Tribunale di Roma, sez. XVII, sent. n. 5670 del 15 marzo 2019
Massima:
L’art. 184 della Legge Fallimentare – rubricato “Effetti del concordato per i creditori” – prevede espressamente che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”. Di conseguenza si deve ritenere che la banca opposta possa legittimamente agire nei confronti del garante allo scopo di precostituirsi un efficace titolo nei suoi riguardi, visto che il garante rimane comunque obbligato per l’intero a prescindere dalla eventuale percentuale riconosciuta al creditore in sede di concordato preventivo.
Studio Legale Tidona, “La banca può agire nei confronti del fideiussore del debitore anche dopo che il concordato preventivo sia stato omologato”, Magistra Banca e Finanza, 5 giugno 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-banca-puo-agire-nei-confronti-del-fideiussore-del-debitore-anche-dopo-che-il-concordato-preventivo-sia-stato-omologato/.
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