Di Maurizio Tidona, Avvocato
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3513 del 23 marzo 2012, ha stabilito che, anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato, l’interesse del cliente deve sempre costituire il punto di riferimento dell’attività professionale dell’intermediario finanziario e pertanto deve ritenersi comunque applicabile l’art. 21 del Testo Unico Finanziario, che dispone che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano in ogni caso comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l’integrità degli stessi mercati.
Il Tribunale di Milano, con una graduazione del rango delle norme interessate (Testo Unico Finanziario e delibere della Consob, quale normativa regolamentare delegata), ha ritenuto che l’intermediario non può ritenersi esentato dall’applicazione delle norme di grado superiore, e quindi da quanto comunque disposto dal Testo Unico Finanziario, ed in particolare dall’art. 21, quale norma che deve costituire una linea guida nell’attività degli intermediari finanziari.
Il Tribunale ha cioè osservato che vi sono pur sempre norme di livello superiore al Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190/2007), la cui applicazione non è esclusa – né potrebbe esserlo – dall’art. 58 della medesima delibera.
L’art. 58 della Delibera Consob n. 16190/2007 dispone difatti la non applicabilità delle regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 della medesima, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49, in ipotesi di una dichiarazione del legale rappresentante della società contraente in derivati finanziari di potere essere trattata quale controparte qualificata.
Il Tribunale ha affermato che esiste quindi una precisa gerarchia delle fonti, alla quale l’intermediario, e in caso di contestazione giudiziale, il giudice, devono necessariamente fare riferimento per valutare il comportamento imposto all’intermediario.
Pertanto, anche quando sia applicabile l’art. 58 del Regolamento Consob (e dunque si possa escludere l’applicazione di parte del Regolamento Intermediari), in conseguenza della dichiarazione autoreferenziale del contraente di essere una controparte qualificata, non può comunque essere esclusa l’applicazione delle ulteriori disposizioni di legge di rango superiore, la cui applicazione non è – né potrebbe essere – esentata dai regolamenti emanati dalla Consob.
L’art. 21 del Testo Unico Finanziario dispone difatti, quale norma quadro, che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitali debbano comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti.
L’interesse del cliente quindi deve sempre essere posto quale punto di riferimento dell’attività professionale degli intermediari finanziari, non potendo questi proporre al cliente un prodotto incongruente alle esigenze espresse dallo stesso (o comunque conoscibili dall’intermediario) e quindi strutturalmente inidoneo a soddisfare le necessità alla quali la decisione di sottoscrizione del contratto è collegata.
Nella questione sottoposta alla valutazione del Tribunale la finalità del sottoscrittore dei contratti di swap era per l’appunto quella di approntare una copertura dai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di interesse, a fronte dell’esposizione debitoria, e nell’istruttoria processuale è stato appurato che tale finalità non era ragionevolmente raggiungibile.
Il Tribunale, per i motivi anzidetti, ritenendo carente la stessa ragione del contratto sottoscritto, ha condannato la banca al risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente dell’intermediario, individuati nella sommatoria dei flussi di cassa negativi addebitati alla società cliente per effetto dei contratti di swaps proposti dall’intermediario seppure inadeguati alle finalità di copertura volute.
Maurizio Tidona, “La banca deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato”, Magistra Banca e Finanza, 19 giugno 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/in-un-contratto-in-strumenti-derivati-la-banca-deve-comportarsi-con-diligenza-correttezza-e-trasparenza-anche-quando-il-cliente-abbia-sottoscritto-la-dichiarazione-autoreferenziale-di-operatore-quali/.
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