In tema di usura, gli interessi corrispettivi e moratori non si sommano ai fini dell’usura. La Suprema Corte di Cassazione chiarisce

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Di Gaetano Maria Porretti, Avvocato

 

Si segnala la recente decisione (Sez. III Civile, Pres. SPIRITO – Rel. GORGONI, sentenza 28 giugno 2019, n. 17447) con cui la S.C. di Cassazione ha chiarito l’equivoco creatosi all’esito della nota (famigerata) precedente sentenza n. 350/2013 (rectius: all’esito di una mancata e/o errata lettura) in tema di “sommatoria” fra interessi corrispettivi e moratori ai fini della rilevazione della soglia usura di cui alla L. n. 108/96.

La questione è arcinota, sì da poter evitare una qualsivoglia ricognizione.

Ribadito, in ogni caso, che tale ritenuta tesi in realtà  non era mai stata affermata [sufficit una mera (ri)lettura del precedente in questione], con la recente decisione la S.C. ha chiarito che:

– “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là  dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità  dell’adempimento dell’obbligazioni gravante sulla società  utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”;

– la suddetta sentenza n. 350/2013 non aveva mai inteso avallare la tesi del “cumulo”, essendosi limitata ad aderire ad un precedente orientamento che riteneva anche gli interessi moratori soggetti al vaglio di “usura”.

Pertanto, tale operazione di “cumulo” è completamente errata e priva di ogni fondamento ed ormai da tempo giustamente ritenuta:

– non solo macroscopicamente infondata, siccome basata su grossolani errori giuridici e di matematica finanziaria (ex plurimis, cfr. anche Trib. Napoli Nord – G.U. Dott. SINISI, sentenza 20 giugno 2016 n. 939; Trib. Roma – G.U. Dott. CARLOMAGNO, sentenza 16 giugno 2016 n. 12284; Trib. Torino – G.U. Dott. CONCA, sentenza 28 marzo 2016; Trib. Milano – G.U. Dott. ZUGARO, sentenza 12 novembre 2014; Trib. Torino – G.U. Dott. ASTUNI, sentenza 17 settembre 2014; Trib. Verona – G.U. Dott. MIRENDA, sentenza 28 aprile 2014; Trib. Napoli – G.U. Dott. MAZZOCCA, ordinanza 15 aprile 2014; Trib. Treviso – Rel. Dott. ROSSI, ordinanza 11 aprile 2014, reperibili anche su “www.expartecreditoris.it”), data anche la natura sostitutiva e non additiva del tasso di mora (cfr. anche Trib. Napoli – G.U. Dott. SACCHI, sentenza 18 aprile 2014, n. 5949);

– ma altresì “temeraria” (cfr. fra le altre, Trib. Ascoli Piceno, G.U. Dott.ssa SIRIANNI, sentenza 9 marzo 2017, n. 226; Trib. Catania, G.U. Dott. MARINO, sentenza 7 marzo 2017, n. 1139; Trib. Napoli, G.U. Dott. RAGOZINI, sentenza 5 settembre 2016, n. 9672; Trib. Milano – Sez. VI, G.U. Dott. FERRARI, sentenze 28 aprile 2016, n. 5279 e 27 ottobre 2015, n. 11997) e ritenuta un “non tasso” e/o un “tasso creativo” (cfr. Trib. Ivrea, G.U. Dott. MASTROPIERO, sentenza 26 febbraio 2016, n. 152;

– ovverosia illegittima ed “assurda” (cfr. da ultimo, Trib. Milano, G.U. Dott. PISCOPO, sentenza 21 settembre 2016, n. 10459).

Game over?

Speriamo di sì, almeno sul punto.

Di fronte a tali eventualità , non resta che insistere per una richiesta di condanna alle spese (anche) ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (“responsabilità  aggravata” o “lite temeraria” che dir si voglia) che, se non anche ai sensi del comma 1 (l’aver agito o resistito con “mala fede” o “colpa grave”), il Giudice potrebbe certamente disporre certamente ai sensi del comma 3 (“In ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”), sì da esonerarsi la Part finanche da uno specifico onere di allegazione e di prova sul punto (danni subiti a seguito dell’altrui azione temeraria).

Ma questa è un’altra storia!

 

Vedi anche:

CASSAZIONE – USURA: Gli interessi moratori non si sommano agli interessi corrispettivi salvo che il loro conteggio sia avvenuto su di una rata di canone scaduta e già  precedentemente capitalizzata con interessi corrispettivi


Come citare questo articolo

Gaetano Maria Porretti, “In tema di usura, gli interessi corrispettivi e moratori non si sommano ai fini dell’usura. La Suprema Corte di Cassazione chiarisce”, Magistra Banca e Finanza, 20 luglio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/in-tema-di-usura-gli-interessi-corrispettivi-e-moratori-non-si-sommano-la-s-c-di-cassazione-chiarisce/.

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