La Banca Nazionale Svizzera

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21 settembre 2016

Di Andrea Baiguera Altieri, lic. jur. svizzero

1. Disposizioni generali.

La Banca nazionale svizzera è disciplinata da una Normativa del tutto speciale. Essa, dunque, si differenzia da qualsivoglia ordinario Istituto di Credito (comma 1 Art. 1 LBN). L’ unico elemento di Diritto civile comune consiste nel fatto che la LBN applica, benché con numerose eccezioni, la disciplina delle Società  anonime contemplata nel Codice delle Obbligazioni (Art. 2 LBN).

Le Sedi principali si trovano a Berna e Zurigo (comma 1 Art. 3 LBN), ma esistono pure succursali ed agenzie dislocate a seconda delle esigenze dell’<< approvvigionamento monetario del Paese >> (comma 2 Art. 3 LBN). Anzi, il comma 3 Art. 3 LBN prevede la facoltà  di istituire rappresentanze di rango regionale al fine di mantenere una costante vigilanza sull’ andamento macro-economico dell’intera Svizzera. In ogni caso, rimane fermo ed intangibile che << la Banca nazionale ha il diritto esclusivo di emettere le banconote svizzere >> (Art. 4 LBN).

Il comma 1 Art. 5 LBN indica tre finalità  meta-geografiche e meta-temporali, ovverosia la Banca nazionale svolge la Politica monetaria, tutela alla stabilità  dei prezzi al consumo e monitora costantemente le evoluzioni congiunturali. Tali tre cardini si traducono, come noto, nel Sistema IS / LM, il quale presuppone, tra l’altro, di battere moneta quando necessario, di sorvegliare i sistemi di pagamento, di equilibrare le riserve monetarie e di mantenere stabile l’ordinamento finanziario (comma 2 Art. 5 LBN).

Ciò premesso, un terzo livello di Politica monetaria è stato, è e sarà  quello della << cooperazione monetaria internazionale>>, che vede compartecipe il Consiglio federale (comma 3 Art. 5 LBN). Utopisticamente, l’Art. 6 LBN impedisce al Consiglio federale ed all’ Assemblea federale di imporre decisioni per quanto afferisce alla politica monetaria ex commi 1 e 2 Art. 5 LBN.

Ciononostante, a livello pratico e quotidiano, una commistione di poteri e di competenze rimane inevitabile. Sarebbe risibile immaginare uno jato operativo tra il Governo federale, il Potere legislativo e le decisioni tecniche della Banca nazionale, poiché il Principio occidentale della separazione costituzionale dei Poteri non va ipostatizzato. Infatti, Banca nazionale e Consiglio federale, esaminano congiuntamente tematiche quali << la situazione economica, la politica monetaria e le questioni di attualità  della politica economica della Confederazione >> (comma 1 cpv. 1 Art. 7 LBN).

Anzi, il cpv. 2 comma 1 Art. 7 LBN precisa che << il Consiglio federale e la Banca nazionale s' informano vicendevolmente prima di prendere importanti decisioni di politica economica e monetaria >>. Ogni 12 mesi, la Banca nazionale presenta all’ Assemblea federale un resoconto, preceduto da relazioni trimestrali o financo settimanali rivolte alle varie Commissioni parlamentari in tema di lavoro, moneta, investimenti e spese (il pensiero corre nuovamente all’ equilibrio IS / LM).

2. Operazioni della Banca nazionale svizzera.

Sin dalla prima stesura, risalente allo 03/10/2003, l’Art. 9 LBN consente alla Banca nazionale di:

1. gestire conti di intermediari finanziari, tipici ed atipici, e tenere in custodia valori patrimoniali
2. aprire conti presso intermediari finanziari
3. acquistare e/o vendere crediti o valori mobiliari sotto forma di Franchi svizzeri, valute straniere, metalli preziosi o mutui su metalli preziosi
4. emettere o riscattare obbligazioni fruttifere proprie o prodotti derivati su crediti e valori mobiliari
5. effettuare operazioni di credito con intermediari finanziari (soprattutto Banche) purché i mutui contratti siano sufficientemente sicuri e garantiti.
6. detenere e gestire qualsivoglia valore patrimoniale.

Il testé enunziato comma 1 Art. 9 LBN, in buona sostanza, rende possibili investimenti o, viceversa, disinvestimenti da parte della Banca nazionale al fine del ripristino degli equilibri macro-economici del mercato della Confederazione, in modo tale da evitare e prevenire inaspettate situazioni di crisi finanziaria. Trattasi di misure interventistico-democratiche, grazie alle quali la Pubblica Amministrazione riesce a tutelare i mercati privati nel supremo interesse della libertà  economica dei consociati di cui all’ Art. 27 BV.

Altrettanto basilari sono pure gli scambi patrimoniali della Banca nazionale con altre Banche centrali straniere o con Organismi economici sovrannazionali. In special modo, è autorizzato ogni tipo di assunzione/concessione di crediti in Franchi svizzeri, in valute estere o con monete non convenzionali (Art. 10 LBN).

L’ Art. 10 LBN, di nuovo, conferisce alla Banca nazionale svizzera l’importante ruolo di << mano invisibile >> per il ripristino dell’ordine monetario nel caso di emergenze o di sopravvenienze negative non preventivabili.

Una terza attività  tipica della Banca nazionale, come di tutte le altre Banche centrali, consta nel fornire servizi bancari alla Pubblica Amministrazione federale (comma 1 Art. 11 LBN). Tuttavia, il comma 2 Art. 11 LBN reca la ratio del freno dell’indebitamento statale, nel senso che << la Banca nazionale non può concedere né crediti né scoperti di conto alla Confederazione, né acquistare all' emissione titoli di Stato. Può ammettere sorpassi di conto in giornata contro sufficienti garanzie >>.

A mo’ di corollario, gli Artt. 12 e 13 LBN autorizzano la Banca nazionale svizzera a partecipare in Società  commerciali private, purché sempre e comunque per fini di tutela della Macro-economia collettiva. Inoltre, sono possibili le uscite necessarie per il pagamento del proprio personale, ivi compresa la corresponsione dei contributi previdenziali.

3. Le raccolte di dati statistici da parte della Banca nazionale.

La natura cangiante e dinamica dei mercati finanziari obbliga la Banca nazionale a predisporre statistiche periodiche e previsioni contabili affidabili (comma 1 Art. 14 LBN). Dopo la novellazione introdotta dalla LF 22/06/2007, in vigore dal 2009, il comma 2 Art. 14 LBN delega l’elaborazione dei calcoli all’ Ufficio federale di Statistica, alla’ Autorità  di Vigilanza sui mercati (FINMA), agli Istituti di Statistica di Ordinamenti stranieri ed alle preposte Organizzazioni internazionali. Inoltre, dopo la Riforma del 2016 sugli intermediari finanziari, sussiste l’obbligo di comunicare alla Banca nazionale (anche) tutte le Ricerche statistiche elaborate da Operatori privati, come Banche, commercianti di valori mobiliari e gestori di investimenti collettivi (comma 1 Art. 15 LBN, introdotto dalla LF 19/06/2015).

Anzi, pure il nuovo comma 2 Art. 15 LBN autorizza la Banca nazionale a raccogliere dati statistici su persone fisiche o giuridiche, svizzere o straniere, che potrebbero influenzare l’evoluzione della Macro-economia, il traffico dei pagamenti oppure importanti flussi finanziari esteri. In special modo, il comma 2 Art. 15 LBN si focalizza su intermediari finanziari tutt’ altro che secondari, come le grandi compagnie assicurative, gli istituti nazionali della previdenza professionale, le società  di investimento e le società  a capo di Gruppi multinazionali in grado di modificare la bilancia dei pagamenti. Il comma 3 Art. 15 LBN ribadisce che gli intermediari finanziari consultati recano l’obbligo tassativo, se richiesti, di comunicare le loro statistiche interne alla Banca nazionale, la quale emette un’apposita e cogente Ordinanza al fine di poter acquisire potestativamente tutti i dati necessari.

Ex commi 1 e 2 Art. 16 LBN, i dati raccolti presso persone fisiche o giuridiche sottostanno alla regola del segreto d’ ufficio, nel senso che le Statistiche, in sede di pubblicazione, non contemplano le generalità  del soggetto o dell’Istituzione che ha elaborato cifre, previsioni e calcoli. Soltanto verso la FINMA non vige il Principio di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 Art. 16 LBN. Per il resto, si applica la LF 19/06/1992 sulla privacy.

4. La tutela della <> nel nuovo Art. 16a LBN.

In n. 8 dell’Allegato alla LF 19/06/2015, in vigore dal 2016, ha introdotto l’Art. 16a LBN.

Alla luce della lett. e comma 2 Art. 5 LBN, per << contribuire alla stabilità  del sistema finanziario >>, tutti gli intermediari, tanto pubblici quanto privati, << sono tenuti a fornire, su richiesta, alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita >> (comma 1 cpv. 1 Art. 16a LBN).

In buona sostanza, le Banche, i Fiduciari, i gestori di trust e patrimoni debbono far presenti alla Banca nazionale << i fattori di rischio >> maggiormente temuti nel medio e lungo periodo, nonché i loro limiti di <> (lett. a, b, c comma 1 Art. 16a LBN).

Dunque, la ratio dell’Art. 16a LBN e della LF 19/06/2015 consiste anche nel trasformare la Banca nazionale elvetica in un’Istituzione non soltanto di mero controllo, ma pure ed anzitutto di aiuto concreto agli intermediari finanziari affinché siano prevenute le crisi, i tracolli e gli indebolimenti cronici di tutti coloro che, nel comma 1 Art. 16a LBN, vengono definiti, in forma onnicomprensiva, << i partecipanti al mercato finanziario >>.

La Banca centrale, in Svizzera, non è o, almeno, non dovrebbe essere un giudice implacabile sempre disposto a puntare il dito contro gli Operatori economici, bensì essa tende, con l’Art. 16a LBN, a divenire un affidabile alleato a beneficio dei soggetti privati preposti alla raccolta ed alla protezione dei risparmi collettivi della cittadinanza.

L’ Art. 16a LBN attua, pertanto, le garanzie costituzionali della proprietà  privata (Art. 26 BV) e della libera iniziativa economica (Art. 27 BV). La LBN, grazie alla LF 19/06/2015, sposta la Banca centrale dal ruolo di giustiziere al nuovo ruolo di garante << della libertà  economica ”¦ degli interessi dell'economia nazionale ”¦ del benessere e della sicurezza economica della popolazione >> (commi 1 e 2 Art. 94 BV).

Questa attività  di tutela, di protezione e, nel senso tecnico, di “ascolto “concreto delle problematiche macro- e micro- economiche è svolto, dall’ inizio alla fine, in stretta collaborazione con la FINMA, la quale partecipa anch’ essa all’ esame delle informazioni e della documentazione acquisite (commi 2 e 4 Art. 16a LBN).

5. L’ obbligo bancario delle <>

Ogni Istituto di Credito elvetico ha il dovere perentorio di mantenere delle riserve minime, al fine di poter fronteggiare imprevisti finanziari e situazioni di emergenza (comma 1 Art. 17 LBN). A mezzo Ordinanza, la Banca nazionale svizzera può imporre l’obbligo di accantonare riserve minime anche agli intermediari economici a-tipici, come le persone giuridiche che emettono moneta elettronica e/o altri mezzi di pagamento non tradizionali (comma 2 Art. 17 LBN).

Alla Banca nazionale spetta il compito di precisare quanto accantonare e per quanto tempo accantonare. In ogni caso, sono qualificate come riserve minime le monete, le banconote e, soprattutto, gli averi in giroconto in Franchi svizzeri (comma 1 Art. 18 LBN). È, inoltre, necessario, che << l'aliquota delle riserve minime [non superi] il 4 % degli impegni a breve scadenza in Franchi svizzeri delle Banche >> (comma 2 cpv. 1 Art. 18 LBN).

Per definizione autentica (comma 2 cpv. 2 Art. 18 LBN) vanno considerati <> le operazioni quotidiane di cassa, le esposizioni bancarie di durata non superiore ai 90 giorni ed i depositi revocabili della clientela, fatta eccezione per i Fondi vincolati attinenti alla previdenza socio-lavorativa. Il suddetto obbligo delle riserve minime può essere parzialmente o totalmente derogato in forza di Norme di carattere assolutamente eccezionale e non ordinario (comma 2 cpv. 3 Art. 18 LBN, novellato dalla LF 19/06/2015, in vigore dallo 01/01/2016).

Per analogia con il comma 2 Art. 17 LBN, il comma 3 Art. 18 LBN estende la disciplina delle riserve minime obbligatorie anche ai << gruppi di Banche che detengono liquidità  in modo collettivo >>. Ormai, come si può notare, il Legislatore elvetico non prevede più deroghe a beneficio delle operazioni finanziarie e delle gestioni patrimoniali atipiche.

Periodicamente, le Banche svizzere comunicano alla Banca nazionale ed alla FINMA quante e quali poste attive risultano imputate a titolo di riserva. Ogni modo, i dettagli ed i singoli casi specifici sono giuridificati dalla Banca centrale a mezzo di apposite Ordinanze (commi 4 e 5 Art. 18 LBN).

6. Sorveglianza su infrastrutture del mercato finanziario <>.

Dopo la Riforma del 2016, e per << proteggere la stabilità  del sistema finanziario >>, la Banca nazionale segue, controlla e monitora le infrastrutture di rilevanza notevole, come le altre Banche centrali straniere, i depositari centrali degli altri Stati ed i sistemi di pagamento sovrannazionali.

In buona sostanza, il comma 1 Art. 19 LBN concentra il proprio interesse normativo su Operatori economici che possono alterare, modificare o financo dirigere la Macro-economia mondiale. Il comma 2 Art. 19 LBN specifica che sono reputati << di rilevanza sistemica >> pure i Gruppi inter-bancari che fanno credito a Multinazionali elvetiche e tutti gli intermediari finanziari che commerciano somme di denaro non indifferenti utilizzando Franchi svizzeri.

Per fini di controllo, i soggetti creditizi ed imprenditoriali << di rilevanza sistemica >> e le loro società  di audit debbono consegnare alla Banca nazionale la documentazione e le informazioni richieste << per individuare precocemente i rischi per la stabilità  del sistema finanziario e per valutare la rilevanza sistemica>> (comma 1 Art. 20 LBN).

Come intuibile, tale trasmissione di informazioni è obbligatoria soltanto se l’Operatore o la società  di audit sono sottoponibili alla potestà  giustiziale e/o giurisdizionale delle competenti Autorità  svizzere, in tanto in quanto la LBN, come normale, non reca alcuna cogenza in territorio straniero. Il cpv. 2 comma 2 Art. 20 LBN precisa che la Banca nazionale sorveglia con meticolosa precisione << gli avvenimenti di grande importanza >>, ossia determinanti per l’equilibrio IS / LM.

Le verifiche ex Artt. 19, 20 e 21 LBN possono anche essere delegate ad una società  di audit, cui è richiesta la massima correttezza e la massima trasparenza (commi 3 e 4 Art. 20 LBN).

L’ Art. 21 giuridifica, almeno in teoria, una collaborazione eventuale delle Autorità  estere di Vigilanza con la Banca nazionale svizzera, ma, a livello concreto e quotidiano, sortisce ingenuo ed utopistico pretendere che Istituzioni pubbliche straniere ostacolino o limitino, sul loro stesso territorio, le potenzialità  di lucro di infrastrutture economiche nazionali di rilevanza sistemica.

7. Controlli e sanzioni.

Nel nuovo Diritto Bancario, entrato in vigore nel 2016, le società  di audit debbono denunziare alla Banca nazionale ed alla FINMA gli Istituti di Credito privati che non informano diligentemente la Banca centrale svizzera e/o violano l’obbligo di detenere le riserve minime previste dalla LBN (comma 1 Art. 22 LBN, novellato dalla LF 19/06/2015).

Sotto il profilo disciplinare, la Banca che trasgredisce quanto previsto ex Artt. 16a, 17 e 20 LBN viene condannata a corrispondere alla Banca nazionale l’onorario speso per incaricare una società  di audit non pubblica ad effettuare i controlli (comma 2 Art. 22 LBN). In secondo luogo, sempre sotto il profilo disciplinare, l’Istituto di Credito, se fornisce alla Banca nazionale informazioni fasulle e/o non mantiene le riserve minime, viene denunziato al Dipartimento federale delle Finanze (comma 3 Art. 22 LBN). Nei predetti lemmi << informazioni fasulle >> sono comprese anche le informazioni reticenti, oppure il grave caso di un vero e proprio impedimento doloso verso un controllo delegato o effettuato, direttamente, dalla Banca centrale (cpv. 2 comma 3 Art. 22 LBN).

Sotto il profilo amministrativo (Art. 23 LBN), le sanzioni, per informazioni mendaci o per mancato accantonamento delle riserve minime, sono altrettanto gravi e pesanti.

Una prima penalità  di matrice giustiziale consiste nella condanna a versare << un interesse sull' importo mancante >> delle riserve minime pari al 5 % (comma 1 Art. 23 LBN).

Una seconda penalità , sempre di rango amministrativo, è la segnalazione degli illeciti alla FINMA e, in caso di Banche estere, pure alla competente Autorità  di Vigilanza dello Stato straniero cui appartiene l’intermediario (comma 2 Art. 23 LBN).

In terzo ed ultimo luogo, l’ostacolo alla corretta informazione e/o la carenza di riserve sono amministrativamente sanzionati con il blocco dei conti a vista presso la Banca nazionale nonché con la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sul Foglio Ufficiale svizzero di Commercio e sui principali mezzi di comunicazione nazionali (lett. a, b comma 3 Art. 23 LBN, parzialmente modificato dalla LF 19/06/2015).

Sotto il profilo penalistico, il Dipartimento federale delle Finanze commina la multa alle Banche che ostacolano i controlli della Banca nazionale svizzera non fornendo informazioni o trasmettendo documentazioni parziali o non corrispondenti al vero.

Se l’infrazione è dolosa, la multa ammonta ad un massimo di 200.000 Franchi. Se, invece, è riscontrata negligenza o colpa lieve, la multa può giungere sino a 100.000 Franchi (commi 1, 2, 3 Art. 24 LBN).

Dopo la novellazione del 2016 ed alla luce dell’Art. 102 StGB, è imputabile la persona giuridica, anziché i Consiglieri d’ Amministrazione della Banca, qualora le persone fisiche punibili siano non identificabili con certezza, oppure qualora la multa irrogata non superi i 50.000 Franchi (comma 3 bis Art. 24 LBN). In ogni caso, la perseguibilità  penale contemplata nell’ Art. 24 LBN si prescrive entro 7 anni (comma 4 Art. 24 LBN).

8. Disposizioni inerenti allo statuto di società  anonima della Banca nazionale (organizzazione e utili)

Il capitale sociale della Banca nazionale ammonta a 25.000.000 di Franchi, suddivisi in 100.000 azioni nominative, ciascuna del valore di 250 Franchi (comma 1 Art. 25 LBN). Anziché singole azioni, la Banca nazionale può emettere certificati di una o più azioni, oppure può totalmente rinunciare alla stampa ed alla fornitura dei titoli azionari (comma 2 Art. 25 LBN).

È giuridicamente riconosciuta come << azionista >> della Banca nazionale soltanto una persona, fisica o giuridica, iscritta ufficialmente nel << registro delle azioni >> (comma 1 Art. 26 LBN). Ciascun azionista può possedere sino ad un massimo di 100 azioni, tranne nel caso degli Enti e Stabilimenti svizzeri di Diritto Pubblico nonché nel caso delle Banche Cantonali elvetiche (comma 2 Art. 26 LBN). L’ azionista privato, per evitare simulazioni relative soggettive, è tenuto a dichiarare, sotto la sua responsabilità , di non essere prestanome e, quindi, di agire effettivamente in nome proprio e per proprio conto (comma 3 Art. 26 LBN).

A seguito della novellazione semi-totale entrata in vigore nel 2016, se le azioni della Banca nazionale sono quotate in una Borsa svizzera, esse non sottostanno alle regole comuni del Diritto Bancario, in tanto in quanto << si tiene conto della natura particolare della Banca nazionale nell' applicazione delle disposizioni sulla quotazione in Borsa >>. In particolar modo, sarebbe tautologico imporre agli azionisti, pubblici e privati, un'(auto) informazione periodica obbligatoria alla Banca nazionale medesima. Del pari, le Norme di riservatezza recano, in questo caso, una cogenza del tutto particolare, come del resto intuibile. (Art. 27 LBN, introdotto dalla LF 19/06/2015).

Per quanto afferisce alla convocazione dell’Assemblea Generale ed alle altre comunicazioni agli azionisti, si procede secondo l’ordinaria disciplina della Società  Anonima nel Diritto Commerciale svizzero. Fa eccezione la pubblicazione, in caso di necessità , sul Foglio Ufficiale svizzero di Commercio (Art. 28 LBN).

Il nuovo Art. 29 LBN, novellato nel 2016, prevede l’applicazione di Norme civilistiche non ordinarie ai fini della predisposizione del consuntivo annuale della Banca centrale svizzera. Infatti, quando << la natura particolare della Banca nazionale lo esige >> si può prescindere dalle Disposizioni del Titolo XXXII del Codice delle Obbligazioni (cpv. 2 Art. 29 LBN). Egualmente, << la Banca nazionale non deve presentare un conto dei flussi di tesoreria >> (cpv. 3 Art. 29 LBN).

Per il resto, come in ogni Società  Anonima, il consuntivo annuale è composto da un conto economico, un bilancio ed un allegato descrittivo, ma tutto ciò << in linea di massima >>, in tanto in quanto il Codice delle Obbligazioni non è né tassativo né perentorio (cpv. 1 Art. 29 LBN). Per il vero, chi scrive non censura l’elasticità  aperta e permissiva connotante l’Art. 29 LBN, datosi che una Banca centrale nazionale non è equipollente ad un comune e meno importante Istituto di Credito privato.

In sede di chiusura annuale del consuntivo, la Banca nazionale può distribuire, parzialmente o interamente, utili (comma 2 Art. 30 LBN), e/o costituire << accantonamenti >> che, in caso di crisi nazionale macro-economica, << le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria >> (comma 1 Art. 30 LBN).

Sull’ utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al massimo al 6 % del capitale azionario (comma 1 Art. 31 LBN). L’ utile che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione del 33 % alla Confederazione e del 66 % ai Cantoni (cpv. 1 comma 2 Art. 31 LBN). Eventuali altri criteri di ripartizione degli utili vengono annualmente decisi dal Dipartimento federale delle Finanze e, congiuntamente, dalla Banca nazionale medesima, dopo aver acquisito il parere di ogni Cantone (capoversi 2 e 3 comma 2 Art. 31 LBN).

Dopo l’entrata in vigore, nel 2008, della LF 06/10/2006, << la quota [di utile, ndr] versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente >>. Ciò dopo aver opportunamente interpellato i Cantoni per il tramite del Consiglio federale (comma 3 Art. 31 LBN, novellato dalla nuova Legge Federale del 2006 sulla << Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni >>)

Nell’estremo caso di gravi o gravissime crisi politico-economiche, la Banca nazionale può essere liquidata a mezzo Legge Federale (comma 1 Art. 32 LBN). Nella sopravvenienza di una liquidazione, gli azionisti, pubblici e privati, ricevono il valore nominale delle loro azioni ed un congruo interesse. Dopodiché, essi non hanno ulteriori diritti sul patrimonio della Banca centrale elvetica (comma 2 Art. 32 LBN).

9. L’ Assemblea generale degli azionisti della Banca nazionale svizzera.

In forma ordinaria, l’Assemblea generale degli azionisti della Banca nazionale svizzera si riunisce almeno una volta l’anno, entro la chiusura dell’esercizio di bilancio al 31/06 (comma 1 Art. 34 LBN). In forma straordinaria, l’Assemblea generale è celebrata su istanza del Consiglio di Banca, dell’Organo di Revisione, oppure degli azionisti che detengono almeno il 10 % del capitale sociale (comma 2 Art. 34 LBN).

Nella convocazione scritta dell’Assemblea generale è indicato l’ordine del giorno, con l’elenco delle proposte da discutere presentate dal Consiglio di Banca, o dall’ Organo di Revisione, oppure dagli azionisti convocanti (comma 2 Art. 35 LBN). Non sono ammesse le << varie ed eventuali >> (comma 3 Art. 35 LBN).

Con lodevole ed assai utile sintesi de jure condito, l’ Art. 36 LBN elenca le potestà  dell’ Assemblea generale, ovverosia: nominare 5 Consiglieri della Banca, incaricare i membri dell’ Organo di Revisione, approvare il consuntivo annuale, decidere come impiegare (se presenti) gli utili, proporre al Consiglio federale ed all’ Assemblea federale di modificare la LBN o di mettere in liquidazione la Banca nazionale (Art. 36 LBN).Avanti all’ Assemblea generale, un azionista, persona fisica o giuridica, può farsi rappresentare da un altro azionista a mezzo procura scritta (comma 2 Art. 37 LBN). L’ Assemblea generale approva e nomina con la maggioranza del 51 % dei voti attribuiti alle azioni rappresentate.

In caso di parità  dei voti, decide il Presidente (comma 1 Art. 38 LBN). Il voto è solitamente palese. Esso viene secretato quando il Presidente o almeno 20 azionisti presenti lo richiedono (comma 2 Art. 38 LBN)

10. Il Consiglio della Banca nazionale svizzera.

I Consiglieri sono 11, di cui 6 nominati dal Consiglio federale e 5 dall’ Assemblea generale degli Azionisti (comma 1 Art. 39 LBN). La durata del mandato è di 4 anni al minimo, con la possibilità  di rielezione (comma 3 Art. 39 LBN).

Il mandato non può superare i 12 anni (comma 4 Art. 39 LBN). Possono essere elette << personalità  di cittadinanza svizzera, di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza >> (comma 1 Art. 40 LBN).

Il Consiglio della Banca nazionale svizzera deve rappresentare tutti i Cantoni e tutte le Regioni socio-linguistiche (comma 2 Art. 40 LBN). Il Consiglio federale può destituire i membri da lui eletti in caso di gravi illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni (comma 3 Art. 41 LBN).

I compiti dei Consiglieri sono alquanto estesi. I principali sono: gestire e sorvegliare i conteggi, approvare gli accantonamenti, sorvegliare il collocamento degli attivi e la gestione dei rischi, adottare il consuntivo annuale e seguire le decisioni dell’Assemblea generale degli azionisti (Art. 42 LBN).

11. La Direzione generale della Banca nazionale svizzera

I Direttori generali sono 3, rieleggibili e con un mandato minimo di 6 anni (Art. 43 LBN). Essi debbono godere, come i Consiglieri, di una reputazione irreprensibile, possedere elevate conoscenze scientifiche e debbono essere svizzeri (comma 1 Art. 44 LBN).

Ogni Direttore è rimovibile dall’ incarico in caso di grave diligenza o di crimini e delitti connessi alla propria carica (comma 1 Art. 45 LBN). La Direzione decide la politica monetaria della Confederazione, compone le riserve monetarie necessarie, compresa la quota d’ oro e colloca gli attivi (Art. 46 LBN).

12. L’ Organo di Revisione della Banca nazionale svizzera (persona fisica o giuridica)

L’ Assemblea generale degli azionisti nomina l’Organo di Revisione, che rimane in carica 1 anno ed è rieleggibile (Art. 47 LBN).

Il suo compito è quello di verificare se la contabilità , il consuntivo annuale e la proposta di utilizzazione degli utili corrispondano alle esigenze legali (Art. 48 LBN).

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© RIPRODUZIONE VIETATA


Come citare questo articolo

Andrea Baiguera Altieri, “La Banca Nazionale Svizzera”, Magistra Banca e Finanza, 21 settembre 2016, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-banca-nazionale-svizzera/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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