Il Trust: strumento dinamico e efficace per la conservazione, protezione e divisione futura del patrimonio familiare

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

2 aprile 2012

La particolarità  del trust è quella di segregare un bene della realtà  giuridica e destinarlo ad una specifica finalità  di protezione, che può essere familiare e, in ultimo, anche successoria.

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è quindi la segregazione patrimoniale, ossia la non confusione dei beni conferiti nel trust e trasferiti sotto il controllo del trustee (il soggetto che amministra il trust), con il patrimonio di questi.

In conseguenza dell’istituzione del trust, che può essere stipulato in qualsiasi forma, i beni conferiti in trust non faranno più parte del patrimonio del disponente e neppure del trustee, che ne acquista soltanto formalmente la proprietà  (quale rappresentante del trust).

Il trustee è investito del potere, ed è onerato dell’obbligo di renderne conto al beneficiario (e se, previsto in atto istitutivo, anche al disponente), di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo le norme istitutive del trust, eventualmente anche contenute in un documento separato.

Pertanto il patrimonio confluito nel trust acquisisce una individualità  giuridica protetta dalla legge, e questa protegge il patrimonio conferito da ogni evento che possa riguardare il disponente (e cioè il soggetto che ha fondato l’organismo del trust) o il trustee (soggetto che acquisisce il patrimonio e ne cura la gestione con i limiti imposti dal disponente).

Alla separazione patrimoniale consegue l’indifferenza del trust a qualsiasi azione proveniente da terzi soggetti che possano vantare diritti verso il disponente e/o il trustee.

Protezione che si estende a qualsiasi bene confluito nel trust, ad opera del disponente originario od anche del soggetto, diverso dal primo, che abbia successivamente conferito al trust propri beni.

Il trust esclude altresì il patrimonio segregato dalle vicende successorie del disponente e del trustee, e protegge i beni mobili e/o immobili conferiti pure dagli effetti di una procedura fallimentare relativa al disponente o al trustee.

Passiamo alla definizione del trust.

L’art. 2 della Legge n. 364 del 16/10/1989 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985), dispone che:

“(”¦) per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità  di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust”.

Gli elementi essenziali del trust sono quindi:

1) Il trasferimento di determinati beni o diritti a favore del trustee, con atto tra vivi o mortis causa, senza necessità  del rispetto di particolari forme (anche se è consigliabile sempre la stipulazione con atto notarile o con scrittura privata autenticata nelle firme, al fine si assicurare la segregazione patrimoniale di cui si è dato cenno e la prova erga omnes dell’esistenza del trust).

Il soggetto disponente trasferisce pertanto al trustee (persona fisica o giuridica incaricata di amministrare il patrimonio e rappresentare il trust) la proprietà  di un qualsiasi bene della realtà  giuridica (beni mobili e immobili, somme di denaro, titoli azionari, conti correnti, dossier titoli, etc.), indicato in atto istitutivo o successivamente conferito in trust (non necessariamente dall’originario disponente ma anche da soggetti diversi).

2) la “segregazione” patrimoniale dei beni vincolati in trust.

I beni in trust, pur essendo intestati al trustee, costituiscono una massa assolutamente distinta dal patrimonio di questi e non entrano a farne parte per nessuna ragione.

Ciò comporta che: a) i creditori personali del disponente e/o del trustee non potranno rivalersi sui beni in trust; b) che i beni compresi nel trust saranno indifferenti al regime matrimoniale e alla successione del disponente e/o del trustee. Unico caso possibile di rivendicazione da parte di terzi dei beni in trust è quello in cui il trustee, violando precise disposizione del trust, abbia confuso i beni in trust con i propri; di una tale possibilità  non potrebbe però mai avvantaggiarsene lo stesso trustee.

3) L’obbligo del trustee di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità  alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge e di darne il rendiconto.

Il rendiconto della gestione sarà  fatto dal trustee in favore non del disponente (a meno che questo non lo abbia espressamente previsto nell’atto istitutivo del trust) ma al o ai beneficiari del trust.

Per quanto scritto è evidente che il trust è uno strumento estremamente dinamico e efficace per pianificare la protezione dei bisogni familiari e la tutela dei minori o di soggetti diversamente abili, con possibilità  di utilizzo nella successione mortis causa od anche generazionale (passaggio dell’impresa), con indubbi vantaggi rispetto a ogni altro strumento previsto dal nostro ordinamento.

Con il trust si potrà  difatti provvedere adeguatamente al mantenimento di minori d’età  o di soggetti disabili, nell’attualità  e soprattutto quale protezione proiettata al futuro.

Si potrà  pure separare il destino del patrimonio proprio e della propria famiglia da quello dell’impresa, con una maggiore garanzia di protezione rispetto ad altri strumenti che l’ordinamento consente.

Il trust ben si presta ad essere anche utilizzato quale strumento alternativo e sicuramente più flessibile rispetto alla costituzione di un fondo patrimoniale.

Il trust è quindi lo strumento perfetto per la tutela delle esigenze familiari e successorie del disponente, che voglia proteggere il proprio patrimonio con la finalità  di garantire un presente e un futuro sereno alla propria famiglia.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Il Trust: strumento dinamico e efficace per la conservazione, protezione e divisione futura del patrimonio familiare”, Magistra Banca e Finanza, 2 aprile 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-trust-strumento-dinamico-e-efficace-per-la-conservazione-protezione-e-divisione-futura-del-patrimonio-familiare/.

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