Nota a sentenza: Cassazione Civile, sentenza n. 3140 del 17/2/2016
Di Maurizio Tidona, Avvocato
Abstract:
La cessione di un credito d’impresa ad una banca o intermediario finanziario è un mezzo anomalo di pagamento revocabile in ambito fallimentare ove non siano comprovabili circostanze idonee a far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che la situazione economica dell’imprenditore fosse solida all’epoca della cessione.
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto che la cessione del credito in funzione solutoria da parte di una impresa ad una banca, se non prevista al momento del sorgere dell’obbligazione e non attuata in osservanza della disciplina della cessione dei crediti d’impresa di cui alla Legge n. 52/1991 [1], integra l’ipotesi di un mezzo anomalo di pagamento, revocabile ai sensi dell’art. 67 della Legge Fallimentare. [2] [3]
A ciò consegue, secondo la Corte, una presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla banca cessionaria, superabile soltanto ove essa dimostri la sussistenza di circostanze idonee a far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che la situazione economica dell’imprenditore fosse solida.
Tale principio di diritto era stato già affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 25284 dell’11/11/2013.
In particolare, la Corte si era così espressa:
“In tema di azione revocatoria fallimentare, la cessione del credito (nella specie, per rimborso IVA) in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell”obbligazione, ovvero non sia attuata nell’ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa, di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto; ne consegue la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario, il quale può vincerla non con una prova diretta dell’insussistenza di tale stato (che solo da un punto di vista logico rappresenta un presupposto dell’azione), ma con la dimostrazione di circostanze idonee a fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa”. [4]
La sentenza n. 25284/2013 ha ritenuto che non possa esservi dubbio sulla anormalità di un pagamento tramite cessione di un credito anche nel caso in cui questo sia di sicura esigibilità , in quanto: “la cessione di credito, sostituendo (o aggiungendo) un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto e si traduce, quindi, in un modo di estinzione dell’obbligazione solo potenziale, e comunque non di pronta soluzione, rispetto al quale risulta irrilevante l’eventuale conseguimento degli effetti sperati, trattandosi in ogni caso di un atto solutorio che non è considerato dalla legge né dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento (Cass. 10 giugno 2011, n. 12736 con specifico riferimento ad un credito IVA; Cass. 5 luglio 1997, n. 6047; Cass. 23 aprile 2002, n. 5917; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1617; Cass. 5 marzo 2007, n. 5057)”.
Nel caso deciso dalla Corte con la sentenza n. 31040/2016 la prova della scientia decoctionis in capo alla banca cessionaria è stata ritenuta raggiunta dalla sussistenza congiunta delle seguenti circostanze fattuali:
– l’anomalia nel pagamento della cessione se compiuto in funzione solutoria, e cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, ed effettuato nel caso specifico in danaro o comunque con titoli di credito considerati equivalenti; [5]
– la presenza di una struttura societaria (nella specie, in forma di s.r.l., la quale è sul piano economico-finanziario, considerabile “altamente volatile, anche in relazione al tipo di attività svolta, in concreto priva di garanzie immobiliari”);
– dall’analisi del bilancio della società , in cui ad un utile importante (circa 6 milioni di euro) si contrapponeva un indice di indebitamento rilevante con una situazione debitoria di oltre 10 milioni di euro.
Per completare l’analisi è utile una sintesi di quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 sulla cessione dei crediti d’impresa.
La Legge n. 52/1991 disciplina la cessione dei crediti pecuniari dietro un corrispettivo, e si applica quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti hanno origine da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;
c) il cessionario è:
– una banca;
– un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa;
– una società di capitali che svolge l’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del TUB.
I crediti d’impresa possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. [6]
I crediti esistenti o futuri possono inoltre essere ceduti anche in massa.
La cessione in massa dei crediti futuri può avere però ad oggetto soltanto crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. La cessione di crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto. [7]
L’art. 5 della L. 52/1991, in relazione all’efficacia della cessione nei confronti dei terzi, dispone che quando il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia “data certa”, la cessione è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato dichiarato efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, a meno che il curatore non sia in grado di provare che il cessionario conoscesse lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. [8]
In merito alla “data certa”, l’art. 5 della L. 52/1991, dispone che è sufficiente a tal fine l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004. [9]
La norma consente comunque al cessionario la possibilità di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto, l’art. 6 della L. 52/1991 dispone che il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria di cui all’art 67 Legge Fallimentare.
La norma dispone tuttavia che tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore dimostri che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
Sempre in ambito fallimentare, il curatore del fallimento del cedente ha facoltà di esercitare il recesso dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. [10]
In caso di recesso il curatore deve però restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni relative ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. [11]
Si noti che per le cessioni di credito prive dei requisiti previsti dalla L. 52/1991 resta comunque salva l’applicazione delle norme del codice civile (artt. 1260 e segg. c.c.).
NOTE:
[1] Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (in Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 47). – Disciplina della cessione dei crediti di impresa.
[2] Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
[3] L’art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) – Legge Fallimentare: “Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. (”¦)”.
[4] Cass. n. 25284/2013.
[5] La Cassazione n. 3140/2016 richiama sul punto quanto affermato da Cass. n. 12736/2011.
[6] Legge n. 52/1991, art. 3, comma 1.
[7] Legge n. 52/1991, art. 3, commi 2, 3 e 4.
[8] Legge n. 52/1991, art. 7.
[9] Art. 2 (Ambito di applicazione) – Decreto legislativo – 21/5/2004, n. 170: “1. Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che: a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto; b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l’individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l’annotazione del contante sul conto di pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l’individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti. (”¦)”.
[10] Legge n. 52/1991, art. 7, comma 2.
[11] Legge n. 52/1991, art. 7, comma 3.
Maurizio Tidona, “Ipotesi di revocabilità in ambito fallimentare delle cessioni di un credito d’impresa ad una banca o altro intermediario finanziario”, Magistra Banca e Finanza, 8 giugno 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/ipotesi-di-revocabilita-in-ambito-fallimentare-delle-cessioni-di-un-credito-dimpresa-ad-una-banca-o-altro-intermediario-finanziario/.
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