Di Maura Castiglioni, Avvocato
16 giugno 2003
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto datato 25 marzo 2003 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003 – ha provveduto a rilevare il tasso effettivo globale medio ai fini dell’usura relativamente al trimestre aprile – giugno 2003, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Tuttavia il menzionato decreto ministeriale, rispetto ai precedenti, stabilisce un importante principio precisando espressamente che il tasso effettivo globale medio così come rilevato per le diverse operazioni indicate, non si applica agli interessi moratori e cioè a quelli dovuti in caso di ritardato pagamento. In particolare così ha precisato l’art. 3, comma 4 del decreto in esame:
“I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e’ mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Certamente il principio sancito dall’articolo sopra riportato pur comportando una novità rispetto ai precedenti decreti di rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM), si riporta tuttavia a quanto già stabilito – e sin dall’entrata in vigore della L. 108/96 – dalle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio” emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi, che precisano difatti come dal TEGM siano esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Il decreto ministeriale del 25 marzo 2003, evidenziando come gli interessi corrispettivi e quelli moratori soggiacciano a differenti discipline, ha posto definitivamente termine ad eventuali dubbi ed equivoci che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, poteva aver creato negli ultimi anni e che in parte erano già stati dissipati dall’entrata in vigore della Legge 28 febbraio 2001 n. 24, la quale aveva stabilito che al fine della verifica della sussistenza di un tasso d’interesse usurario occorre aver riguardo al momento dell’avvenuta pattuizione del tasso, a nulla rilevando che il tasso pattuito sia divenuto usurario successivamente in corso di rapporto.
Quanto sopra a differenza di ciò che aveva sancito la giurisprudenza più recente in tema di interessi corrispettivi (Cass. civ., sentenze n. 1126/2000, n. 5286/2000 e n. 14899/2000). Per quanto attiene gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento, parte della giurisprudenza negli ultimi anni aveva ritenuto che la disciplina sull’usura di cui alla L. 108/96 si applicasse anche agli interessi moratori, i quali pertanto non dovevano superare – per essere ritenuti usurari – il limite stabilito dal tasso effettivo globale medio aumentato della metà (Tribunale Campobasso, sent. del 03/10/2000; Tribunale Napoli, sent. del 19/05/2000; Tribunale Roma, sent. del 10/07/1998; Tribunale Parma, sent. del 07/08/2000).
Pertanto, dapprima la Legge 24/2001 e successivamente il decreto ministeriale del 25 marzo 2003, benché di efficacia limitata al periodo aprile – giugno 2003, hanno contraddetto i principi giurisprudenziali diffusisi negli ultimi anni.
L’art. 3, comma 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2003 ha stabilito altresì, con ulteriore innovazione rispetto ai precedenti provvedimenti di rilevazione ministeriale, che l’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei Cambi ha rilevato che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Sono quindi stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso effettivo globale medio relativo agli interessi moratori, il quale è – almeno per il trimestre aprile – giugno 2003 – pari alla percentuale del TEGM stabilita per gli interessi corrispettivi nelle diverse operazioni, aumentata però del 2,1 per cento.
In conclusione, se ai fini della determinazione degli interessi corrispettivi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nel decreto di rilevazione devono essere maggiorati della metà , per quanto attiene gli interessi moratori usurari occorrerà aumentare del 2,1 per cento il criterio stabilito per la determinazione degli interessi corrispettivi usurari.
Tale differente disciplina si ritiene giustificata – ed è auspicabile che venga ripetuta anche nei prossimi decreti ministeriali di rilevazione del TEGM – dalla diversa natura degli interessi considerati. Difatti mentre gli interessi corrispettivi rappresentano una sorta di controvalore per ciò che si è ottenuto – generalmente una disponibilità di somme di denaro – gli interessi moratori mirano a penalizzare il debitore per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni e costituiscono la liquidazione operata ex lege del danno presuntivo che l’inadempimento ha prodotto al creditore. E’ quindi corretto che la soglia oltre la quale gli interessi moratori diventano usurari sia superiore – proprio per la loro natura risarcitoria – rispetto a quella individuata per gli interessi corrispettivi.
Maura Castiglioni, “Il tasso effettivo globale medio ai fini dell’usura non si applica agli interessi moratori”, Magistra Banca e Finanza, 16 giugno 2003, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-tasso-effettivo-globale-medio-ai-fini-dellusura-non-si-applica-agli-interessi-moratori-2/.
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