Impatto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010 sui soggetti operanti nel settore finanziario. I contratti di credito ai consumatori e le modifiche del titolo V del TUB

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Di Giuseppe de Gennaro – Lawyer Of Structured Finance Services

 

Con l’entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs. 141/2010 (“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività  finanziaria e dei mediatori creditizi”), il Governo ha provveduto a riformare e uniformare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V TUB.

Innanzitutto, il Decreto elimina la precedente differenzazione tra soggetti iscritti nell’elenco generale e speciale di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, prevedendosi ora nella nuova versione dell’art. 106 TUB un unico Albo degli intermediari autorizzati all’attività  di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico, per la cui iscrizione sono richiesti determinati requisiti organizzativi, patrimoniali, nonché di onorabilità , professionalità  e indipendenza, indicati dall’art. 107 TUB.

Su tali soggetti opererà  la vigilanza diretta della Banca d’Italia, sia al momento dell’iscrizione nell’albo, essendo l’Istituto di Via Nazionale tenuto al mantenimento dell’Albo stesso e al controllo dei requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio dell’autorizzazione; sia nel corso dello svolgimento dell’attività  da parte dell’intermediario finanziario, esercitando i poteri conferitegli dagli artt. 108, 113 e 113-bis TUB.

Dall’analisi dell’intero impianto normativo è, inoltre, possibile individuare una serie ulteriore di categorie di intermediari finanziari sui quali il decreto legislativo non interviene con una norma comune, ma una serie di norme specifiche per singole categorie di intermediari.

1.intermediari non bancari (nuovo art. 106), iscritti in un Albo Unico tenuto da Banca d’Italia.
Come accennato nelle premesse viene abolita la distinzione tra elenco generale e elenco speciale degli intermediari non bancari, sostituendo tali elenchi con un Albo Unico tenuto dalla Banca d’Italia.

L’art. 107 disciplina l’iter di autorizzazione all’esercizio delle riservate e le condizioni richieste. Vengono uniformate alla disciplina prevista per le banche i requisiti di onorabilità  dei partecipanti e di professionalità , onorabilità  e indipendenza degli esponenti aziendali.

Il decreto legislativo prevede, altresì, che tutti gli intermediari siano assoggettati ad una disciplina di vigilanza equivalente a quella bancaria, anche per quanto concerne i profili prudenziali, come naturale conseguenza del venir meno della distinzione tra “106” e “107”.

2.intermediari del microcredito (nuovo art. 111), iscritti in un apposito Elenco tenuto da un Organismo di Vigilanza di nuova costituzione.

Viene dunque istituito un apposito elenco per tutti quei soggetti che esercitano il c.d. “microcredito”. Secondo la nuova disciplina le operazioni di microcredito consistono in: a) finanziamenti di ammontare non superiore a Euro 25.000,00 e non assistiti da garanzie reali; b) finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; c) accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Ai fini dell’iscrizione, tali soggetti devono soddisfare i requisiti individuati dal nuovo art. 111, comma 2°, i quali sono meno pregnanti di quelli del nuovo art. 106 TUB.

La vigilanza su tali soggetti opererà  su un duplice livello, prevedendosi l’istituzione come accennato di un apposito Organismo avente personalità  giuridica di diritto privato e forma di associazione. A sua volta tale Organismo sarà  sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia che dovrà  verificare l’adeguatezza delle procedure da questi adottate per lo svolgimento della propria attività .

3.confidi (art. 112, commi da 1 a 6), iscritti in un separato Elenco tenuto da un apposito Organismo, i cui componenti sono nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia e sottoposto alla vigilanza di quest’ultima.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, è investito del potere di individuare dei criteri oggettivi, riferibili al volume di attività  finanziaria, al di sopra dei quali i confidi saranno tenuti a chiedere l’iscrizione nel nuovo Albo unico ex art. 106 TUB.

4.casse “c.d. peota“ (art. 112, comma 7), sono iscritti in una sezione separata dell’Elenco di cui al nuovo art. 111, comma 1°, i quali potranno erogare finanziamenti “a condizione che questi siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli prevalenti sul mercato”.

Sono definite “casse peota” quei soggetti, diversi dalle banche, i quali senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti.

5.servicer e veicoli ex Legge n. 130/1999.

I soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento (“Servicer”) sono tenuti all’iscrizione nel nuovo Albo unico ex art. 106 TUB, anche qualora non esercitino le attività  di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, purchè possiedano i requisiti richiesti.
La modifica dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 130/1999 comporta, invece, come immediata e diretta conseguenza la cancellazione dei veicoli dall’Elenco generale ex art. 106 TUB (versione precedente).
6.società  fiduciarie (c.d. “statiche”) sono iscritte in una sezione separata dell’Albo unico previsto dall’art. 106 TUB.

Tali società  nel predisporre la domanda di iscrizione dovranno osservare l’art. 107 del TUB, in quanto compatibile.

7.mediatori creditizi e agenti in attività  finanziaria (nuovo art. 128-quater).

Innanzitutto va chiarita la differenza tra tali figure professionali.

Secondo il nuovo art. 128-quater, infatti, l’agente in attività  finanziaria è colui che opera su mandato della società  finanziaria, diversamente da quanto avviene per il mediatore creditizio che non è legato da alcun rapporto o vincolo di qualsivoglia natura con le parti che mette in contatto.

Le suddette attività  saranno riservate a quei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che otterranno l’iscrizione nei rispettivi elenchi tenuti da un Organismo di nuova costituzione il quale dovrà  anche verificare il possesso di determinati requisiti molto più stringenti di quanto non fosse previsto in passato.

Tale Organismo sarà  a sua volta, come analogamente previsto per la nuova disciplina del microcredito, sottoposto al controllo di Banca d’Italia.

Analisi dettagliata delle novità  apportate dal decreto alla disciplina dei veicoli ex art. 130/99.

La riforma del Titolo V del TUB prevede, come sopra accennato, inter alia, l’abrogazione dell’articolo 3, comma 3 della L. 130/1999 e la sua sostituzione con il seguente “3. Le società  di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società  di capitali.”.

Tale modifica ha come immediata conseguenza le seguenti: a) la cancellazione dall’Elenco Generale previsto dall’art. 106 del TUB di tutte le società  veicolo per la cartolarizzazione; b) la possibilità  di avviare operazioni di cartolarizzazione attraverso la semplice costituzione di società  di capitali e quindi senza dover attender l’iter di iscrizione della società  veicolo all’Elenco Generale che attualmente richiede 120 giorni (decorrenti dal giorno della presentazione della domanda di iscrizione).

Dalla nuova formulazione del Titolo V del TUB, emergono alcuni dubbi circa l’applicazione di taluni provvedimenti normativi primari e secondari che riguardano le società  veicolo per la cartolarizzazione in quanto iscritte nell’Elenco Generale che riporterò qui di seguito.

Provvedimenti relativi alla “corporate governance”.

Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo, si continuano ad applicare, in quanto compatibili, le norme del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 e le altre disposizioni emanate dalle Autorità  ai sensi delle normative previgenti.

Provvedimenti relativi alla “vigilanza prudenziale”.

Secondo quanto indicato dalla disposizione residuale del comma 10 dell’articolo 10 del decreto, le società  veicolo per la cartolarizzazione sembrerebbero non più tenute agli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria ex art. 7, comma 6 e 11, del D.P.R. n. 605 del 19 settembre 1973.

Continueranno invece ad applicarsi sia gli obblighi segnaletici previsti dalla Circolare di Banca d’Italia n. 273 del 5 gennaio 2009, parte seconda, relativa alle “Informazioni statistiche sulle operazioni di cartolarizzazione”sia gli obblighi di segnalazione statistica e in Centrale dei Rischi, in attuazione dell’articolo 23, comma 6 del D.M. n. 29/2009.

Secondo quanto anticipatoci per le vie brevi e in modo informale da Banca d’Italia i suddetti provvedimenti normativi non dovrebbero essere più applicabili alle società  per la cartolarizzazione ma dovrebbero ricadere esclusivamente in capo ai Servicer di operazioni di cartolarizzazione ex Legge 130/1999 a decorrere dal momento in cui le suddette modifiche normative e le consequenziali disposizioni di attuazione troveranno esecuzione.

Le disposizioni del decreto, salvo ove sia diversamente indicato, entreranno in vigore dal 19 Settembre 2010.

Disposizioni transitorie.

L’art. 10 del decreto legislativo detta delle disposizioni transitorie al fine di rendere più agevole il passaggio dalla disciplina previdente al nuovo impianto normativo.

In particolare, si stabilisce che gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (e, più precisamente, come sopra menzionato, 19 settembre 2010), risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106, nell’elenco speciale di cui all’art. 107 o nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4 TUB, nonché le società  fiduciarie possono continuare ad operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti (ai quali le Autorità  a ciò preposte provvederanno al più tardi entro il 31 dicembre 2011) indicati al comma 3 dello stesso art. 10, ossia l’adozione di disposizioni attuative e la costituzione degli Organismi previsti dal decreto. Sino alla scadenza di tale periodo (coincidente quindi al più tardi al 31 dicembre 2012), la Banca d’Italia continua a tenere l’Elenco Generale, l’Elenco Speciale e la sezione separata; dal completamento degli adempimenti summenzionati non potranno essere iscritti nuovi soggetti.

Al fine di assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina , il Decreto in oggetto prevede che:

a) entro il termine di 12 mesi successivi all’emanazione delle disposizioni attuative e all’istituzione degli Organismi previsti, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l’attività  di assunzione di partecipazioni, chiedono alla Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi previsti dalla disciplina previgente, attestando di non esercitare attività  riservate ai sensi di legge;

b) entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 TUB, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo esercitano l’attività  di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione al nuovo Albo di cui all’art. 106 TUB;

c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine di 12 mesi successivi all’adozione delle disposizioni attuative e all’istituzione degli Organismi previsti dal decreto, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 o in quello di cui all’articolo 107 TUB che esercitano attività  di intermediazione in cambi chiedono alla Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività  riservate ai sensi di legge;

d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine di 12 mesi successivi all’adozione delle disposizioni attuative e all’istituzione degli Organismi previsti dal decreto, le società  fiduciarie presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione alla sezione separata del nuovo albo di cui all’art. 106 TUB;

e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine di 12 mesi successivi all’adozione delle disposizioni attuative e all’istituzione degli Organismi previsti dal decreto, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione al nuovo Albo di cui all’art. 106 TUB, ovvero istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell’elenco di cui all’art. 112, comma 1, TUB.

Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione deliberano la liquidazione della società  ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività  riservate ai sensi di legge. Le società  fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del nuovo Albo.

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, TUB e cancellati i soggetti ivi iscritti.

 


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Impatto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010 sui soggetti operanti nel settore finanziario. I contratti di credito ai consumatori e le modifiche del titolo V del TUB”, Magistra Banca e Finanza, 5 novembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/impatto-delle-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-141-2010-sui-soggetti-operanti-nel-settore-finanziario-i-contratti-di-credito-ai-consumatori-e-le-modifiche-del-titolo-v-del-t-u-b-in-merito-alla-discip/.

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