Di Michele Miraglia, Avvocato
Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia – Università Sapienza, Roma
31 gennaio 2013
Il fenomeno finanziario islamico sta giocando sempre più un ruolo determinante nell’attuale congiuntura economica, anche e particolarmente per la capacità dei suoi prodotti e strumenti di rispondere positivamente alla crisi.
Per comprenderne meglio la reale portata e pur senza soffermarsi in questa sede sulle caratteristiche del fenomeno religioso[1] e sugli elementi tipici dei prodotti c.d. sharÄ«”˜ah compliant[2], il presente contributo intende brevemente analizzare le principali istituzioni che, a livello internazionale, regolano il funzionamento delle banche islamiche[3].
Un ruolo certamente determinante è giocato dall’Islamic Financial Services Board (d’ora innanzi, I.F.S.B.), un’associazione con sede in Malesia[4] istituita nel 2002 con il supporto del Fondo Monetario Internazionale sull’esempio di altri comitati internazionali quali il Comitato di Basilea, lo IOSCO e lo IAIS, che raggruppa le banche centrali, le autorità monetarie e le altre istituzioni che svolgono funzioni di vigilanza e di supervision delle attività finanziarie islamiche. Esso si pone l’obiettivo fondamentale di promuovere, divulgare ed armonizzare le azioni di regolamentazione e di controllo del settore dell’islamic finance, anche attraverso l’elaborazione di standard operativi per gli istituti di credito sharÄ«”˜ah-compliant.
L’I.F.S.B. ha emanato numerosi documenti (standard, linee guida e note tecniche) riguardanti diverse aree tra cui: i) risk management; ii) adeguatezza patrimoniale; iii) governo societario; iv) controllo prudenziale; v) trasparenza e disciplina di mercato; vi) riconoscimento delle agenzie di rating per strumenti finanziari islamici; vii) sviluppo del mercato monetario islamico. Esso ha anche dato un ottimo contributo per l’armonizzazione dei principi della finanza islamica con i principali ordinamenti giuridici esteri.
Senza voler entrare nello specifico di ciascun settore[5], giova soltanto richiamare tre fondamentali documenti emanati dall’I.F.S.B. rispettivamente nel 2005, nel 2006 e nel 2007 e contenenti le linee guida sull’adeguatezza patrimoniale[6] della banche islamiche, sulla corporate governance[7] e sulle regole di trasparenza e correttezza[8], anche tenuto conto delle particolari problematiche di natura organizzativo-gestionale e di internal audit delle istituzioni finanziarie musulmane. L’emanazione di tali documenti è stata anche finalizzata a sollecitare le banche islamiche a promuovere con particolare cura la pubblicità e la trasparenza dei propri prodotti e dei sottostanti relativi pareri, da acquisire necessariamente per garantire e rendere edotti i clienti in ordine alla sharÄ«”˜ah-compliance della propria attività .
Degna di nota è, inoltre, la Islamic Development Bank (d’ora innanzi, I.D.B.)[9], creata conformemente alla dichiarazione d’intenti adottata dalla conferenza dei Ministri delle Finanze dei Paesi musulmani tenutasi a Jeddah, in Arabia Saudita, nel 1973. E’ operativa dal 1975, con sede in Jeddah, è una banca sovranazionale partecipata da numerosi Paesi dell’Organizzazione dei Paesi Islamici (O.I.C.) ed ha rappresentato storicamente il primo coinvolgimento di istituzioni e governi nello sviluppo della finanza islamica.
Gli obiettivi principale dell’I.D.B. sono di promuovere lo sviluppo economico ed il progresso sociale dei Paesi membri e delle comunità musulmane, sia individualmente che collettivamente, in conformità con i principi della legge coranica.
Le sue funzioni sono principalmente le seguenti: a) concedere prestiti per la promozione e/o la realizzazione di progetti di sviluppo; b) erogare finanziamenti alle imprese; c) partecipare al capitale di nuove iniziative; d) fornire ai Governi dei Paesi membri l’assistenza tecnica necessaria per favorire il loro processo di sviluppo sociale ed economico; e) partecipare direttamente a progetti specifici, come l’assistenza alle comunità musulmane che vivono nei Paesi non membri e l”˜amministrazione di fondi fiduciari. Essa può, inoltre, accettare depositi e mobilitare le risorse finanziarie, ma sempre in maniera compatibile con i principi della sharÄ«”˜ah[10].
Va, altresì, segnalata l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (d’ora innanzi, A.A.O.I.F.I.), un’organizzazione fondata nel 1991 e con sede in Bahrein, che ha come obiettivo principale lo sviluppo ed il monitoraggio di una struttura di regole contabili e di governance compatibili con l’operatività di islamic banking e la creazione di un benchmark di riferimento per tutti gli sharÄ«”˜ah boards. In buona sostanza, questa organizzazione, che rappresentata un po’ il contraltare del Trattato di Basilea per la vigilanza prudenziale delle banche convenzionali, è sorta per dare una prima risposta all’avvertita esigenza di una maggiore regolamentazione delle istituzioni finanziarie islamiche, soprattutto in materia contabile[11].
Per completezza, sono, infine, da citare:
a) il General Council of Islamic Banks and Financial Institutions (d’ora innanzi, G.C.I.B.F.I.), costituito nel 2001 in Bahrein, è un ente senza scopo di lucro che raggruppa banche ed istituzioni finanziarie residenti in diversi Paesi, richiedendo, quale principale requisito per l’associazione, quello di eseguire tutte le proprie attività coerentemente con i principi della legge islamica; il suo prioritario fine è quello di consolidare la gestione dei propri membri, ponendosi come promotore di attività di formazione tese a funzionari pubblici e privati del settore bancario, con l’obiettivo di diffondere i principi etici del sistema bancario islamico;
b) l’International Islamic Financial Market (d’ora innanzi, I.I.F.M.), costituito sempre nel 2001 in Bahrein, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del mercato islamico dei capitali, sia primario che secondario;
c) l’International Islamic Rating Agency (d’ora innanzi, I.I.R.A.), costituita sempre in Bahrein nel 2002, non è altro che una vera e propria agenzia di rating specializzata nelle istituzioni finanziarie islamiche;
d) il Liquidity Management Centre (d’ora innanzi, L.M.C.), costituita sempre in Bahrein nel 2002, ha il compito di sostenere la creazione di un mercato interbancario, dove gli operatori islamici possano investire la liquidità in eccesso;
e) l’Islamic Interbank Money Market (d’ora innanzi, I.I.M.M.), costituito nel 1994 in Malesia, ha finalità analoghe a quelle del L.M.C. ed attualmente risulta essere il più vivace ed il maggiore mercato secondario di strumenti islamici;
f) l’Islamic Centre for Reconciliation and Commercial Arbitration (d’ora innanzi, I.C.R.C.A.), infine, creato più di recente nel 2004 a Dubai[12], svolge le funzioni di camera arbitrale nelle dispute che coinvolgono almeno una banca islamica.
La costituzione e lo sviluppo dei suddetti organismi internazionali denota un particolare impegno dei principali Stati in cui è radicata la finanza islamica, al fine di meglio inquadrare gli intermediari finanziari musulmani nell’alveo di un complesso sistematico, con delle regole il più possibile standardizzate ed armonizzate.
Un tale comportamento, che sembra aver superato una prima tendenza dei giuristi islamici – in base alla quale lo spirito etico-religioso delle operazioni e dei prodotti sharÄ«”˜ah-compliant determinerebbe il venir meno dei presupposti giustificativi della supervisione medesima – incontra e si somma all’esigenza, sempre più avvertita dalle autorità dei sistemi occidentali, di regolamentare, certamente pragmaticamente ma anche secondo i rigidi criteri tradizionali, la vigilanza prudenziale, nonché la trasparenza e la correttezza delle istituzioni bancarie islamiche.
Dal punto di vista prudenziale, infatti, la programmazione della vigilanza con riferimento a tali enti non può non tenere conto della specificità dei contratti e dei depositi partecipativi, che certamente mettono in crisi l’attuale impianto normativo regolamentare volto ad assicurare la stabilità del sistema bancario mediante il principale parametro di riferimento costituito dal patrimonio[13]. Così come non possono non considerarsi le esigenze di trasparenza e di correttezza dei clienti islamici, interessati a conoscere la policy dell’intermediario in ordine sia agli investimenti effettuati che al rispetto dei principi della legge coranica.
Rispetto a tali esigenze gli ordinamenti dei Paesi islamici hanno dato una particolare risposta, così come le autorità di altri Stati possono adottare soluzioni diverse, ma sempre improntate alla necessaria tutela della stabilità patrimoniale, alla garanzia dei depositanti e alla non compressione dei principi della correttezza e della trasparenza.
Prima di passare ad individuare alcuni possibili profili di intervento da parte delle autorità creditizie italiane, giova richiamare l’attenzione su un’esperienza particolarmente importante nel mondo occidentale rappresentata dal Regno Unito[14].
Si è trattato di un recente intervento della Financial Services Authority (d’ora innanzi, F.S.A.)[15], improntato al massimo pragmatismo, nell’ottica di una politica ispirata al principio “non obstacles, but no special favours”, mediante il quale l’autorità anglosassone ha non solo stabilito dei paletti di natura patrimoniale calibrati sulle specificità delle banche islamiche, ma ha altresì precisato che lo SharÄ«”˜ah Supervisory Board avesse un ruolo di mera consulenza e che le funzioni di vigilanza prudenziale e di trasparenza rimanessero integralmente in capo alla F.S.A. medesima. Ha, inoltre, meglio disciplinato e circoscritto il ruolo del governance committee e, soprattutto, ha richiesto il rispetto da parte degli intermediari islamici che intendessero operare nel mercato inglese del prioritario diritto del cliente (garantito per legge) di richiedere al Fondo nazionale di garanzia dei depositi la restituzione delle somme perdute[16].
Volendo ora passare ad individuare le possibili aree problematiche di intervento per quanto attiene al sistema bancario italiano, è opportuno innanzitutto segnalare che, anche con riguardo alle banche islamiche, il criterio di fondo è sancito dall’art. 5 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (d’ora innanzi, T.U.B.), in base al quale la vigilanza non può che avere riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all’osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria.
Beninteso ciò, anche all’intermediario islamico (rientrante nella definizione dell’art. 10 del T.U.B.) vanno ad applicarsi quei requisiti previsti dalla legge per ottenere dalla Banca d’Italia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria.
Se il soggetto è già sottoposto al controllo di un’altra banca dell’Unione Europea, troverà applicazione la Direttiva 2006/48/CE[17] sulla filiazione bancaria, per cui sarà necessaria una consultazione preventiva tra le autorità dei due Stati.
Inoltre, se trattasi di apertura di una succursale di una banca islamica di uno Stato extracomunitario, si seguirà la procedura per la costituzione di una nuova banca, con l’aggiunta del parere del Ministero degli Affari Esteri; d’altro canto, se trattasi di apertura di una succursale di una banca islamica già presente in un altro Paese UE, basterà la notificazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine, secondo i principi attualmente in vigore nel mercato unico europeo dei servizi bancari.
Un profilo di non poco momento è rappresentato dalla prescrizione di cui all’art. 96 del T.U.B., in base alla quale una condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è la partecipazione ad un sistema di garanzia dei depositanti. Ebbene, sul punto, non potendosi ammettere eccezioni per gli intermediari musulmani e quindi non potendo affatto prescindere dall’adesione di questi ultimi al Fondo di Tutela dei depositi, sarà necessario trovare una soluzione, che potrebbe essere anche sulla falsariga di quanto già attuato e sperimentato nel Regno Unito, ovviamente con i necessari correttivi che richiede la specifica realtà del sistema italiano[18].
Ancora, il requisito della sana e prudente gestione dovrà essere rispettato anche in sede di costituzione della banca islamica, con particolare attenzione al suo statuto sociale: al riguardo, come è possibile apprendere dall’esperienza inglese, sarà necessario definire con esattezza le funzioni del governance committee, per fronteggiare in modo efficace il rischio operativo (si dovrà puntare sull’adeguatezza sia qualitativa che quantitativa dell’internal audit), ma anche ben circoscrivere il ruolo dello sharÄ«”˜ah board interno, nel senso di non attribuire al medesimo un ruolo di supervision sulla stabilità dell’intermediario, compito riservato alla Banca d’Italia, e di consentirgli soltanto di far fronte al possibile sharÄ«”˜ah compliance risk, mediante la presenza e la formazione di personale ben qualificato in tali specifiche funzioni.
Non è da trascurare, altresì, l’importanza strategica che assumerà la Consob per quanto attiene ai profili di trasparenza e di correttezza che sono particolarmente rilevanti nella finanza islamica, per informare rettamente i clienti della reale rispondenza degli strumenti finanziari proposti e pubblicizzati con i principi fondamentali della legge coranica[19]. E ciò anche in collegamento con le altre istituzioni internazionali.
Così come acquisterà indubbiamente una posizione di rilievo anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per correggere e controllare i comportamenti distorsivi della concorrenza, eventualmente adottati dagli intermediari islamici, ad esempio al fine di evitare il displaced commercial risk[20].
Non occorre dilungarsi ulteriormente in questa sede sui rischi più diffusi del fenomeno finanziario islamico[21] e sui conseguenti possibili profili di intervento da parte dell’autorità nazionale, anche perché dalla prassi emergeranno sempre più quelle esigenze di controllo pubblico che, in sede di autoregolamentazione, non potranno essere soddisfatte e che verranno vagliate con la dovuta attenzione a livello tanto interno, quanto internazionale.
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[1] Per un inquadramento generale sul diritto islamico, cfr. CILARDO A., Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Napoli, 2002; FERRARI S. (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Bologna, 2000; FERRARI S., Islam and European legal systems, Ashgate, 2000. Con particolare riguardo al diritto pubblico nell’Islam, ai diritti umani ed al rapporto fra costituzionalismo e Islam, cfr. AN-NA’IM A.A., Riforma islamica. Diritti umani e libertà nell’Islam contemporaneo, Bari, 2011; GUOLO R., L’Islam è compatibile con la democrazia?, Bari, 2004; BAHLUL R., Prospettive islamiche del costituzionalismo, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, 2002; MERNISSI F., Islam und Demokratie, Freiburg, 2002; GOZZI G., Il costituzionalismo in Europa e nell’Islam mediterraneo, in Cassano, Zolo (a cura di), L’alternativa mediterranea, Milano, 2007; GIOLO O., La teoria musulmana del diritto tra volontarismo e razionalismo. Esperienze dell’Islam maghrebino, in Riv. di studi politici internazionali, 2002, 3, p. 401. Per approfondimenti sul fenomeno della finanza islamica e sui precetti religiosi che ne sono a fondamento, cfr. FIGUEROA COLON J.C., Choice of law and islamic finance, in Texas International law journal, 2011, 2, p. 411; NIZAMI S.M., Islamic finance, in Suffolk transnational law review, 2011, 1, p. 219; LUTTERMANN C., Islamic Finance, in Juristenzeitung, 2009, p. 706; REHMAN S.S., Glabalization of islamic finance law, in Wisconsin International law journal, 2008, 4, p. 625; AA.VV., Costi e opportunità della finanza islamica in Italia, in Gnosis, 2008, 2; SIAGH L., L’Islam e il mondo degli affari, Etas, 2008; FOSTER N.H.D., Islamic finance law as an emergent legal system, in Arab law quarterly, 2007, 2, p. 170; HEGAZY W.S., Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to Pure Legalism, in Chicago Journal of International Law, 2007, p. 581; SOLE’ J., Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, in IMF Working paper, 2007, n. 175; IQBAL Z. – TSUBOTA H., Emerging Islamic Capital Markets – a Quickening Pace and New Potential, in Euromoney Handbook, 2006; PAULETTO L., Lo sviluppo della pratica finanziaria islamica nel contesto delle istituzioni occidentali, in Banca, impresa, società , 2005, 1; VADALA’ E., Capire l’economia islamica, Patti, 2004. Con particolare riguardo al formalismo nella finanza islamica, cfr. HAMOUDI H.A., Jurisprudential Schizophrenia: On Form and Function in Islamic Finance, in Chicago Journal of International Law, 2007, p. 605. Sia consentito rinviare, altresì, a MIRAGLIA M., Banche islamiche: criticità del sistema e profili di regolamentazione. Prospettive di armonizzazione, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2011, 4, pp. 337-358.
[2] La sharÄ«”˜ah, che disciplina al contempo gli aspetti religiosi, socio-economici, politici e culturali delle società musulmane, è sia la legge sacra dell’Islam sia la fonte incontestabile del diritto. Le sue fonti sono rinvenibili nel Corano e nella sunnah, ossia i detti e le azioni del profeta Maometto, trasmessi in forma verbale in forma di hadÄ«th (racconti dei compagni del profeta). La sharÄ«”˜ah si completa, infine, con la giurisprudenza islamica (fiqh), basata sul processo di interpretazione (iÄŸtihÄd) che gli esperti di giurisprudenza islamica applicano in caso di regole implicite o non chiare, utilizzando il ragionamento deduttivo-analogico (qiyÄs) o fondandosi sul consenso degli esperti delle varie scuole (iÄŸma”˜). Nel contesto islamico esistono diverse scuole giuridiche, di opinioni spesso divergenti; manca, per di più, una gerarchia con a capo un’autorità giuridica religiosa centrale capace di dirimere eventuali controversie. Le quattro principali scuole giuridiche sunnite sono: (i) la hanafita, diffusa in Turchia, Egitto, India, Pakistan e nell’ex URSS, con posizioni più liberali; (ii) la malikita, presente nell’area del Maghreb e rappresentante la tendenza giurisprudenziale più conservatrice; (iii) la shafiita, diffusa in Indonesia, Siria e Africa orientale, su posizioni intermedie tra le due precedenti; (iv) la hanbalita, prevalente in Arabia Saudita e caratterizzata da un’assoluta fedeltà alle fonti scritte dell’Islam e da un estremo rigore morale.
[3] Su scala nazionale, il Bahrein e la Malesia hanno compiuto svariati sforzi per sviluppare un’infrastruttura istituzionale di supporto allo sviluppo della finanza islamica. In particolare, il Bahrein, che ha concentrato la propria economia principalmente sulla finanza piuttosto che sul petrolio a differenza di altri Paesi della medesima area geografica, la banca centrale si è dotata di sharÄ«”˜ah advisors, al fine soprattutto di costruire strumenti per fornire liquidità al sistema compatibili con i precetti della legge coranica. Inoltre, l’esperienza della Bahrain Monetary Agency nei rapporti con le banche islamiche risale al 1979, quando fu costituita la Bahrain Islamic Bank, e da allora molte altre istituzioni finanziarie islamiche si sono stabilite in Bahrein. La Bahrain Monetary Agency ha imposto alle banche islamiche regolamenti che sono differenti da quelli delle banche convenzionali, Fin dal 1987, la Bahrain Monetary Agency ha introdotto un rendiconto trimestrale prudenziale specifico per le banche islamiche: questi rendiconti sono usati per controllare la situazione finanziaria delle banche islamiche ed aiutare l’Agenzia nell’analisi degli indici di redditività delle stesse, del loro livello di liquidità , delle esposizioni e dell’adeguatezza delle riserve. E’ stata, inoltre, la Bahrain Monetary Agency ad introdurre la richiesta della presentazione di bilanci certificati per le banche islamiche, sulla linea, nella forma e nella sostanza, di quelli presentati dalle banche occidentali. La Bahrain Monetary Agency ha anche stabilito che sia le banche islamiche che le banche convenzionali debbano aderire agli standard internazionali di certificazione nella preparazione dei loro bilanci e che debbano fornire lo stesso tipo di informazioni nei loro rapporti.
[4] La Malesia ha creato uno SharÄ«”˜ah Committee all’interno della Banca Centrale come massima autorità in materia di legge islamica applicabile al settore finanziario nel Paese. Gli sforzi intrapresi hanno consentito alla Malesia, come anche al Bahrein, di proporsi come piazze finanziarie leader nel settore della finanza islamica. E’ da segnalare, inoltre, che in Malesia si è sviluppata una attività di supervision da parte della Banca Centrale rivolta ad entrambi i sistemi bancari, quello convenzionale e quello islamico, operanti in parallelo.
[5] Per approfondimenti al riguardo, cfr. BANCA D’ITALIA, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), 2010, n. 73, p. 39.
[6] Di particolare interesse significare come gli standard prudenziali per le banche islamiche prevedono che esse – non diversamente dalle banche convenzionali – siano tenute a mantenere un rapporto tra fondi propri (capitale) e attività ponderate per il rischio pari all’8%. L’I.F.S.B. ha, altresì, proposto due formule alternative per il calcolo del coefficiente di solvibilità : una base ed una applicabile discrezionalmente dalle autorità di vigilanza.
[7] E’ rilevante segnalare l’importanza di tale documento, attesa la forte incidenza per le banche islamiche del rischio operativo e del rischio legale. Il documento sostanzialmente riprende quei principi internazionali che sono stati già elaborati con riguardo al sistema bancario convenzionale dall’O.C.S.E. e dal Comitato di Basilea. Una significativa raccomandazione concerne l’istituzione di un governance committee all’interno della banca, con la preminente funzione di monitorare la gestione, l’organizzazione amministrativa e contabile, il sistema dell’internal audit, le politiche di disclosure, dando particolare risalto alle esigenze e agli interessi dei titolari di depositi partecipativi, tra cui il diritto di controllare l’andamento dei propri investimenti e dei relativi rischi, nonché la professionalità degli addetti e la corretta gestione dei rapporti contrattuali. Il governance committee deve, pertanto, essere il referente dell’autorità di vigilanza in quanto responsabile delle politiche a garanzia dei depositanti. Inoltre, le Linee Guida del 2006 sulla corporate governance contiene delle raccomandazioni in ordine alla opportunità e necessità delle banche islamiche di dotarsi di procedure idonee e corrette per acquisire i pareri, le c.d. fatawÄ, da parte degli esperti giuridici islamici. Come già visto, si può ricorrere ad organi interni (SharÄ«”˜ah board) o a consulenti esterni, l’importante è che le procedure di compliance assicurino un controllo ex ante ed ex post della legittimità dell’attività praticata. L’esperienza delle persone a cui viene affidato il controllo sul rispetto della sharÄ«”˜ah deve essere adeguatamente verificata.
[8] AA.VV., Disclosure to Promote Transparency and Market Discipline for Institution Offering Islamic Financial Services (excluding Islamic Insurance Institutions and Islamic Mutual Funds), Islamic Finance Services Board, 2007; a cui ha fatto seguito la pubblicazione di un recente documento dello IOSCO nel 2008.
[9] Per approfondimenti, cfr. PEASE K.K.S., International organizations, perspectives on governance in the twuenty-first century, Upper Saddle Rive NJ, 2008; MEENAI S.A., The Islamic Development Bank: a case study of Islamic co-operation, London, 1989.
[10] I requisiti necessari per entrare a far parte dell’I.D.B. sono: 1) essere un Paese appartenente all’Organizzazione della Conferenza Islamica; 2) sottoscrivere una quota del capitale sociale; 3) accettare i termini e le condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Ogni Paese membro è rappresentato nel Consiglio di Amministrazione dell’I.D.B. dal Governatore e/o dal Vice Governatore della sua Banca Centrale o, alternativamente dal suo Ministro delle Finanze. Ciascun rappresentante ha cinquecento diritti di voto ordinari più un altro diritto di voto per ogni azione del capitale sottoscritto. Il Consiglio di Amministrazione, ove le decisioni sono prese a maggioranza dei diritti di voto, si riunisce una volta all’anno per poter fare un consuntivo sulle attività dell’anno precedente e programmare anche le politiche creditizie future. Nella riunione annuale è eletto il Presidente che rimane in carica un anno. L’esecuzione dei programmi dell’I.D.B. è delegata ai suoi Direttori Esecutivi.
[11] Come riportato in BANCA D’ITALIA, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), op. cit., p. 38, l’A.A.O.I.F.I. ha suggerito di suddividere i rischi tra gli azionisti e i titolari di depositi partecipativi. In particolare, il cinquanta per cento dei rischi delle attività finanziate con i depositi di tipo partecipativo sarebbero sopportati dai titolari di questi conti, mentre il restante cinquanta per cento sarebbe a carico degli azionisti. In altri termini, il coefficiente di solvibilità verrebbe determinato ponendo al denominatore della formula il totale delle attività a rischio finanziate attraverso depositi non partecipativi e solo la metà di quelle finanziate mediante depositi partecipativi. Tale ipotesi consentirebbe alle banche islamiche di sfruttare la partecipazione al rischio insita nei depositi partecipativi, riconoscendo, tuttavia, a fini prudenziali, che i titolari di questi conti sono meno disponibili rispetto agli azionisti a sopportare le perdite di gestione
[12] Anche Dubai riveste un ruolo non di secondo piano tra gli Stati particolarmente impegnati nella promozione della finanza islamica. E’ da segnalare l’iniziativa DIFC, lanciata il 16 febbraio 2002 dallo Sceicco Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, avente lo scopo di trasformare Dubai in un centro per la finanza istituzionale universalmente riconosciuto ed in una porta d’ingresso nella regione per il capitale e l’investimento. Secondo le intenzioni dei proponenti, gli obiettivi del DIFC, zona franca onshore a metà strada tra New York e Londra a ovest e Hong Kong a est, sono i seguenti: 1) attirare le migliori istituzioni finanziarie mondiali e regionali, società e fornitori di servizi per operare nel DIFC e contribuire alla crescita economica della regione del Golfo; 2) facilitare il processo di privatizzazione e di liberalizzazione dei mercati nella regione del Golfo; 3) offrire uno sportello unico di servizi per soddisfare tutti i bisogni degli utenti e dei titolari di licenze del DIFC; 4) creare un centro globale per la finanza islamica. Il DIFC è stato istituito con la Legge n. 9/2004, mentre a Legge 12/2004 ha istituito un’Autorità giudiziaria all’interno del DIFC. All’interno del DIFC operano le seguenti entità : a) Dubai International Financial Authority (DIFC Authority); b) Dubai Financial Services Authority (DFSA); c) Dubai International Financial Centre Judicial Authority (DIFC Courts); d) Dubai International Financial Exchange (DIFX), la Borsa di Dubai, costituita nel 2005 e che nel 2006 ha siglato un’intesa con il FTSE.
[13] Cfr. DALLA PELLEGRINA L., Coefficienti di capitale, efficienza e governance: banche occidentali e banche islamiche. La competitività dell’industria bancaria, IX Rapporto sul sistema finanziario italiano, Fondazione Rosselli, 2004. E’ doveroso segnalare come la teoria e la prassi hanno elaborato tre possibili opzioni con riguardo ai depositi partecipativi: a) la prima si basa sull’assimilazione dei depositi partecipativi al capitale azionario, consentendo nella sostanza di includerli nell’ambito dei fondi propri ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali; b) la seconda consiste nella possibilità di destinare i depositi partecipativi a copertura totale o parziale delle perdite derivanti dagli investimenti effettuati con contratti partecipativi; c) la terza ipotesi consisterebbe nell’isolare dal punto di vista contabile e gestionale i depositi partecipativi rispetto alle altre passività , per destinarli esclusivamente al finanziamento di impieghi strutturati in forma partecipativa.
[14] Si ribadisce la particolare importanza della piazza di Londra nel mondo della finanza islamica, nonché la presenza di una comunità di circa due milioni di musulmani in UK.
[15] Cfr. AA.VV., Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges, FSA, 2007.
[16] Permane, appunto, il diritto del cliente di richiedere al Financial Services Compensation Scheme la restituzione delle somme perdute; tuttavia, viene ricordato al cliente che il ricorso a questa forma di tutela non è considerato conforme alla legge coranica dallo SharÄ« ”˜ah Supervisory Board . Il meccanismo è simbolicamente sancito dalla condizione per cui banca e cliente, pur stipulando un accordo regolato dalla legge inglese, riconoscono e accettano che le previsioni del contratto devono essere compatibili con la legge coranica e la sua interpretazione. Come ben riportato in BANCA D’ITALIA, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), op. cit., p. 44, testualmente, “l’esperienza del Regno Unito propone un caso concreto di inserimento di banche islamiche all’interno di un sistema convenzionale senza modifiche del quadro di vigilanza; allo stesso tempo mette in evidenza alcuni profili di criticità : – la corrispondenza tra prodotti di finanza islamica e il quadro normativo e regolamentare può risultare più o meno definita in funzione delle diverse legislazioni nazionali in materia di contratti, trasparenza e tutela dei consumatori; – la soluzione adottata in merito all’esclusione del meccanismo di garanzia dei depositanti suscita problemi di trasparenza e di interpretazione delle clausole contrattuali; – le funzioni dello SharÄ«”˜ah Board sembrano richiedere un esame di compatibilità con il diritto delle società dei diversi paesi, nonché con aspetti di sana e prudente gestione degli intermediari bancari, tale per cui la soluzione inglese non sembra immediatamente esportabile in ambito europeo”. Con riguardo all’esperienza del Regno Unito, per un’analisi più approfondita, cfr. anche NIZAMI S.M., Islamic finance, op. cit., p. 227; AINLEY M. – MASHAYEKHU A. – HICKS R. – RAHMAN A- – RAVALIA A., Islamic Finance in UK: Regulation and Challanges, Financial Services Authority, 2007.
[17] L’art. 15 della Direttiva 2006/48/CE stabilisce testualmente che le Autorità competenti “si consultano reciprocamente al momento di valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei dirigenti”¦ e si scambiano tutte le informazioni”¦ che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un’autorizzazione sia per l’ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio”.
[18] L’industria bancaria islamica non è, peraltro, estranea a sistemi di indennizzo dei depositanti: in Malesia, ad esempio, opera un fondo di garanzia per i depositi la cui tutela è fondata sullo stato di insolvenza e di amministrazione controllata di un intermediario bancario. Il dato è rilevante, poiché la dichiarazione d’insolvenza comporta il riconoscimento di una negligenza nella gestione della banca, rendendo legittimo l’indennizzo previsto dal fondo di garanzia anche rispetto ai principi della sharÄ«”˜ah.
[19] Come proposto de iure condendo in BANCA D’ITALIA, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), op. cit., p. 47, si potrebbe procedere in via analogica rispetto a quanto stabilito – con riguardo ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili ed al relativo controllo della Consob – dall’art. 117-ter del T.U.B., introdotto dalla Legge n. 262/2005, e quindi assoggettare le istituzioni finanziarie che promuovono prodotti finanziari sharÄ«”˜ah-compliant ad un obbligo di informazione analogo a quello a cui soggiacciono i promotori di servizi finanziari a contenuto etico; tale informativa preliminare conterrebbe la descrizione minuziosa delle caratteristiche dei prodotti da promuovere, individuando anche l’istituzione islamica alla cui interpretazione il promotore si impegna ad uniformare i prodotti offerti. L’osservanza dell’interpretazione dettata dall’istituzione coranica individuata nel documento informativo circa i prodotti collocati tra la clientela costituirebbe quindi oggetto di uno specifico obbligo contrattuale la cui inosservanza costituirebbe un inadempimento contrattuale, attribuendo così rilevanza convenzionale (non quindi normativa) ai precetti coranici, sempre che non contrastino con i principi dell’ordine pubblico.
[20] Esso consiste nel rischio che la banca islamica sia costretta a rinunciare alla sua quota di profitti stabilita ex ante nel contratto PLS per pagare all’investitore un rendimento “competitivo”, anche maggiore di quanto la quota nel progetto finanziato tramite PLS implicherebbe; la banca rinuncia alla sua quota di profitto per sostenere il confronto con la concorrenza e pagare una quota di profitto maggiore all’investitore, così da disincentivarne il passaggio a intermediari più remunerativi.
[21] Sul punto, sia consentito rinviare a MIRAGLIA M., Banche islamiche: criticità del sistema e profili di regolamentazione. Prospettive di armonizzazione, op. cit., pp. 337-358.
Michele Miraglia, “Il ruolo delle istituzioni internazionali nel fenomeno finanziario islamico ed i possibili profili di intervento delle Autorità interne”, Magistra Banca e Finanza, 31 dicembre 2013, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-ruolo-delle-istituzioni-internazionali-nel-fenomeno-finanziario-islamico-ed-i-possibili-profili-di-intervento-delle-autorita-interne/.
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