Di Maurizio Tidona, Avvocato
11 novembre 2013
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 266 dell’11 gennaio 2006, che per la sussistenza dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura legale a quella convenzionale.
L’art. 1284 c.c. prescrive difatti, al comma 3, che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Per tale ragione, l’eventuale richiamo in altro documento successivo, da parte del debitore, alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale, pur costituendo un riconoscimento di debito, è inidoneo a porre un tale obbligo di pagamento a carico del debitore, in quanto l’atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa (Cass. n. 266/2006), e mancando ab origine la pattuizione degli interessi convenzionali l’invalidità non può essere sanata da una successiva dichiarazione ricognitiva.
La forma scritta è richiesta pertanto “ad substantiam” e non in funzione di criterio per la determinazione di un elemento dell’atto, sia per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale che per la modifica della clausola concernente gli interessi in modo da superare la misura legale.
Ove la clausola sia inserita in un contratto predisposto dal creditore, non ne è necessaria la separata approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste da tale disposizione (così anche Cass. civ., n. 3764/1994).
Secondo i principi generali sulla determinazione o determinabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) l’obbligo della forma scritta può essere soddisfatto, oltre che con l’indicazione in cifre del tasso di interesse, anche mediante il richiamo per iscritto a prestabiliti criteri o elementi estrinseci obiettivamente individuabili che consentano la concreta determinazione del tasso convenuto; cioè, è sufficiente che le parti determinino “per relationem” il tasso di interesse, dovendosi ammettere la “relatio” nei contratti formali (così Cass. n. 9080/2002; Cass. n. 7871/1998; Cass. n. 1110/1994).
Il rinvio in un contratto bancario alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi sufficiente solo se coordinato all’esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi interbancari nel rispetto delle regole di concorrenza e non pure se tali accordi si riferiscano a tipologie di tassi praticati su scala locale e per la loro genericità non consentano di stabilire a quali previsioni abbiano inteso riferirsi le parti (così Cass. n. 5674/2001).
La violazione dell’obbligo della forma scritta da parte della banca comporta la nullità della pattuizione degli interessi convenzionali, senza esonerare il debitore dal pagamento degli interessi ma sostituendo semplicemente il tasso legale a quello convenuto.
In altri termini, la nullità colpisce solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto la clausola, con riferimento alla quale l’ordinamento interviene non per eliminarla dal regolamento pattizio, bensì per sostituirla con la disciplina legale (Cass. n. 266/2006; Cass. n. 280/1997).
L’eventuale riconoscimento del debito di interessi da parte del debitore è quindi privo di rilevanza, atteso che l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è, come scritto, costitutivo e non semplicemente dichiarativo del relativo rapporto obbligatorio (così Cass. n. 2690/1987; Cass. n. 280/1997; Cass. n. 15646/2003; Cass. n. 266/2006).
Maurizio Tidona, “Interessi ultralegali: forma scritta e limiti del riconoscimento del debito”, Magistra Banca e Finanza, 11 novembre 2013, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/in-un-rapporto-bancario-lobbligo-di-corrispondere-gli-interessi-in-misura-superiore-al-tasso-legale-sussiste-solo-se-la-pattuizione-sia-avvenuta-sin-dallorigine-in-forma-scritta-ed-e-irrile/.
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