La Centrale d’Allarme Interbancaria, la revoca di sistema e la responsabilità  solidale della banca

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

7 giugno 2011

La Centrale d’Allarme Interbancaria e la revoca di sistema

La Legge n. 386/1990 ha istituito presso la Banca d’Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (art. 10 bis): la c.d. Centrale d’Allarme Interbancaria.

L’iscrizione nella Centrale d’Allarme del nominativo del traente di assegni senza autorizzazione o provvista è effettuata dal trattario :

a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento (l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo però se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione contenente il preavviso di revoca).

Con l’iscrizione nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria tutti gli istituti bancari che accedono al sistema centrale (attraverso le rispettive sezioni remote indicate dall’art. 13 del D.M. n. 458/2001 e con gli accordi di cui agli artt. 11 e 12 del Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002) devono provvedere alla revoca di qualsiasi autorizzazione in essere con chi abbia emesso irregolarmente assegni senza autorizzazione o provvista ed hanno il divieto di concludere nuove convenzioni di assegno per il periodo di sei mesi, ed anche la proibizione di pagare gli assegni emessi nel periodo di interdizione, a prescindere dall’esistenza della provvista.

Nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria sono inseriti i seguenti dati:

a) generalità  dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalità  del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

Relativamente al soggetto passivo nei cui confronti opera la revoca di sistema derivante dall’iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria l’art. 9 Legge Assegno prevede che la stessa sia diretta al traente.

L’art. 5 del D.M. giustizia n. 458/2001 ha precisato che:

a) nel caso in cui è richiesta la firma congiunta nell’emissione dell’assegno il trattario è tenuto a trasmettere i dati di tutti coloro che hanno sottoscritto l’assegno;
b) nell’ipotesi di firma da parte del delegato di traenza il trattario deve trasmettere i dati relativi al soggetto delegante;
c) nel caso in cui l’assegno sia emesso in nome e per conto di un ente, anche privo di personalità  giuridica, il trattario è tenuto a trasmettere i dati dell’ente medesimo;
d) qualora il traente non sia identificabile il trattario non deve effettuare nessuna trasmissione di dati all’archivio.

In particolare, per l’ipotesi sub b), l’iscrizione dei dati relativi dovrà  avvenire sul nominativo del solo delegante, sempre che il delegato di traenza abbia agito nei limiti della procura conferitagli; in caso contrario, in caso di eccesso o assenza di procura, il trattario dovrà  iscrivere il nominativo del delegato senza od in eccesso di poteri.

È evidente quindi che il trattario dovrà  verificare innanzitutto se l’assegno sia stato sottoscritto con la spendita o meno della delega o rappresentanza sottostante, oppure se l’assegno sia stato tratto in prima persona (ovviamente, in tal caso, senza l’apposizione del timbro della società  o ente, altrimenti essendovi la spendita del nome del rappresentato). Caso frequente in ipotesi di traenza in nome e per conto di una persona fisica, in cui il rappresentante (delegato di traenza) sottoscrive l’assegno senza spendere la procura.
Il trattario dovrà  altresì trasmettere i dati relativi ai moduli di assegno non restituiti, dopo la revoca dell’autorizzazione ovvero dopo l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o provvista.

Il preavviso di revoca

In caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, l’art. 9 bis della Legge 386/1990 prevede che il trattario, prima di procedere alla revoca di sistema, invii obbligatoriamente al traente un preavviso.

Con il preavviso di revoca il trattario comunica al traente che, scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento del titolo – oltre gli interessi, una penale del 10% del valore facciale del titolo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente -, il suo nominativo sarà  iscritto nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria, prevista all’articolo 10-bis della Legge n. 386/1990, e che dalla stessa data gli sarà  revocata ogni autorizzazione (per l’intero sistema) ad emettere assegni.

Con la comunicazione il traente è invitato a restituire alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati, alla scadenza del sessantesimo giorno e sempre che non abbia effettuato il pagamento nel termine concessogli, i moduli di assegno ancora in suo possesso.

La comunicazione del preavviso di revoca deve essere effettuata presso il domicilio scelto dal traente all’atto della conclusione della convenzione di assegno, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

La tempestività  dell’avviso è ritenuta dalla legge essenziale, poiché è finalizzata a porre il traente nella condizione di intervenire e porre rimedio prima che la revoca abbia effetto.

Gli assegni emessi dal traente dopo il preavviso di revoca ma prima dell’iscrizione nell’archivio (quindi anteriormente alla revoca di sistema) devono essere pagati dal trattario, nei limiti della provvista eventualmente ricostituita (così si rileva a contrario dall’art. 9, 4° comma, della Legge n. 386/1990).
La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità  di eseguirla presso il domicilio eletto. Eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate dal cliente con una dichiarazione presentata direttamente alla banca o all’ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.

La responsabilità  solidale del trattario

Se la comunicazione non sia effettuata entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione del titolo al pagamento, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manchi o sia insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni (ora € 10.329.14) per ogni assegno.

La Legge n. 386/1990 ha quindi previsto una responsabilità  solidale del trattario (che si aggiunge a quella del traente) che omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio di cui all’articolo 10-bis della Legge n. 386/1990, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell’archivio.

È quindi obbligo delle banche e degli Uffici postali effettuare la consultazione dell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria prima di procedere alla consegna di carnet di assegni alla clientela. La consultazione nell’archivio è soggetta, per ragioni di sicurezza e futuro controllo, a registrazione, con indicazione del nominativo consultato, del motivo e dell’esito della consultazione.

In particolare, la banca sarà  responsabile anche nell’ipotesi in cui il ritardo o l’omissione dipenderà  dall’avere inviato il preavviso di revoca ad un domicilio errato o diverso rispetto a quello indicato dal cliente, oppure per averlo inviato oltre i termini di Legge.

In una recente sentenza il Giudice di pace di Chiavari (sentenza n. 359 del 29 aprile 2010) ha affermato che “in caso di emissione di un assegno in difetto di provvista (“a vuoto”), l’istituto di credito (sia esso una Banca o Poste Italiane S.p.A.) è tenuto ad iscrivere il nominativo del traente nell’archivio della Centrale Allarme Interbancaria per rendere noto il pagatore inaffidabile e inibirgli per sei mesi la possibilità  di emettere altri assegni (art. 2); ove ciò non avvenga, l’istituto di credito è obbligato a pagare tutti gli assegni che vengano emessi successivamente al primo in difetto di provvista, oltre a subire la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per non aver, nell’esercizio della sua funzione di natura pubblicistica, diligentemente vigilato e, quindi, non aver garantito la sicurezza e la fiducia degli utenti finali nella circolazione degli assegni, (oltre alle spese processuali)”.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La Centrale d’Allarme Interbancaria, la revoca di sistema e la responsabilità  solidale della banca”, Magistra Banca e Finanza, 7 giugno 2011, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-centrale-dallarme-interbancaria-la-revoca-di-sistema-e-la-responsabilita-solidale-della-banca/.

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Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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