § 1, della direttiva 2008/48/CE), senza introdurne una nuova. Ne consegue che anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 si applica l’art. 125-sexies TUB nella sua formulazione originaria, interpretato però in modo conforme al principio Lexitor, e dunque comprensivo anche dei costi up-front.

Proprio in questo contesto si inserisce il tema, oggetto del presente contributo, della divergenza sul criterio di calcolo del quantum dovuto al consumatore.

3. L’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario e il disallineamento con il giudice ordinario.

Il d.l. 73/2021 ha altresì specificato – nel testo dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB – che i contratti di credito devono indicare in modo chiaro e analitico se, ai fini della riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare oppure quello del costo ammortizzato, con la precisazione che, «ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato». È una precisazione di non poco momento, poiché il legislatore ha reso il costo ammortizzato – ossia la medesima logica sottesa alla curva degli interessi adottata dall’ABF[6] – il criterio di default in assenza di diversa e chiara pattuizione tra le parti.

Merita osservare che, ferma la ripetibilità di entrambe le tipologie di costo, nella prassi riscontrabile nelle decisioni dell’ABF, il rimborso dovuto in caso di restituzione anticipata è calcolato secondo criteri differenziati per le due categorie: per i costi recurring trova applicazione il criterio della proporzionalità lineare, salvo che sia contrattualmente previsto un criterio diverso; per i costi up-front, invece, in assenza di una diversa previsione pattizia, si applica il metodo della c.d. curva degli interessi, corrispondente cioè al medesimo criterio di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi[7].

Ciò posto, la Relazione ABF 2025 dà conto di un disallineamento tra ABF e giudice ordinario. Un’indagine condotta presso un campione di trentotto intermediari – ai quali è riconducibile circa l’85 per cento dei ricorsi decisi dall’ABF nel triennio 2023-2025 – ha rilevato che, su oltre 41.000 ricorsi decisi in quel triennio, soltanto il 6,3 per cento ha avuto un seguito presso il giudice ordinario, ad iniziativa del cliente in oltre il 99 per cento dei casi[8]. Di questi, il 94 per cento ha avuto ad oggetto proprio la materia della cessione del quinto. Quanto all’esito, l’orientamento dell’Arbitro risulta confermato nel 72 per cento delle pronunce del giudice ordinario, contro il 58 per cento rilevato nella precedente indagine relativa al 2024. È un dato che segnala un’apprezzabile tendenza alla convergenza, ma che lascia comunque residuare un 28 per cento di casi di disallineamento, concentrati «quasi esclusivamente» nella materia della CQS, e riconducibili, nella maggioranza dei casi, non a un diverso apprezzamento sull’an del rimborso, bensì all’applicazione di un diverso criterio di calcolo[9].

La ragione economica di tale scarto va ravvisata nel fatto che, nei finanziamenti contro cessione del quinto, gli interessi corrispettivi sono calcolati sull’intero capitale finanziato, che include anche i costi commissionali versati anticipatamente dal consumatore; se, in sede di estinzione anticipata, l’intermediario si limita a stornare gli interessi ancora da maturare senza operare, simmetricamente, lo storno proporzionale degli interessi già corrisposti sulla quota di capitale corrispondente a tali costi commissionali, esso trattiene un vantaggio ulteriore, consistente nella percezione di interessi calcolati sull’intero costo commissionale anziché sulla sua quota residua. È proprio questo aggancio tra il piano di ammortamento degli interessi e il rimborso dei costi up-front a giustificare, secondo l’ABF, l’applicazione della curva degli interessi in luogo del criterio lineare.

Non tutta la giurisprudenza di legittimità più recente condivide, tuttavia, tale impostazione. Con l’ordinanza 8 maggio 2026, n. 13328, la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che, in relazione ai contratti stipulati prima dell’ultima modifica apportata all’art. 125 sexies TUB (applicabile ai contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021), ai fini del calcolo degli oneri da rimborsare si debba applicare il criterio pro rata temporis.

Quest’ultimo, invero, «si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe dall’applicazione del sistema della curva degli interessi», e che, pur non avendo la CGUE indicato espressamente nella sentenza Lexitor un metodo di calcolo, il pro rata temporis, per la sua maggiore comprensibilità per il consumatore, risulta «più aderente allo spirito della pronuncia», in quanto posta a tutela del contraente più debole[10]. Di contro, il criterio della curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare per il consumatore, atteso che implica l’applicazione del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento e, dunque, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.

4. Un fattore di ricomposizione: la trasparenza contrattuale sul criterio di calcolo.

Una lettura del disallineamento come mero contrasto di principio tra ABF e giudice ordinario rischia di essere eccessivamente semplificatoria; tuttavia, una recente pronuncia di merito offre spunti per una ricostruzione più accurata.

Con sentenza del 7 gennaio 2026, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino ha affrontato nel merito la questione del criterio di calcolo[11]. Il Tribunale, dato atto della richiesta del consumatore appellante di applicazione del criterio pro rata temporis, ha aderito alla tesi dell’intermediario. Pertanto, esso ha stabilito che, «ove il contratto preveda espressamente un criterio di rimborso» – nella specie, tramite un allegato tecnico, si rinviava alla curva degli interessi – «tale criterio deve prevalere», anche con riferimento ai costi up-front resi rimborsabili per effetto della nullità delle clausole che ne escludevano la restituzione.

Il dato che emerge da questa pronuncia, letto congiuntamente all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sopra ricostruita, conferma una chiave di lettura alternativa del disallineamento: non un conflitto di principio tra ABF e giudice ordinario sul metodo in sé, quanto piuttosto una divergenza — per ora solo parzialmente ricomposta — sul criterio suppletivo da applicare in assenza di una pattuizione contrattuale chiara ed esplicita.

L’ABF, fin dalla decisione n. 26525/2019, individua tale criterio suppletivo nella curva degli interessi, in via equitativa e in continuità logica con il piano di ammortamento degli interessi corrispettivi; la più recente Cassazione, con l’ordinanza n. 13328/2026, sembra invece propendere – per i contratti stipulati prima del 25/07/2021 – per il pro rata temporis, in ragione della sua maggiore intelligibilità per il consumatore. Quando, però, il contratto individua espressamente e in modo analitico il criterio applicabile, come prescrive oggi l’art. 125-sexies, comma 2, TUB, e come accertato in concreto dal Tribunale di Torino nella pronuncia da ultimo citata, anche il giudice ordinario riconosce prevalenza al criterio pattuito, quand’anche esso sia la curva degli interessi.

Il vero nodo problematico, allora, non è tanto quale criterio sia in astratto preferibile, quanto se, e in che misura, il contratto abbia reso il consumatore effettivamente consapevole, al momento della stipula, delle conseguenze economiche del criterio prescelto — un accertamento che, per sua natura, è condotto caso per caso e che ben può giustificare, in concreto, esiti non sempre uniformi anche a fronte di un quadro di principio ormai condiviso.


[1] Banca d’Italia, Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, anno 2025, n. 16, giugno 2026, pp. 21 ss.

[2]Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori; art. 125-sexies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

[3]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11 settembre 2019, causa C-383/18, Lexitor sp. z o.o. c. SKOK, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.

[4] Diritto sancito dall’art. 16, § 1, della direttiva 2008/48/CE.

[5] Segnatamente, la CGUE ha evidenziato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).

[6] In questo senso, ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 2019: «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF». Nel caso di specie (e in numerose decisioni successive, tra cui, esemplificativamente la n. 10159/2020) l’ABF ha colmato la lacuna sul criterio di calcolo del rimborso dei cost up-front chiarendo che esso deve avvenire secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi — la cosiddetta curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento — anziché secondo il più intuitivo criterio proporzionale lineare (pro rata temporis). L’orientamento risulta pienamente confermato dai Collegi territoriali e nelle decisioni più recenti: la decisione ABF n. 128 del 12 gennaio 2026 lo ribadisce espressamente «in assenza di una diversa previsione pattizia».

[7] In questo senso, tra le pronunce più recenti, decisione ABF n. 128/2026.

[8]Banca d’Italia, Relazione ABF 2025, cit., pp. 25-26, riquadro “L’ABF e la giustizia ordinaria”.

[9]Banca d’Italia, Relazione ABF 2025, cit., pp. 25-26.

[10]Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2026, n. 13328, punto 4.2). Va evidenziato come la Cassazione osservi contestualmente che «il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in verità viene previsto dalla nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUB applicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021». Tale orientamento ha trovato applicazione sia in Cassazione che nelle pronunce dei giudici di merito (tra le altre, Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 11 aprile 2026, n. 9207; Tribunale di Milano, sent. 12 giugno 2026, n. 4955).

[11]Trib. Torino, Sez. I civile, sent. 7 gennaio 2026.


Come citare questo articolo

Felicia Ariano, “Il rimborso dei costi up-front nell’estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo: dal principio Lexitor al (parziale) disallineamento tra ABF e giudice ordinario”, Magistra Banca e Finanza, 4 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-rimborso-dei-costi-up-front-nellestinzione-anticipata-dei-contratti-di-credito-al-consumo-dal-principio-lexitor-al-parziale-disallineamento-tra-abf-e-giudice-ordinario/.

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