Di Maura Castiglioni, Avvocato
25 giugno 2001
Vedi anche: La Centrale dei rischi e l’archivio per i “piccoli rischi”. La responsabilità della banca per l’erronea comunicazione.
Vedi anche in : Facsimile di istanza alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia al fine di conoscere eventuali posizioni debitorie iscritte a proprio carico da intermediari finanziari.
Il servizio di centralizzazione dei rischi è gestito dalla Banca d’Italia allo scopo primario di raccogliere informazioni relative alle caratteristiche delle posizioni debitorie degli affidati, nei confronti del sistema creditizio e di fornire alle istituzioni segnalanti una conoscenza realistica dell’effettivo stato patrimoniale e capacità economiche degli utenti, al fine di decidere su eventuali concessioni di affidamenti agli stessi.
Nell’ipotesi di erronea segnalazione – in quanto la posizione debitoria sia inesistente, o sia segnalato in “sofferenza” un credito che l’affidato ha piena capacità di soddisfare – ne deriva in capo al soggetto segnalante una responsabilità che lo obbliga a risarcire i danni al cliente “a titolo di responsabilità contrattuale, se la segnalazione è avvenuta nell’ambito di un rapporto negoziale tra le parti, o, altrimenti a titolo di responsabilità extra contrattuale” (Trib. Cagliari 28/11/1995 in Banca, borsa e finanza, 1997, II, 354).
Una erronea segnalazione costituisce sempre grave violazione del dovere di massima attenzione al quale sono tenuti – secondo le istruzioni della Banca d’Italia – gli intermediari. Si tratta di una tipica violazione degli obblighi di correttezza dettati dalla legge o dagli usi, nel solco di quelle cautele ritenute in via generale necessarie, per la stessa natura professionale dell’esercizio del credito, nel rispetto delle ragioni dell’utenza e delle altre aziende bancarie (Cass. civ. sent. n. 343 del 13/01/1993).
La responsabilità dell’istituto di credito nei confronti del cliente ingiustamente ed antigiuridicamente segnalato è facilmente desumibile anche dal Foglio Informativo della Centrale dei Rischi, diffuso dalla Banca d’Italia, laddove al paragrafo 5.4, pag. 4, stabilisce che “i dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali compete pertanto la responsabilità circa l’esattezza delle stesse”.
E ancora nel Foglio Informativo si stabilisce altresì l’obbligo degli intermediari segnalanti di inviare le relative rettifiche nel caso in cui si rilevino errori nelle segnalazioni di rischio.
Il comportamento dell’azienda di credito come condotta illegittima, è potenzialmente idoneo a pregiudicare, in modo irreparabile, la posizione del soggetto segnalato, soprattutto allorquando sia documentato il decisivo rilievo preclusivo dato, da altro istituto, alla presenza dell’errata segnalazione (Ordinanza Trib. Bari, 22/12/2000, Giudice dott. Ettore Cirillo).
Le conseguenze derivanti dalla segnalazione di una posizione debitoria non più esistente sono facilmente ravvisabili. Infatti l’iscrizione erronea è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un’ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in un indubitabile discredito commerciale ed in un conseguente danno alla reputazione commerciale (Ordinanza del Trib. Bari del 22/12/2000, Giudice dott. Ettore Cirillo).
Inoltre una erronea segnalazione comporta il rischio di una limitazione all’accesso del credito, nel momento in cui gli altri istituti vengono scoraggiati – rectius, impediti – dal concedere altri affidamenti, proprio a seguito della attestata – attraverso la segnalazione alla Centrale dei Rischi – seppure erronea, incapacità di rimborso. E ancora in casi estremi la illegittima segnalazione potrebbe condurre ad un vero e proprio stato di insolvenza del soggetto interessato, qualora oltre alla mancata concessione di nuovi finanziamenti, gli venissero revocati – o comunque ridotti – quelli già in essere.
Difatti una segnalazione – a maggior ragione qualora la stessa sia erronea – determina una notevole lesione al nome commerciale del soggetto segnalato e conseguentemente lede l’affidabilità riposta nell’individuo dai singoli istituti di credito, i quali sono spesso indotti a ridurre i finanziamenti in essere.
Una situazione di illegittima ed erronea segnalazione danneggia pertanto ingiustamente il cliente in quanto dovuta ad errori o abusi e giustifica un risarcimento a vantaggio del soggetto interessato per la responsabilità in capo all’ente segnalante.
Quanto sopra anche in ossequio alla Legge n. 675 del 1996, la quale all’art. 9 stabilisce appunto che “i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza”.
Vedi anche: Foglio Informativo della Centrale dei Rischi, diffuso dalla Banca d’Italia.
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