La Centrale dei rischi e l’archivio per i “piccoli rischi”. La c.d. Centrale associativa. La responsabilità  della banca per l’erronea comunicazione

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Di Maura Castiglioni, Avvocato
25 settembre 2000

La Centrale dei rischi – istituita con delibera 16 maggio 1962 dal CICR (Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, cui sono demandate le funzioni di indirizzo politico e di alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio) – è un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari svolto dalla Banca d’Italia che consente, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle banche sui rischi dei propri clienti, agli istituti di credito di conoscere le eventuali posizioni debitorie che i clienti abbiano verso altre banche.

Queste ultime hanno infatti l’obbligo di segnalare alla Centrale oltre che le posizioni “in sofferenza” dei clienti, anche tutti gli affidamenti che abbiano superato la soglia di un certo limite, creando quindi un potenziale rischio di indebitamento in capo al cliente e questo perché è necessario dare garanzie di stabilità  al sistema, nell’interesse dei risparmiatori.

L’obbligo di segnalazione, suddiviso in base a differenti tipi di operazione bancarie ed in forza di una presunta diversità  di rischio, sussiste a partire da £.150.000.000 per tutti i rischi diretti (fidi per cassa e per firma) e per i rischi indiretti (garanzie personali date per altri soggetti), qualunque sia il loro ammontare per i crediti in sofferenza.

Di recente è stato istituito – sempre con delibera del CICR – un ulteriore collaterale sistema centralizzato di rilevazione, gestito dalla Società  interbancaria per l’automazione (S.I.A.) S.p.A., relativamente ai rischi creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento sopra indicato e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza.

All’organismo di nuova istituzione dovranno quindi affluire le informazioni relative ad importi inferiori al limite di 150.000.000 e superiori ai 60.000.000, massimo previsto dalla legge per i cosiddetti “prestiti al consumo”.

Tali dati, così come per la Centrale dei Rischi, sono coperti dal segreto bancario.

Il servizio di informazioni offerto alle banche dalla Centrale dei rischi consente alle stesse di avere una conoscenza realistica dell’effettivo stato patrimoniale e capacità  economiche dei clienti, al fine di decidere su eventuali concessioni di affidamenti agli stessi. L’iscrizione alla Centrale dei rischi infatti non limita il potere decisionale delle banche nella concessione di nuovo credito, ma semplicemente assicura ad esse un flusso di informazione sulla clientela, cautelandole contro utenti economicamente deboli il cui rapporto tra indebitamento nel sistema e capacità  patrimoniale sia a rischio.

Tuttavia in origine la delibera istitutiva della Centrale dei rischi del 1962 vietava l’accesso ai dati della Centrale alle banche ed agli stessi clienti essendo sostanzialmente uno strumento di controllo da parte della Banca d’Italia. Solo con la successiva delibera del CICR datata 29 marzo 1994 si è stabilita la facoltà  di accedere ai dati della Centrale ed in particolare il punto 4 ha disposto che la Banca d’Italia, le altre banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del d. lgs. 385/93 (T.U.L.B.) “possono comunicare a terzi le informazioni registrate a loro nome secondo la procedura indicata dalla Centrale Rischi”.

Il cliente ora pertanto, con la facoltà  di accedere ai dati della Centrale, può venire a conoscenza di eventuali errori commessi dalla banca e relativi all’iscrizione della propria posizione debitoria, favorendo l’insorgere di controversie circa la pretesa responsabilità  della banca.

Difatti non è impossibile che l’istituto di credito nella segnalazione alla Centrale dei rischi commetta errori – facendo così sorgere la questione sulla responsabilità  dello stesso – comunicando ad esempio un affidamento del cliente per credito superiore a quello effettivamente concesso, o ancora segnalando un affidamento inesistente, o inserendo il credito in una categoria diversa da quella nella quale questo andrebbe inquadrato, o ancora infine segnalando un credito “in sofferenza” pur sussistendo la piena capacità  dell’accreditato di soddisfare gli obblighi assunti con il contratto di credito.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi va infatti evidenziato che secondo le istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi della Banca d’Italia, “le aziende di credito sono tenute ad imputare alla voce “sofferenze”, oltre ai crediti per cassa vantati verso clienti in stato di insolvenza per il cui recupero sono state iniziate azioni giudiziali”, anche i crediti per cassa “vantati dai clienti che versano in gravi e non transitorie difficoltà  economiche e finanziarie tali da consigliare, per il rientro dell’esposizione, l’inizio di atti di rigore, anche se ad essi si soprassieda per motivi particolari quali ad esempio l’eccessiva onerosità  dell’azione rispetto alle possibilità  di recupero, azioni stragiudiziali in corso con garanti o con l’affidato stesso, ecc.”.

Pertanto è evidente che l’obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi comporta, qualora non sia stata iniziata azione giudiziale in ipotesi di palese stato di insolvenza del debitore e per la quale è indubbio l’obbligo di segnalazione, un giudizio “discrezionale” ad opera della banca che deve saper valutare la posizione del soggetto che si trovi in uno stato di difficoltà  economica non transitorio e dal quale è presumibilmente impossibilitato ad uscire. Ne consegue che un errore di valutazione in questa ipotesi potrebbe portare la banca a segnalare quale “sofferenza” un credito che il debitore ha invece piena capacità  di soddisfare.

Ne deriva in questo caso un’ipotesi di responsabilità  della banca per erronea segnalazione, la quale così come nel caso di segnalazione abusiva (per l’intenzionalità  della comunicazione di dati non veritieri) obbliga secondo autorevole orientamento giurisprudenziale a risarcire i danni al cliente “a titolo di responsabilità  contrattuale, se la segnalazione è avvenuta nell’ambito di un rapporto negoziale tra le parti, o, altrimenti a titolo di responsabilità  extra contrattuale” (Trib. Cagliari 28/12/1995).

Va evidenziato infatti che una eventuale segnalazione alla Centrale dei rischi comporta sempre dei pregiudizi in danno del segnalato, i quali, nell’ipotesi di erronea segnalazione, appaiono assolutamente ingiustificati e danneggiano illegittimamente la posizione dell’indicato.

Infatti anche nel caso di iscrizione erronea (o abusiva se attuata dolosamente dalla banca) il soggetto segnalato subisce una limitazione all’accesso al credito, in quanto gli altri istituti di credito vengono scoraggiati dalla possibilità  di concedere eventuali affidamenti, proprio a seguito della attestata – attraverso la segnalazione alla Centrale dei Rischi – incapacità  di rimborso dello stesso. E ancora in alcuni casi l’iscrizione potrebbe provocare un vero e proprio stato di insolvenza del soggetto interessato, il quale potrebbe non essere più in grado di ottenere finanziamenti e nello stesso tempo potrebbe trovarsi costretto a fronteggiare situazioni debitorie derivate dall’improvviso recesso – a seguito dello stato di indebitamento segnalato presso la Centrale – di altre banche da precedenti finanziamenti concessi.

Ne deriva che tali situazioni, legittime in ipotesi di reale insolvenza del debitore, danneggiano ingiustamente il cliente se dovute ad errori o abusi e giustificano pertanto un risarcimento a vantaggio del soggetto interessato, attribuendo la relativa responsabilità  in capo alla banca.

Quanto sopra anche in ossequio alla Legge n. 675 del 1996, la quale all’art. 9 stabilisce appunto che “i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza”.

Infine le segnalazioni non veritiere potrebbero anche, in via del tutto estrema, danneggiare gli istituti creditizi, offrendo – proprio attraverso gli errori nelle registrazioni – un’immagine della situazione debitoria e dell’affidabilità  del soggetto segnalato non corrispondenti alla realtà  (Trib. Cagliari 28/12/1995).

Vedi anche: Foglio Informativo della Centrale dei Rischi, diffuso dalla Banca d’Italia


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La Centrale dei rischi e l’archivio per i “piccoli rischi”. La c.d. Centrale associativa. La responsabilità  della banca per l’erronea comunicazione”, Magistra Banca e Finanza, 25 settembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-centrale-dei-rischi-e-larchivio-per-i-piccoli-rischi-la-c-d-centrale-associativa-la-responsabilita-della-banca-per-lerronea-comunicazione/.

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