La Centrale dei Rischi: finalità , funzionamento e prospettive di sviluppo

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

La Centrale dei rischi (d’ora in poi CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie le informazioni fornite dagli intermediari bancari e finanziari sui rapporti di credito e/o garanzie con la loro clientela (c.d. “posizioni di rischio”)[1]. Istituito nel 1962, il sistema informativo della CR è stato interessato nel corso degli anni da numerose riforme che hanno ampliato significativamente la valenza informativa del servizio.

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi è disciplinato dal decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR dell’11 luglio 2012, n. 663 e dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in conformità  dello stesso[2]. La partecipazione alla CR è obbligatoria per le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio nazionale, nonché per gli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico di cui all’art. 106 del TUB, le società  di cartolarizzazione dei crediti e le società  cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie ex lege 130/1999, gli OICR che investono in crediti e la Cassa depositi e prestiti.

La CR ha l’obiettivo di contribuire a: migliorare la capacità  di valutazione del merito creditizio della clientela e di gestione del rischio di credito; innalzare il livello di qualità  del credito erogato alla clientela; contenere il sovra-indebitamento; favorire l’accesso al credito per la clientela “meritevole”; rafforzare la stabilità  del sistema finanziario.

I dati CR sono utilizzati all’interno della Banca d’Italia nell’ambito delle attività  di vigilanza sul sistema bancario, di valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, di analisi e ricerca in campo economico e finanziario. Le informazioni CR sono utili agli intermediari poiché consentono di valutare meglio la situazione finanziaria dei richiedenti il fido, nonché ai clienti più affidabili per poter ottenere prestiti a condizioni maggiormente vantaggiose.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a segnalare mensilmente alla Banca d’Italia le informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela di ammontare pari o superiore ai limiti di censimento via via fissati dall’Istituto (attualmente, crediti per cassa e di firma e garanzie ricevute per importi pari o superiori a 30.000 euro e crediti in sofferenza di qualunque importo[3]). La Banca d’Italia, a sua volta, fornisce con analoga periodicità  agli intermediari le informazioni sull’esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati, nonché informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

I dati segnalati alla CR hanno carattere riservato e gli intermediari partecipanti possono utilizzarli solo per finalità  connesse con l’assunzione e la gestione dei rischi. Chi vuole conoscere la propria posizione debitoria nei confronti del sistema bancario può rivolgersi direttamente alle Filiali della Banca d’Italia e, qualora riscontri errori e/o inesattezze nelle segnalazioni, può chiedere all’intermediario la correzione.

Nel 2011 è stato varato dalla BCE, in collaborazione con le banche centrali nazionali (BCN) dei paesi aderenti alla moneta unica e di alcuni paesi non appartenenti all’area dell’euro, il progetto AnaCredit (ANAlytical CREDIT data sets), con l’obiettivo di costituire una banca dati sui finanziamenti concessi dal sistema bancario dell’eurozona.

Il 18 maggio 2016 la BCE ha approvato il Regolamento UE/2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito, che recepisce con modifiche la versione già  approvata “in linea di principio” dal Governing Council nel 2015. Sulla base di tale normativa, le BCN dell’area dell’euro raccoglieranno dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni, armonizzate e granulari, su finanziamenti e garanzie riferite alle controparti identificate come persone giuridiche.

Le nuove informazioni confluiranno in un archivio europeo dei crediti e del rischio di credito che verrà  gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare nell’immediato le esigenze informative di funzioni istituzionali del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e, in futuro, le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del Single Supervisory Mechanism (SSM).

La data di avvio dei nuovi obblighi segnaletici è prevista per settembre 2018; tuttavia, la Banca d’Italia ha esercitato la discrezionalità  prevista dal Regolamento anticipando la raccolta delle nuove informazioni a partire da giugno 2018.

E’ bene sottolineare che il progetto AnaCredit non ha come obiettivo la creazione di una CR europea. Le BCN che gestiscono una Centrale dei rischi nazionale potranno utilizzare i dati AnaCredit per arricchire i flussi di ritorno e il servizio “di prima informazione”[4] destinati agli intermediari partecipanti.

Nel novembre scorso la Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento contenente le modifiche che intende apportare alla normativa che regola il funzionamento della CR, consentendo agli intermediari gestori di fondi pubblici di accedere, direttamente con modalità  automatiche, al servizio di prima informazione della CR, al fine di consultare la posizione di rischio delle imprese che chiedono il rilascio di garanzie pubbliche[5]. L’accesso diretto al servizio di prima informazione consentirebbe da un lato di semplificare le procedure attraverso cui i gestori di fondi pubblici concedono le garanzie e, dall’altro, di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese beneficiarie.

Come precisato, le modifiche proposte sono volte a consentire alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB, che già  partecipano alla CR e che gestiscono fondi pubblici diretti a favorire l’accesso al credito mediante la concessione di garanzie pubbliche ex artt. 47 e 110, comma 1, del TUB[6] di usufruire del servizio di prima informazione anche per la valutazione del merito creditizio dei beneficiari delle garanzie. A tal fine, è previsto che siano soddisfatte le condizioni di seguito indicate:

  • la disciplina del fondo pubblico prevede che la garanzia concessa dal fondo è assistita dalla garanzia dello Stato italiano o di un ente territoriale italiano;
  • il processo di concessione della garanzia è strutturato in modo tale da assicurare che la circolazione dei dati CR avviene esclusivamente all’interno dell’intermediario gestore del fondo, sia nella fase istruttoria sia nella fase deliberativa;
  • il trattamento dei dati CR a supporto dell’attività  di gestione del fondo pubblico è separato da quello relativo all’attività  creditizia ordinaria svolta dal gestore del fondo per proprio conto;
  • il gestore del fondo pubblico è dotato di sistemi e procedure in grado di tracciare qualsiasi accesso ai dati CR che avvenga in relazione all’attività  di gestione del fondo medesimo;
  • i requisiti di cui sopra sono specificatamente attestati da una specifica relazione redatta dalla funzione di compliance dell’intermediario, approvata dall’Organo amministrativo competente e trasmessa alla Banca d’Italia.

 

 

[1] In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi – denominati Sistemi di informazione creditizia (SIC) – di natura privata e non gestiti dalla Banca d’Italia (ad esempio, CRIF). Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità  e puntualità  nei pagamenti”, emanato ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 196/2003 (Testo unico sulla privacy).

[2] Circolare n. 139 dell’11.2.1991 (Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari).

[3] Si rammenta che un prestito è classificato in sofferenza quando la banca ritiene che l’incapacità  del cliente di saldare il debito sia irreversibile, anche se ciò non è stato accertato in sede giudiziaria.

[4] Con tale servizio gli intermediari possono chiedere, dietro pagamento di un corrispettivo, di conoscere la posizione globale di rischio di potenziali nuovi clienti, con una profondità  storica di 36 mesi per le imprese, le famiglie produttivi, le pubbliche amministrazioni e le associazioni; 24 mesi per le famiglie consumatrici. Gli intermediari possono avanzare richieste “di prima informazione” di primo e secondo livello. Nelle risposte alle richieste di primo livello figura la “posizione globale di rischio” del soggetto richiesto nei confronti degli intermediari partecipanti e le informazioni anagrafiche dei soggetti cointestatari. Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle cointestazioni e le informazioni anagrafiche e la “posizione globale di rischio” dei soggetti garantiti e dei soggetti collegati al nominativo richiesto.

[5] Il documento di consultazione non è accompagnato da un’analisi d’impatto regolamentare, poiché l’intervento normativo non comporta costi addizionali per i partecipanti al servizio centralizzato dei rischi e comporta benefici per le imprese registrate negli archivi della CR.

[6] In base all’art. 47, commi 1 e 2, tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi rientrino tra le attività  che le banche possono svolgere in via ordinaria e siano regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente; il contratto indica criteri e modalità  idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività  svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all’assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità . In base all’art. 110, comma 1, si applicano agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB le disposizioni contenute nell’art. 47.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “La Centrale dei Rischi: finalità , funzionamento e prospettive di sviluppo”, Magistra Banca e Finanza, 29 novembre 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-centrale-dei-rischi-finalita-funzionamento-e-prospettive-di-sviluppo/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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