La centrale d’allarme interbancaria (c.a.i.): operatività  e casi pratici

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Il rapporto tra la C.A.I. e le recenti iniziative “Patti chiari”

Di Mario Petrulli
7 febbraio 2005

Stralcio dell’Autore dal volume “La Centrale d’allarme interbancaria (C.A.I.): operatività  e casi pratici” di Mario Petrulli – Halley Editore – 2005

È interessante verificare i punti di contatto tra la C.A.I. e le recenti iniziative “Patti chiari”[1], finalizzate al miglioramento dei rapporti contrattuali tra le banche e la clientela, anche alla luce delle recenti vicende che hanno determinato pesanti conseguenze a molti risparmiatori.
In particolare, ai nostri fini rileva soprattutto l’iniziativa riguardante i tempi certi della disponibilità  delle somme versate con assegni, la quale è nata con lo scopo di realizzare, nel campo degli assegni bancari, due obiettivi concreti:

– stabilire i termini massimi di disponibilità  delle somme versate con assegno;

– rendere maggiormente comprensibili per il cliente i meccanismi della ”disponibilità  economica” e della “non stornabilità ”.

Proprio questi due concetti meritano un approfondimento in quanto non tutti i clienti hanno chiaro il significato: la disponibilità  economica indica i termini decorsi i quali le somme depositate saranno disponibili sul conto per successive operazioni, ma con il rischio di ricevere uno storno dell’accredito per il mancato buon fine, mentre il concetto di non stornabilità  sta ad indicare i termini decorsi i quali le somme saranno considerate definitivamente disponibili in quanto irrevocabilmente acquisite.

Un esempio può essere utile a chiarire meglio il concetto.

Supponiamo che l’imprenditore X versi un assegno di 1000 euro il 15 marzo 2004: la disponibilità  della somma per altri utilizzi (prelevamenti, bonifici, pagamenti e così via), ossia la disponibilità  economica, decorre (poniamo) dal successivo 26 marzo. Tuttavia, se l’assegno versato risulta privo di provvista[2], la banca può procedere allo storno della somma accreditata. Invece, superato il termine di non stornabilità , la banca, anche se il pagamento dell’assegno non è andato a buon fine, non può stornare l’accredito al cliente.

Questa iniziativa si rivolge a tutti i clienti titolari di un conto corrente bancario che ricevono assegni ed hanno necessità  di negoziarli. In particolare viene così agevolata l’attività  di commercianti, artigiani, professionisti e piccoli imprenditori che giornalmente ricevono numerosi assegni e che pianificano la propria attività  commerciale anche in base ai tempi di disponibilità  delle somme versate.

I tempi massimi stabiliti dal Consorzio PattiChiari sono di otto giorni lavorativi per la fase di partenza dell’iniziativa. Ciò significa che le banche aderenti si sono impegnate a rendere disponibile al cliente la somma versata al massimo dopo otto giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione.

Tale termine massimo può essere superato solo per motivate cause di forza maggiore, compresi anche i casi di ricorso ai decreti di proroga (ad es. ogni evento di carattere eccezionale – compreso lo sciopero del personale dipendente – che impedisca il regolare svolgimento delle attività  relative all’esecuzione delle operazioni di incasso degli assegni, non imputabile al soggetto presso il quale si verifica – banca negoziatrice, banca trattaria, altri soggetti dei quali dette banche si avvalgono per l’esecuzione delle operazioni in questione – o che ne subisca le conseguenze e non superabile con l’ordinaria diligenza).

Dal 1° ottobre 2004 i citati tempi massimi di disponibilità , rispettati da tutte le banche aderenti, saranno ulteriormente ridotti a sette giorni lavorativi.

Sono inclusi nell’iniziativa tutti i tipi di assegno di banche per i quali gli accordi interbancari prevedono tre giorni lavorativi per la comunicazione da banca a banca dell’eventuale esito impagato (es. gli assegni bancari, circolari, di traenza, di c/c postale standardizzato), viceversa sono escluse tutte le altre tipologie (es. assegni in divisa estera o in euro di banche estere, gli assegni turistici, ecc.)[3].

Supponiamo, allo scopo di individuare subito il punto di tangenza tra tale iniziativa e la C.A.I., che Tizio abbia emesso un assegno a favore di Caio il quale lo presenta in banca per l’incasso.

Supponiamo, ancora, che l’assegno, presentato in check truncation, risulti impagato; successivamente, viene presentato nuovamente in stanza di compensazione e viene dichiarato definitivamente l’impagato.

Due sono gli aspetti rilevanti:

– il termine di decorrenza della procedura C.A.I. nei confronti di Tizio: quando la banca dovrà  attivarsi? Al momento del primo esito di impagato o al momento successivo in cui si ha il definitivo messaggio di impagato?

– come comportarsi con la disponibilità  della somma da riconoscere a Caio, beneficiario dell’assegno versato?

Secondo l’ABI, “sembra invece opportuno adottare un criterio per la definizione del termine di disponibilità  che consideri concluso il ciclo di incasso con la prima segnalazione di impagato e quindi con la ricezione del msg. 085 per gli assegni troncati ovvero del messaggio 850 per gli assegni presentati in Stanza e con il conseguente addebito del conto del cliente cedente. L’eventuale ripresentazione in Stanza di assegni originariamente troncati e segnalati impagati rappresenta un nuovo ciclo di incasso soggetto a nuovi termini.

Tenuto conto dei tempi operativi necessari sia a livello interbancario, sia a livello aziendale, si è ritenuta percorribile, con riserva di ulteriore verifica, una soluzione che fissi il termine massimo di non stornabilità  a 7 giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione. Si determinerebbe in tal modo una consistente contrazione dell’attuale termine massimo (11), con la definizione multilaterale di un termine sensibilmente inferiore al minimo oggi registrato a livello di sistema (8,4).

Il termine massimo di 7 giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione comprenderebbe 2 giorni per la presentazione al pagamento (elettronica o fisica), 3 giorni la comunicazione di impagato e 2 giorni per la gestione di tale comunicazione.

Ciascuna banca sarebbe ovviamente libera di fissare per la propria clientela un termine inferiore al massimo indicato dal codice di autoregolamentazione, così come di contrattualizzare specifiche deroghe al rispetto della soglia massima in discorso (ad esempio per ritardi dovuti a cause di forza maggiore che interessino la negoziatrice e/o la trattaria dei titoli ovvero per situazioni particolari nelle quali l’incasso avvenga da/su piazze di difficile raggiungibilità ), che appare comunque opportuno disciplinare dettagliatamente nel definendo codice di autoregolamentazione”.

Sembrerebbe, quindi, che l’iscrizione sia dovuta al termine del primo ciclo di incasso dell’assegno. Si tratta di una soluzione tutto sommato ragionevole; in ogni caso, è stato istituito presso l’ABI un gruppo di studio che dovrà  affrontare il problema e proporre eventuali soluzioni migliorative.

[1] Le due iniziative appena esaminate vanno ad aggiungersi alle precedenti già  avviate dall’ABI nell’ambito del progetto PattiChiari:

· FARO (Funzionamento Atm Rilevato On line), avviato lo scorso 15 ottobre 2003: un nuovo servizio per indicare ai clienti via telefono fisso o mobile o tramite Internet lo sportello Bancomat funzionante più vicino, ovunque ci si trovi, anche della propria banca, con il percorso più rapido sia a piedi sia in auto, con l’obiettivo di migliorare ancora la qualità  del servizio Bancomat e ridurre la quota di malfunzionamenti;

· Elenco delle Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento, avviato lo scorso 15 novembre 2003: un elenco elaborato secondo i metodi della finanza moderna che individua fra tutti i titoli del mondo una lista di titoli di Stato e obbligazioni a basso rischio, e quindi a basso rendimento, particolarmente semplici e affidabili, con l’obiettivo di rendere i clienti consapevoli che ad un maggior rendimento corrisponde un maggior rischio;

· Informazioni chiare sulle obbligazioni bancarie strutturate e subordinate, avviato lo scorso 15 novembre 2003: linee guida e strumenti informativi sulla rischiosità  di questi titoli complessi, destinati agli investitori; in più viene comparato il rischio di questi titoli con quello di titoli semplici, con l’obiettivo di facilitare la comprensione dei titoli complessi e rendere l’investitore consapevole del profilo di rischio del titolo che sceglie;

· Criteri generali di valutazione della capacità  di credito delle PMI (piccole e medie imprese), avviato lo scorso 15 dicembre 2003: un “manifesto” dei criteri generali con cui le banche valutano la capacità  di credito delle piccole e medie imprese e i “principali elementi di un business plan” per familiarizzare con alcuni concetti fondamentali della finanza aziendale, con l’obiettivo di costruire una base comune di dialogo tra banche e imprese sui piani e le scelte d’investimento;

· Conti correnti a confronto, avviato lo scorso 15 gennaio 2004: informazioni dettagliate e comparabili tra i conti correnti bancari. Grazie ad una Scheda standard di confronto sarà  possibile conoscere meglio e comparare i conti correnti, i loro contenuti, servizi, costi, limiti d’utilizzo, partendo da facili meccanismi di autoprofilatura, con l’obiettivo di mettere in grado il cliente di scegliere il tipo di conto che fa al caso suo, grazie ad una semplice scheda che aiuta ad analizzare le proprie esigenze;

· Servizio bancario di base, avviato lo scorso 15 febbraio 2004: un nuovo prodotto facilmente accessibile per semplicità  e costo, che mette a disposizione i servizi bancari di base, dal Bancomat all’accredito dello stipendio, dal pagamento delle utenze ai bonifici, con l’obiettivo di offrire un servizio di base a quei milioni di italiani che oggi ancora non hanno un conto corrente: giovani, famiglie a basso reddito, fasce deboli, immigrati;

· Tempi medi di risposta sul credito alle Piccole Imprese, avviata lo scorso 15 marzo: ideale prosecuzione di un’altra già  in corso da alcuni mesi (Criteri generali di valutazione della capacità  di credito delle piccole e medie imprese), nasce dalla necessità  di conferire maggiore chiarezza e trasparenza al processo di erogazione del credito (fondamentale per lo sviluppo dell’economia), per facilitare e migliorare le relazioni con la clientela, in particolare con le piccole imprese.

[2] Scoperto, secondo il linguaggio comune.

[3] L’iniziativa viene adeguatamente pubblicizzata, attraverso :

· il Tabellone Informativo, già  disponibile presso le agenzie e che riporta le informazioni di sintesi relative a PattiChiari, una breve descrizione dell’iniziativa;

· la “Guida all’iniziativa” – “Tempi certi di disponibilità  delle somme versate con assegni”, disponibile per i clienti;

· la Tabella dei tempi, riportata sul sito della banca e sul sito di PattiChiari (www.pattichiari.it), indicante i termini di disponibilità  economica e di non stornabilità  applicati dai singoli istituti di credito.

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Come citare questo articolo

Mario Petrulli, “La centrale d’allarme interbancaria (c.a.i.): operatività  e casi pratici”, Magistra Banca e Finanza, 7 febbraio 2005, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-centrale-dallarme-interbancaria-c-a-i-operativita-e-casi-pratici/.

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