Di Maurizio Tidona, Avvocato
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28232 del 9 ottobre 2023, ha riaffermato un principio strategico per la tutela dei crediti bancari: la legittimità del patto di compensazione stipulato in sede di anticipazione bancaria, anche quando la riscossione delle somme avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale (nella specie, nella liquidazione coatta amministrativa ma con un principio pacificamente estensibile anche alla liquidazione giudiziale – già fallimento – e al concordato preventivo).
La Corte ha precisato che, in presenza di un patto formalizzato contestualmente al contratto di anticipazione bancaria, la banca ha il diritto di trattenere – a titolo di compensazione – le somme riscosse dai terzi debitori del cliente, anche se la riscossione avviene successivamente all’apertura della liquidazione coatta amministrativa, ed in forma estensiva, del concordato preventivo o della liquidazione giudiziale.
Il principio della cristallizzazione dei crediti non si applica, in quanto:
- Il patto di compensazione è opponibile anche alla procedura concorsuale;
- La compensazione è qualificabile come “impropria” o “atecnica”, poiché interna al medesimo rapporto di anticipazione e mandato all’incasso;
- Non si viola la par condicio creditorum, trattandosi di mere partite contabili riferite a un rapporto unitario.
Per le banche, si tratta di una conferma fondamentale: il patto di compensazione, se correttamente formulato, consente di neutralizzare l’effetto paralizzante delle procedure concorsuali, salvaguardando i diritti della banca anche dopo l’apertura della crisi del cliente.
È utile riportare il passaggio centrale dell’Ordinanza n. 28232/2023, che conferma la piena opponibilità del patto di compensazione anche nelle procedure concorsuali:
– Cassazione Civile, sez. I, Ordinanza. n. 28232 del 9/10/2023:
“Questo Collegio intende dare continuità all’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista – successivamente ammesso al concordato preventivo – agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del “diritto di incamerare” le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che né l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, né gli organi concorsuali – ove alla prima procedura ne sia conseguita altra – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)” (Cass. n. 17999 del 01/09/2011; vedi anche Cass. n. 3336/2016; Cass. n. 11523/2020; Cass. n. 2539/1998; Cass. n. 1997 n. 7194; Cass. n. 4205/01). La ratio della deroga al principio della cristallizzazione del credito va rinvenuta in due ordini di ragioni: 1) in primo luogo, l’ammissione ad una procedura concorsuale minore, come il concordato preventivo – sempre che non operi l’art. 169 bis L.F. – non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti, che proseguono nella loro interezza, con estensione quindi a tutte le clausole pattizie che li regolano, ivi compresa quella con le quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di “incamerare le somme riscosse”; 2) in ragione del collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione e il mandato all’incasso con patto di compensazione – discendente dal rilievo che attenendo il patto alla regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca, in sua carenza l’operazione non sarebbe stata mai posta in essere, così rivelando la causa concreta di tutta l’operazione – può fondatamente ritenersi che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con la conseguenza che è configurabile la fattispecie della c.d. compensazione impropria, e non quindi la compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ. (disciplinata nella procedura fallimentare dall’art. 56 legge fall) che presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti della parti”.
La banca che intenda rafforzare la propria posizione può inserire nei contratti di anticipazione una clausola espressa, come quella che proponiamo.
“Le Parti convengono che le somme incassate dalla Banca in esecuzione del mandato all’incasso di cui al presente contratto, accreditate in rapporto, saranno trattenute dalla stessa a titolo di compensazione dei crediti vantati nei confronti della Debitrice, derivanti dalle anticipazioni concesse, elidendosi le partite di segno opposto”.
Maurizio Tidona, “COMPENSAZIONE DEI CREDITI BANCARI E PROCEDURE CONCORSUALI: la Cassazione rafforza i diritti della Banca”, Magistra Banca e Finanza, 14 giugno 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-banca-puo-compensare-i-propri-crediti-anche-dopo-lammissione-del-cliente-al-concordato-alla-liquidazione-giudiziale-gia-fallimento-o-alla-l-c-a/.
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