Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 10507 del 15 aprile 2019
Principio di diritto:
In tema di contratto di mutuo, l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16). Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel richiedere alla Banca l’esame dettagliato dello svolgimento del rapporto di mutuo bancario, in presenza del titolo costituito dal contratto di mutuo e degli atti di erogazione parziali del credito debitamente quietanzati (e annotati a margine dell’iscrizione ipotecaria), in quanto ha violato il principio dell’onere della prova, secondo il quale, una volta che la banca creditrice aveva dimostrato il titolo (contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico) e l’effettiva erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch’esso stipulato per atto pubblico), quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta e la quietanza rilasciata dalla fallita era il riconoscimento, davanti al Notaio che il contratto aveva avuto effettiva esecuzione, spettava al curatore dimostrare che la società fallita aveva restituito l’importo ricevuto a mutuo in tutto in parte, circostanza che potrà essere oggetto di verifica anche in sede di rinvio.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da un mutuo. Onere di produzione dell’atto pubblico di erogazione e quietanza”, Magistra Banca e Finanza, 3 luglio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-banca-al-fine-dellammissione-al-passivo-fallimentare-di-un-credito-derivante-da-mutuo-ha-lonere-di-produrre-il-solo-atto-pubblico-di-erogazione-e-quietanza/.
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