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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Il 17 maggio 2023 la Banca d’Italia ha posto in consultazione i nuovi Orientamenti di vigilanza sui fornitori specializzati di servizi di crowdfunding. Il termine della consultazione è fissato al 16 giugno 2023.
Il crowdfunding è il processo attraverso cui più persone (folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesto ammontare, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando Internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Il Regolamento (UE) 2020/1503 (Regulation on European Crowdfunding on Service Providers for Business, ECSP) e i relativi regolamenti delegati e di attuazione, adottati dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA), introducono una disciplina armonizzata per i soggetti che intendono prestare servizi di crowdfunding per le imprese[1], con l’obiettivo di aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali sia quelle di investimento su base transfrontaliera.
Il Regolamento ECSP, che è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre 2021, stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, per il funzionamento delle piattaforme, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing.
I servizi di crowdfunding consistono nella prestazione congiunta di servizi di ricezione e trasmissione di ordini ai clienti e nel collocamento dei valori mobiliari o degli strumenti ammessi su una piattaforma tecnologica che fornisce un accesso illimitato agli investitori.
I fornitori di servizi di crowdfunding possono pertanto prestare sia l’attività di intermediazione nella concessione di prestiti (c.d. lending based crowdfunding) sia i servizi di collocamento senza impegno irrevocabile e trasmissione e ricezione di ordini aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding (c.d. investment based crowdfunding). Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i titolari di progetti che siano consumatori ai sensi della Direttiva 2008/48/CE e le offerte superiori a un importo di 5 milioni di euro calcolato su un periodo di dodici mesi.
Tali servizi possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’UE, purché autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro.
Tra le novità di maggiore rilievo, si segnalano:
- la previsione di un sistema di vigilanza accentrato in capo all’ESMA, la quale è altresì tenuta a istituire un registro dei fornitori autorizzati e di tutte le piattaforme operanti nell’Unione;
- la disciplina del c.d. “passaporto unico” per i fornitori di servizi di crowdfunding, che consente ai soggetti autorizzati in uno Stato membro di operare negli altri Stati membri, previa notifica di determinate informazioni all’autorità competente del paese membro d’origine, che funge da punto di contatto unico;
- l’introduzione di obblighi di condotta per i fornitori di servizi di crowdfunding, tra cui quello di agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti;
- la previsione di un modello informativo standardizzato (Key Investment Information Sheet, KIIS), per consentire ai potenziali investitori di valutare rischi e benefici del progetto;
- l’introduzione dell’obbligo per i gestori di piattaforme di condurre una valutazione di “appropriatezza” del servizio prestato ai c.d. “investitori non sofisticati”[2], che comprende un test d’ingresso (entry knowledge test) e una simulazione sulla capacità dell’investitore di sostenere eventuali perdite, sulla base dei dati relativi a reddito, attività e impegni finanziari[3];
- la previsione di un periodo di riflessione precontrattuale (reflection period), durante il quale il potenziale investitore non sofisticato può revocare la sua offerta di investimento o la sua manifestazione di interesse senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità[4].
L’8 aprile 2023 è entrato in vigore il d.lgs. 30/2023 di attuazione del Regolamento 2020/1503.
Il decreto apporta modifiche al TUF e individua la Consob e la Banca d’Italia quali autorità nazionali competenti:
- la prima è competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;
- la seconda è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
A tali fini, le due Autorità sono chiamate ad adottare con proprio regolamento le relative disposizioni attuative.
La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding e revoca l’autorizzazione.
In deroga a tale disposizione, tuttavia, viene previsto che la Banca d’Itali, sentita la Consob, possa autorizzare come fornitori di servizi di crowdfunding anche le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, gli intermediari ex art. 106 del TUB e le SIM.
Il 17 maggio 2023 la Banca d’Italia ha posto in consultazione i nuovi Orientamenti di vigilanza sui fornitori specializzati di servizi di crowdfunding. Il termine della consultazione è fissato al 16 giugno 2023.
A differenza di quanto previsto per gli intermediari vigilati, per i quali le previsioni sulla prestazione di servizi di crowdfunding si aggiungono alle specifiche discipline di settore alle quali essi restano assoggettati, per i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding la disciplina di vigilanza è compendiata nel Regolamento 2020/1503 e nelle relative norme tecniche.
Poiché, con specifico riferimento alla disciplina sul governo societario e controlli interni, valutazione dell’idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti (ossia i soggetti che raccolgono fondi tramite una piattaforma di crowdfunding), la normativa europea prevede essenzialmente principi di carattere generale, per favorire una omogenea applicazione delle nuove regole da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding sono stati elaborati i richiamati Orientamenti, che forniscono indicazioni sulle modalità con cui la Banca d’Italia si attende che detti operatori si uniformino alla nuova disciplina.
Gli Orientamenti non sono vincolanti. Tuttavia, laddove i fornitori adottino misure diverse da quelle delineate negli Orientamenti, è previsto che lo comunichino alla Banca d’Italia all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione e, successivamente, nell’ambito dell’informativa resa su base periodica all’Autorità di vigilanza tramite l’invio della relazione sulla struttura organizzativa.
Di seguito si illustrano i principali contenuti degli Orientamenti rivolti ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, diversi dagli intermediari vigilati.
Sistema di amministrazione e controlli interni
In conformità dell’art. 4 del Regolamento 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding adotta dispositivi di governance e un assetto organizzativo in grado di garantire una gestione efficace e prudente. A tal fine, il fornitore dovrebbe definire e applicare: i) dispositivi di governo societario solidi; ii) un sistema di gestione dei rischi e di controlli interni (SGRC); iii) efficaci flussi interni di comunicazione; iv) politiche e procedure idonee ad assicurare che il personale sia in possesso di delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite; iv) politiche e procedure amministrative e contabili che consentano di fornire con tempestività alle autorità di vigilanza un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica.
Si richiederebbe inoltre:
- che la composizione quali-quantitativa degli organi aziendali sia adeguata alle dimensioni e alla complessità operativa (principio di proporzionalità) del fornitore di servizi di crowdfunding;
- che la ripartizione di competenze tra gli organi aziendali e al loro interno sia definita in modo chiaro ed equilibrato, evitando sovrapposizioni di compiti e concentrazioni di poteri, che possano impedire una corretta dialettica interna;
- che l’operato di detti organi sia adeguatamente documentato nei verbali per consentire un controllo (ex post) sugli atti gestionali e sulle decisioni prese;
- di valutare l’opportunità di istituire un organo di controllo collegiale o monocratico, con il compito, tra l’altro, di vigilare sulla funzionalità del SGCR, verificare il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative e promuovere interventi volti a eliminare le carenze rilevate;
- che i responsabili della gestione aziendale, oltre a soddisfare i requisiti di onorabilità, possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed expertise;
- che detti esponenti dedichino tempo sufficiente allo svolgimento del loro incarico.
In linea con quanto previsto dal richiamato art. 4, il fornitore adotta un SGRC[5], proporzionato alla propria dimensione e complessità operativa, che garantisca una gestione efficace e prudente.
Il fornitore che svolge esclusivamente attività di investment based e che abbia ridotte dimensioni e complessità operativa, valuta di attribuire specifici compiti di controllo a un componente dell’organo di amministrazione in possesso di professionalità e competenze adeguate. In tutti gli altri casi, la Banca d’Italia reputa adeguato un assetto del SGRC che preveda l’istituzione di funzioni di controllo di secondo livello (risk management e compliance), anche accentrate in un’unica funzione.
In linea con quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento ECSP, il fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe esternare a soggetti terzi (outsourcing) funzioni aziendali importanti. In tal caso, ferma restando la sua piena responsabilità del rispetto della normativa per le attività esternalizzate, il fornitore deve essere in grado in ogni momento di controllare la funzione esternalizzata, dare istruzioni al soggetto terzo e revocare, se necessario, l’incarico. In caso di esternalizzazione, il fornitore dovrebbe individuare all’interno della propria organizzazione aziendale un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate provvisto di adeguate competenze.
Valutazione dell’idoneità degli esponenti
L’organo competente procede alla valutazione dell’idoneità degli esponenti in occasione della loro nomina e tempestivamente in caso di eventi e/o fatti sopravvenuti che incidono sulla situazione dell’esponente o sul ruolo da questi ricoperto all’interno dell’organizzazione aziendale.
L’esame delle posizioni andrebbe condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l’astensione dell’esponente interessato, sulla scorta della documentazione all’uopo prodotta e del complesso delle informazioni rilevanti disponibili.
Il verbale della riunione dovrebbe fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l’esponente è ritenuto idoneo. Qualora vengano riscontrati difetti di idoneità dell’esponente che non possono essere colmati attraverso specifiche misure, l’organo competente dovrebbe pronunciarne senza indugio la decadenza.
Due diligence sui titolari dei progetti
In aderenza a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento ECSP, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero valutare l’opportunità di effettuare la verifica sull’onorabilità dei titolari dei progetti sulla base della stessa documentazione adottata per la valutazione degli esponenti o, diversamente, definire con anticipo i criteri che intendono utilizzare per la verifica.
Note:
[1] Il crowdfunding è il processo attraverso cui più persone (folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesto ammontare, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando Internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
[2] L’art. 2, comma 1, lettere j) e k), del Regolamento individua due possibili categorie di investitori: i “sofisticati” e i “non sofisticati”. Nella prima categoria rientrano i “clienti professionali”, come indicati nell’allegato II, sezione I, della MiFID II e i soggetti che soddisfano i criteri riportati nell’Allegato 2 del Regolamento europeo. Sono “investitori non sofisticati” tutti quelli che non ricadono nella prima categoria.
[3] Se il potenziale cliente si rifiuta di fornire le informazioni richieste o se il gestore ritenga, sulla base delle informazioni raccolte, che il potenziale cliente non disponga di conoscenze sufficienti, il gestore deve informarlo che i servizi offerti possono non essere appropriati e avvertirlo sulla possibilità che il capitale investito possa subire una perdita (art. 21 del Regolamento).
[4] Il periodo di riflessione decorre dal momento in cui il potenziale investitore non sofisticato effettua la propria offerta di investimento o la propria manifestazione di interesse e scade dopo quattro giorni di calendario (art. 22 del Regolamento).
[5] Il SGCR è inteso come l’insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure finalizzate ad assicurare: i) un’efficace gestione e controllo dei rischi a cui la società è esposta; ii) la verifica della conformità dell’attività svolta con le norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle.
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