Di Maura Castiglioni, Avvocato
6 giugno 2008
Si legga anche il recente articolo: La prescrizione del diritto del cliente di chiedere la restituzione degli interessi indebiti applicati dalla banca: la sentenza della Cassazione Civile, sez. U., n. 24418 del 2 dicembre 2010
La nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi nei rapporti bancari – c.d. anatocismo bancario – è principio assolutamente consolidato sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella di merito (tra le altre: Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 10599 del 19/05/2005; Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4093 del 25/02/2005; Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 21095 del 04/11/2004; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 4490 del 28/03/2002; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 1287 del 01/02/2000; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 15706 del 12/12/2001; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 6263 del 04/05/2001; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12507 del 11/11/1999; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 3845 17/04/1999; Tribunale di Mantova, sez. II, sent. del 21/01/2005; Tribunale di Cassino, sent. del 29/10/2004; Tribunale di Bologna, sez. II, sent. n. 2517 del 09/09/2004; Tribunale di Termini Imprese, sent. del 05/02/2003; Tribunale di Napoli, sent. del 27/11/2002; Tribunale di Reggio Calabria, sent. del 28/06/2002; Tribunale di Brindisi, sent. del 13/05/2002; Corte d’Appello di Milano, sent. del 06/03/2002; Tribunale di Milano, sent. del 08/02/2001; Tribunale di Napoli, sent. del 17/12/2002; Tribunale di Genova, sent. del 10/07/2000 et alia), che ne sanciscono la rilevabilità anche ex officio.
In tema di capitalizzazione degli interessi passivi – a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, d. l. 04 agosto 1999 n. 342, nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR – la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 13739 del 18/09/2003; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12222 del 20/08/2003).
Il principio costantemente seguito dalla giurisprudenza può essere così ulteriormente sintetizzato: “La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti al cliente di una banca è nulla in quanto essa risponde ad un uso negoziale (e non normativo), ancorché la clausola stessa sia, nello specifico contratto, dichiarata conforme alle “norme bancarie uniformi” (giacchè anche queste costituiscono usi negoziali)” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 14091 del 01/10/2002; conf. tra le altre Cass. civ., sez. III, sent. n. 8442 del 13/06/2002; Cass. civ., sez. I, sent. n. 1281 del 01/02/2002).
Con particolare riferimento alla distinzione tra usi normativi ed usi negoziali (entro i quali viene costantemente ricondotta la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), così si è pronunciata la giurisprudenza (Tribunale di Mantova, sez. I, sent. del 03/02/2004): “Ai sensi dell’art. 1283 c.c., norma avente pacificamente carattere imperativo, la capitalizzazione degli interessi (sempre che siano dovuti da almeno sei mesi) è possibile solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, salvo il caso in cui esistano usi contrari.
Neppure prima del revirement giurisprudenziale di cui si è detto si è mai dubitato che gli usi richiamati nella citata norma sono quelli normativi di cui all’art. 1 disp prel al c.c. e non quelli meramente negoziali di cui all’art. 1340 c.c. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 disp prel al c.c., solamente l’uso normativo (la c.d. consuetudine) è idoneo a derogare alla legge, laddove da questa sia richiamato. Sennonché, come è noto, un uso per essere qualificato normativo deve essere caratterizzato da un elemento oggettivo – consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento (diuturnitas) – e da un elemento soggettivo – integrato dalla consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (opinio iuris ac ncessitatis)”.
Da ultimo si evidenzia che la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata definitivamente sancita anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 21095 del 04/11/2004), le quali sono intervenute definitivamente a dissipare ogni eventuale dubbio – originato dalla circostanza che prima delle pronunce n. 2374/99 e n. 3096/99, la giurisprudenza di legittimità aveva ammesso gli interessi passivi capitalizzati – sulla illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi addebitati al cliente, stabilendo la non ammissibilità della medesima in quanto non esiste un uso normativo che la autorizzi e stabilendo altresì che la illegittimità della medesima è rilevabile anche ex officio ed in ogni grado di giudizio.
In ordine poi alla periodicità della capitalizzazione degli interessi, si precisa che la nullità riguarda non soltanto il sistema di contabilizzazione trimestrale, ma qualsiasi altra differente periodicità. La giurisprudenza ha difatti così precisato sul punto: “Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l’anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro It.,2002,I,1887; cfr. anche Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653): la banca potrà quindi pretendere unicamente l’interesse semplice” (Tribunale di Mantova, sez. II, sent. del 16/01/2004, G.U. dott. Bernardi; conf. Tribunale di Termini Imprese, sent. del 05/02/2003, G.U. dott. Cipolla). Infine: “E’ nulla la clausola dei contratti bancari che prevede la capitalizzazione degli interessi, per cui sono dovuti gli interessi semplici, con esclusione anche della capitalizzazione annuale” (Tribunale di Brindisi, sent. del 13/05/2002; conf. Tribunale di Mantova , sent. del 03/02/2004, G.U. Pagliuca).
D’altra parte occorre evidenziare altresì che l’art. 1283 c.c. esclude – al di fuori delle sole ipotesi in esso contemplate – ogni tipo di capitalizzazione senza distinguere tra le differenti periodicità considerate e quindi senza distinguere tra capitalizzazione annuale e trimestrale, o semestrale.
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