Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

19 Maggio 2003 In Diritto bancario

La Centrale dei Rischi. Il servizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d’Italia

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

Di Maurizio Tidona, Avvocato
19 maggio 2003

La funzione della Centrale dei Rischi è quella di creare un sistema informativo che accentri le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti del sistema bancario, perseguendo l’obiettivo di controllare in modo puntuale la gestione del rischio del credito ed accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso, impedendo ai singoli intermediari nei fatti di procedere a nuove concessioni di credito a chi sia segnalato in archivio unico.

Dunque la raccolta delle segnalazioni di crediti bancari in sofferenza e la conseguente comunicazione delle segnalazioni agli istituti bancari sono finalizzate a consentire a questi ultimi la valutazione della solvibilità dei richiedenti il credito e, in definitiva, alla difesa del complesso dei risparmiatori, tutelando pertanto un interesse pubblico.

La segnalazione presso la Centrale dei Rischi sacrifica certamente il diritto dell’imprenditore all’immagine ed alla reputazione in favore della preminente realizzazione dell’interesse pubblico citato. E’ però evidente che tale sacrificio del diritto, a fronte dell’interesse pubblico, è giustificato soltanto dalla effettiva posizione di “sofferenza” del credito, in mancanza della quale, la segnalazione effettuata da un istituto bancario alla Centrale dei rischi è illegittima e lesiva del diritto dell’imprenditore all’immagine e alla reputazione (Trib. Savona, Procedimento cautelare n. 1139 del 03 aprile 2002, G.U. dott. Caneparo).

L’appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di “insolvenza”, ossia di “cronica” incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero in situazioni equiparabili (Trib. Brindisi, ord. del 26 settembre 2000).

La lesione arrecata in mancanza dei menzionati presupposti costituisce una illegittima segnalazione ed è certamente di notevole gravità, perché consiste nell’esclusione del segnalato dal credito bancario o comunque nella difficoltà (rectius, impossibilità) di accedervi.

Per tali ragioni l’istituto bancario, prima ed al fine di effettuare la segnalazione, deve procedere con più attenta diligenza all’istruttoria per l’accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito, tanto più che procede a quella istruttoria unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l’imprenditore interessato (Trib. Savona, Procedimento cautelare n. 1139 del 03 aprile 2002, G.U. dott. Caneparo).

Ne consegue che la Banca, avendo l’obbligo di comportarsi secondo buona fede ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c., non deve procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, od in dubbio sui medesimi, né tantomeno, a segnalazioni abusive, e cioè intenzionalmente dirette a comunicare dati non veritieri riguardo ai propri clienti: ciò in considerazione dell’interesse del cliente a non subire segnalazioni che, oggettivamente, minano il suo futuro accesso al credito, azzerando addirittura quello pregresso, con conseguente danno patrimoniale, sotto il profilo della riduzione della possibilità di investimenti e del ridotto (rectius, annullato) accesso al credito (Trib. Brindisi, G.U. Lenoci, ord. del 26 settembre 2000).

La riduzione o persino l’impossibilità di accedere al sistema bancario comporta indubbiamente la riduzione della possibilità di guadagni futuri, con il rischio di arrivare anche ad una lesione del diritto – costituzionalmente garantito all’art. 41 della Costituzione – di iniziativa economica privata, che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario, l’accesso al quale, a seguito di una segnalazione presso la Centrale dei Rischi, potrebbe essere irrimediabilmente precluso (Trib. Brindisi, G.U. Lenoci, ord. del 26 settembre 2000; Trib. Savona, sent. dell’11 giugno 2002).

Difatti occorre in proposito precisare che le banche con certezza subiscono un condizionamento negativo (se non addirittura imposto) qualora dall’informativa dovesse emergere l’esistenza di una posizione segnalata “in sofferenza”; in tale atteggiamento si riflette infatti la generale riluttanza (legittima in astratto) degli operatori a concedere credito a soggetti la cui situazione patrimoniale, in certi ambienti economici, sia stata valutata come inaffidabile e precaria (Trib. Cagliari, ord. del 25 ottobre 2000).

Pertanto, nella prospettiva degli operatori aderenti al sistema bancario, l’informazione erronea si rivela fuorviante, in quanto destinata a falsare i criteri di valutazione che vengono applicati in sede di esame delle domande di finanziamento ed affidamento.

La responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi sembra potersi ricondurre nell’ambito di una responsabilità da false informazioni, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (Cass. civ. sent. n. 7154/92; Cass. civ. sent. n. 94/84). Quanto sopra anche in ossequio alla Legge n. 675 del 1996, la quale all’art. 9 stabilisce appunto che “i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza”.

La responsabilità della Banca per i danni derivanti da una illegittima segnalazione poggia altresì sul rilievo che, dati i mezzi di cui dispone, ed in ragione della sua posizione di contraente “forte”, alla Banca compete un livello di diligenza piuttosto elevato nel valutare i presupposti della segnalazione. Non è infatti possibile prescindere dalla particolare attenzione prestata alla funzione pubblica esercitata dallo stesso istituto di credito e, in specie, dalla circostanza che la Centrale dei Rischi è stata costituita per il controllo dei rischi nelle operazioni di prestiti.

Il Tribunale di Milano (ord. 19 febbraio 2001) ha ritenuto che l’ipotesi di una illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi profili una responsabilità da informazioni inesatte, la quale si configura sia come una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., sia come una responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca ed utente. In particolare poi, per quanto concerne la diffusione di false informazioni, il Tribunale di Milano nell’indicato provvedimento ha così precisato: “In caso di violazione dell’obbligo di trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza si configura la risarcibilità (anche) dei danni non patrimoniali subiti dal soggetto cui i dati trattati si riferivano”.

D’altra parte la responsabilità degli istituti di credito per informazioni inesatte che abbiano portato ad una illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi, è facilmente desumibile anche dal Foglio Informativo della Centrale dei Rischi medesima, laddove al paragrafo 5.4, stabilisce che “i dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali compete pertanto la responsabilità circa la esattezza delle stesse”.

Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito ma anche alla lesione della reputazione personale e commerciale, pregiudicata da un’erronea segnalazione che certamente costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto, tanto più ove il discredito avvenga all’intero del sistema creditizio il quale fa fronte comune nella (di norma giustificata) difesa dagli insolventi o da chi è ritenuto tale anche da uno solo degli aderenti.

Difatti “la segnalazione di una “sofferenza” non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell’insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un’ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della reputazione imprenditoriale del segnalato. In tal caso è ipotizzabile una responsabilità dell’azienda di credito verso il cliente ingiustamente, e quindi antigiuridicamente, segnalato alla Centrale dei Rischi” (Trib. Bari, sez. I, G.U. dott. Cirillo, sent. del 22 dicembre 2000).

Si determina in questo caso un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4881 del 19/01/2001; Cass. civ. sent. n. 1103 del 05/11/1998). Tale orientamento è stato seguito dal Tribunale di Milano, che sul punto si è così pronunciato: “L’accertamento di una lesione della onorabilità della persona determina in re ipsa anche l’accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso” (Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2001).



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • Centrale dei Rischi. Foglio Informativo della Banca d’Italia sul servizio centralizzato di rilevazione dei rischi 9 Aprile 2001
  • Il risarcimento dei danni in favore del cliente per la violazione delle norme in ambito di servizio di consulenza in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione ordini 22 Giugno 2017
  • Sulle condizioni per l'appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia 25 Agosto 2003
  • La Centrale dei rischi e l’archivio per i “piccoli rischi”. La c.d. Centrale associativa. La responsabilità della banca per l’erronea comunicazione 25 Settembre 2000
  • Le precisazioni della Cassazione in tema di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia 29 Ottobre 2020
  • COMPLIANCE - CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA: Pubblicato in G.U. del 31 agosto 2018 il Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 2018 4 Settembre 2018

Cerca nella rivista:

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

FORUM LEGALE BANCARIO

Linee di Difesa del Credito della Banca

19 e 20 maggio 2021 – Incontro in Video-Conferenza

Argomenti:

Diritto bancario (724) Diritto Fallimentare e Crisi di impresa (52) Diritto finanziario (132) Notizie dalla Corte (123)

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Addebito da parte della banca alla clientela dei costi e compensi in caso di pignoramenti, sequestri e altri servizi occasionali resi dalla banca

    3 Marzo 2021
  • Superbonus 110% – La cessione alla banca del credito di imposta da Superbonus (Decreto Rilancio)

    28 Febbraio 2021
  • CASSAZIONE – Le modalità di ricalcolo in base ai BOT dei 12 mesi precedenti in ipotesi di nullità per omessa o insufficiente indicazione del tasso o altra condizione in un contratto bancario

    25 Febbraio 2021
  • Sul diritto alla rettifica dei saldi di conto corrente. Brevi riflessioni su Cass. n. 3858 del 15 febbraio 2021

    22 Febbraio 2021
  • Lo schema di Regolamento IVASS in materia di piani di risanamento e finanziamento

    19 Febbraio 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Studio Legale Tidona e Associati - Corso Europa 15 - 20122 Milano (Italy) - Tel. (+39) 02.2953.4819 - P.Iva 05300470969 - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi