Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

26 Giugno 2001 In Diritto bancario

La Centrale dei Rischi. L’errata segnalazione di una posizione inesistente o diversa e l’obbligo di risarcire il danno da parte dell’istituto segnalatore

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

Di Maura Castiglioni, Avvocato
25 giugno 2001

Vedi anche: La Centrale dei rischi e l’archivio per i “piccoli rischi”. La responsabilità della banca per l’erronea comunicazione.

Vedi anche in : Facsimile di istanza alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia al fine di conoscere eventuali posizioni debitorie iscritte a proprio carico da intermediari finanziari.

Il servizio di centralizzazione dei rischi è gestito dalla Banca d’Italia allo scopo primario di raccogliere informazioni relative alle caratteristiche delle posizioni debitorie degli affidati, nei confronti del sistema creditizio e di fornire alle istituzioni segnalanti una conoscenza realistica dell’effettivo stato patrimoniale e capacità economiche degli utenti, al fine di decidere su eventuali concessioni di affidamenti agli stessi.

Nell’ipotesi di erronea segnalazione – in quanto la posizione debitoria sia inesistente, o sia segnalato in “sofferenza” un credito che l’affidato ha piena capacità di soddisfare – ne deriva in capo al soggetto segnalante una responsabilità che lo obbliga a risarcire i danni al cliente “a titolo di responsabilità contrattuale, se la segnalazione è avvenuta nell’ambito di un rapporto negoziale tra le parti, o, altrimenti a titolo di responsabilità extra contrattuale” (Trib. Cagliari 28/11/1995 in Banca, borsa e finanza, 1997, II, 354).

Una erronea segnalazione costituisce sempre grave violazione del dovere di massima attenzione al quale sono tenuti – secondo le istruzioni della Banca d’Italia – gli intermediari. Si tratta di una tipica violazione degli obblighi di correttezza dettati dalla legge o dagli usi, nel solco di quelle cautele ritenute in via generale necessarie, per la stessa natura professionale dell’esercizio del credito, nel rispetto delle ragioni dell’utenza e delle altre aziende bancarie (Cass. civ. sent. n. 343 del 13/01/1993).

La responsabilità dell’istituto di credito nei confronti del cliente ingiustamente ed antigiuridicamente segnalato è facilmente desumibile anche dal Foglio Informativo della Centrale dei Rischi, diffuso dalla Banca d’Italia, laddove al paragrafo 5.4, pag. 4, stabilisce che “i dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali compete pertanto la responsabilità circa l’esattezza delle stesse”.

E ancora nel Foglio Informativo si stabilisce altresì l’obbligo degli intermediari segnalanti di inviare le relative rettifiche nel caso in cui si rilevino errori nelle segnalazioni di rischio.

Il comportamento dell’azienda di credito come condotta illegittima, è potenzialmente idoneo a pregiudicare, in modo irreparabile, la posizione del soggetto segnalato, soprattutto allorquando sia documentato il decisivo rilievo preclusivo dato, da altro istituto, alla presenza dell’errata segnalazione (Ordinanza Trib. Bari, 22/12/2000, Giudice dott. Ettore Cirillo).

Le conseguenze derivanti dalla segnalazione di una posizione debitoria non più esistente sono facilmente ravvisabili. Infatti l’iscrizione erronea è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un’ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in un indubitabile discredito commerciale ed in un conseguente danno alla reputazione commerciale (Ordinanza del Trib. Bari del 22/12/2000, Giudice dott. Ettore Cirillo).

Inoltre una erronea segnalazione comporta il rischio di una limitazione all’accesso del credito, nel momento in cui gli altri istituti vengono scoraggiati – rectius, impediti – dal concedere altri affidamenti, proprio a seguito della attestata – attraverso la segnalazione alla Centrale dei Rischi – seppure erronea, incapacità di rimborso. E ancora in casi estremi la illegittima segnalazione potrebbe condurre ad un vero e proprio stato di insolvenza del soggetto interessato, qualora oltre alla mancata concessione di nuovi finanziamenti, gli venissero revocati – o comunque ridotti – quelli già in essere.

Difatti una segnalazione – a maggior ragione qualora la stessa sia erronea – determina una notevole lesione al nome commerciale del soggetto segnalato e conseguentemente lede l’affidabilità riposta nell’individuo dai singoli istituti di credito, i quali sono spesso indotti a ridurre i finanziamenti in essere.

Una situazione di illegittima ed erronea segnalazione danneggia pertanto ingiustamente il cliente in quanto dovuta ad errori o abusi e giustifica un risarcimento a vantaggio del soggetto interessato per la responsabilità in capo all’ente segnalante.

Quanto sopra anche in ossequio alla Legge n. 675 del 1996, la quale all’art. 9 stabilisce appunto che “i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza”.

Vedi anche: Foglio Informativo della Centrale dei Rischi, diffuso dalla Banca d’Italia.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • Errata segnalazione alla Centrale dei rischi 1 Gennaio 2001
  • ABF – La banca che non verifica la regolarità del titolo e lo negozia deve risarcire il cliente per la sanzione applicata in conseguenza della segnalazione antiriciclaggio 4 Agosto 2020
  • Se la banca non assolve all'obbligo informativo sugli investimenti risponde del danno a prescindere dalla propensione dell'investitore ad investimenti rischiosi 1 Ottobre 2020
  • Della differente "posizione" dell'esecutore testamentario e del legatario e della legittimazione di quest'ultimo alla richiesta documentale ex art. 119 Tub 6 Febbraio 2020
  • Notizie dalla Corte - Le conseguenze dell'errata indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) in un mutuo 12 Settembre 2018
  • La segnalazione alla Centrale dei Rischi alla luce dei nuovi parametri bancari di Basilea 2 16 Maggio 2005

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

Cerca nella rivista:

Il Cerca Parole del Bancario

Il Cerca Parole del Bancario

Argomenti:

Diritto bancario Diritto Fallimentare e Crisi di impresa Diritto finanziario Notizie dalla Corte

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • CASSAZIONE – Il “mutuo” destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria non è un “mutuo” e non è pertanto consentita alla banca l’insinuazione al passivo fallimentare

    28 Gennaio 2021
  • La difformità tra spese e condizioni pattuite in contratto con quanto indicato nei fogli informativi esposti al pubblico

    27 Gennaio 2021
  • Le disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche in consultazione pubblica

    25 Gennaio 2021
  • Brevi note sulle misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 – D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”)

    21 Gennaio 2021
  • Cessione massiva del credito e garanzia dei confidi: spunti e riflessioni (anche) sulla base della sentenza della Cassazione n. 5598 del 28 febbraio 2020

    21 Gennaio 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Newsletter:

Studio Legale Tidona - Newsletters di Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Studio Legale Tidona e Associati - Corso Europa 15 - 20122 Milano (Italy) - Tel. (+39) 02.2953.4819 - P.Iva 05300470969 - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi