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6 Novembre 2006 In Diritto bancario Tidona

La Centrale dei Rischi

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© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.

Di Elena Aida Mangiacasale

6 novembre 2006
Istituita con delibera del CICR del 16/05/1962, la Centrale Rischi e’ un sistema informativo che accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti per la successiva restituzione agli intermediari stessi della posizione globale di rischio dei rispettivi clienti verso il sistema.

Partecipano al servizio centralizzato dei rischi:

– Le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del T.U.
– Gli intermediari finanziari iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli articoli 64 e 107 del T.U. i quali- ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 10/08/1953 [1]- esercitano in maniera esclusiva o prevalente l’attivita’ di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall’art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 06/07/1994 (l’attivita’ di finanziamento si considera prevalente quando rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell’attivo).

La Banca d’Italia, tramite la Centrale Rischi, fornisce agli intermediari segnalanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio delle clientela e per la gestione del rischio di credito.

L’obiettivo e’, ovviamente, quello di contribuire a migliorare la qualita’ degli impieghi degli intermediari partecipanti ed, in ultima analisi, ad accrescere la stabilita’ del sistema creditizio e finanziario.

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione con gli altri Stati membri dell’Unione Europea, la Banca d’Italia ha sottoscritto un Memorandum of Understanding[2] per lo scambio di informazioni tra le centrali dei rischi pubbliche europee.

Il sistema informativo della Centrale Rischi è fondato sull’obbligo, posto a carico degli intermediari partecipanti, di comunicare mensilmente alla Banca d’Italia i rapporti di credito in essere nei confronti di ciascun cliente, di importo pari o superiore ai limiti di censimento, ovvero:

– la somma dell’accordato ovvero quella dell’utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è di importo pari o superiore a 75.000 €;
– il valore delle garanzie complessivamente ricevute dall’intermediario è di importo pari o superiore a 75.000 €;
– il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 75.000 €;
– la posizione del cliente è in sofferenza, per crediti di qualunque importo (peraltro, l’applicazione dei criteri di arrotondamento comporta che le posizioni di importo pari o inferiore a 250 € non devono essere segnalate);
– l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 75.000 €;
– il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 75.000 €;
– sono passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
– il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante è pari o superiore a 75.000 €;
– sono stati ceduti a terzi dall’intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo (salvo per quelli di importo pari o inferiore a 250 €).

I soggetti intestatari di posizioni di rischio, a seguito di segnalazione, sono censiti dalla Centrale Rischi in un archivio anagrafico ed identificati in modo univoco mediante l’assegnazione di un codice CR utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi relative.

Al fine di consentire agli intermediari una valutazione più completa del merito di credito della clientela vengono rilevate anche le forme di coobligazione, ovvero le relazioni di tipo giuridico tra più soggetti solidalmente responsabili nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Banca d’Italia restituisce, con la stessa periodicità, ad ogni intermediario il cd. “flusso di ritorno personalizzato”, con cui viene fornita la posizione globale di rischio a livello di sistema dei singoli clienti segnalati e dei soggetti collegati agli stessi con una delle forme di coobligazione previste. La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni degli intermediari che lo affidano. Tale aggregazione viene effettuata distintamente per ogni tipologia di importo, per ognuna delle categoria di censimento e per ciascun valore delle relative variabili di classificazione previsti dallo schema segnaletico. Il flusso di ritorno contiene, inoltre, le informazioni anagrafiche relative a ciascun soggetto segnalato, ai suoi coobligati ed ai soggetti allo stesso collegati nell’ambito di rapporti di garanzia e di cessione del credito. Sono altresì fornite, per ciascun nominativo segnalato, ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione ed il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l’altro, l’ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall’avvio di un’istruttoria propedeutica all’instaurazione di un rapporto di natura creditizia. Per ciascun soggetto segnalato, oltre alla posizione di rischio globale nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata la posizione di rischio globale nei confronti degli intermediari finanziari e del gruppo creditizio di appartenenza dell’intermediario segnalante.

Al flusso mensile nominativo si affianca il cd. “flusso di ritorno statistico”, anch’esso a periodicità mensile, con cui la Banca d’Italia invia ad ogni intermediario partecipante distribuzioni statistiche elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio. Il citato flusso offre informazioni sul mercato del credito sotto i profili della rischiosità, della concentrazione e della dimensione degli affidamenti e delle principali caratteristiche della clientela. Il flusso di ritorno statistico, unitamente alle pubblicazioni, hanno conosciuto un importante potenziamento negli ultimi anni a seguito dei vantaggi che apportano nella gestione del rischio creditizio. La pubblicazione, a partire dal 2000, dei tassi di “decadimento” e di “mortalità” dei finanziamenti, utili per la messa a punto dei sistemi di rating interno e dei modelli di portafoglio, è un esempio importante.

Ovviamente, le informazioni fornite dalla Centrale di rischi non hanno natura “ceritificativa” dei finanziamenti concessi dal sistema creditizio.

I dati registrati negli archivi della Centrale Rischi definiscono una situazione di indebitamento dei singoli soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva esposizione complessiva. Le peculiari modalita’ tecniche di svolgimento del servizio comportano, infatti, l’esclusione di alcune tipologie di intermediari dalla partecipazione alla Centrale Rischi e la fissazione di soglie minime di censimento al di sotto delle quali non sussiste alcun obbligo di segnalazione in capo agli intermediari partecipanti.

Considerato il carattere riservato dei dati personali censiti dalla Centrale dei rischi, l’utilizzo del servizio in questione è subordinato al rispetto del principio generale, in materia di tutela dei dati personali, della finalità: le richieste possono essere avanzate solo per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni , ovvero nei soli casi in cui l’informativa richiesta concorra a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale. In particolare, le richieste possono riguardare:

1. soggetti non ancora affidati, per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all’instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l’assunzione di un rischio;
2. soggetti già affidati, ma non segnalabili perché il rapporto di credito intrattenuto con l’intermediario è di importo inferiore ai limiti di censimento ovvero per altri motivi.

Il ricorso al servizio è altresì consentito nei confronti di nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, etc.) o di tipo economico (appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese) con i soggetti sopra indicati, purchè l’informazione che si richiede risulti oggettivamente strumentale rispetto ad una compiuta valutazione di questi ultimi.

Conformemente a quanto previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, il citato servizio è svolto a titolo oneroso per cui, a fronte della richiesta avanzata, gli intermediari versano un corrispettivo alla Banca d’Italia correlato ai costi sostenuti per la fornitura dello stesso.

Le Istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla Banca d’Italia menzionano espressamente il carattere riservato di tutte le informazioni acquisite dalla Centrale Rischi, consentendone l’utilizzo solo per le finalità connesse con l’assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni. Inoltre, in linea con la disciplina generale sul trattamento dei dati personali, garantiscono il diritto di accesso ai soggetti censiti sulle informazioni registrate a loro nome. Gli intermediari, su specifica richiesta, devono rendere nota al soggetto segnalato, o al suo rappresentante, la relativa posizione globale e parziale di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia, nonché i dati di rischio relativi alle cointestazioni di cui lo stesso risulti far parte.

Da quanto sin qui esposto risulta evidente che il sistema della Centrale Rischi è fondato su una stretta collaborazione fra intermediari e Banca d’Italia, per cui si registrano flussi informativi provenienti dagli uni e diretti verso l’altra e viceversa. E’ necessario che il sistema funzioni correttamente e che le informazioni in esso registrate risultino esatte e complete, specie in considerazione delle conseguenze negative che potrebbe determinare una segnalazione presso la Centrale Rischi in capo ad un soggetto erroneamente censito. Le informazioni registrate in tali archivi, infatti, possono qualificarsi ai sensi dell’art. 17, D.lgs. 196/2003 (per brevità TUP) come dati cd. semi-sensibili, ovvero dati diversi da quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato.

Una erronea segnalazione a sofferenza, ad esempio, danneggia fortemente la reputazione e dignità personale del soggetto interessato, incide negativamente sulle relazioni sociali e professionali, mina la possibilità per il cliente di accedere al credito bancario oltre a comportare la revoca di quello già concesso, con conseguente lesione del “diritto di impresa”.

Una segnalazione erronea presso la Centrale Rischi, ovvero effettuata al di fuori dei casi in cui è imposta dalla legge, produce effetti negativi in capo agli interessati, potendo pregiudicare seriamente la reputazione economica dell’imprenditore, la reputazione commerciale e il diritto all’immagine; inoltre, determina un’alterazione degli equilibri del mercato creditizio e imprenditoriale e, conseguentemente, del regime della libera concorrenza, poiché l’impossibilità di accedere al credito da parte di un’impresa avvantaggia automaticamente le altre che operano nel medesimo settore. In considerazione dei diversi interessi che potrebbero venir lesi da una diffusione di dati e notizie errati, la dottrina ha qualificato l’illecita segnalazione come fattispecie plurioffensiva.

Tenuto conto delle richiamate conseguenze negative, anche di ordine giuridico, che potrebbero derivare da un’erronea segnalazione presso la Centrale Rischi, agli intermediari partecipanti si richiede un alto senso di responsabilità oltre alla puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rigoroso rispetto dei termini segnaletici.

Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d’Italia, con particolare riguardo alle informazioni anagrafiche, ed a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete. Hanno altresì l’obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale Rischi. L’attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni ed ai flussi di ritorno periodici. In assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i dati registrati negli archivi della Centrale Rischi si considerano implicitamente confermati. Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale Rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l’osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione rimane a loro carico.

E’ evidente che la diligenza richiesta agli intermediari partecipanti nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione, comprensivo dell’attività di controllo ad essi richiesta, è riconducibile al disposto di cui all’art. 1176, comma II, cod. civ. La responsabilità dell’intermediario per aver trasmesso all’interno dell’intero sistema un dato difforme dalla realtà, può essere fonte di responsabilità non solo verso l’Organo di Vigilanza, ma anche verso i soggetti, intermediari e utenti, coinvolti nelle operazioni di credito.
La responsabilità civile dell’istituto creditizio per erronea segnalazione alla Centrale Rischi può essere considerata come “species riconducibile al genus” della responsabilità per false informazioni, poiché vi è la diffusione di informazioni non corrette. Sul punto merita menzione una pronuncia della Suprema Corte in cui si afferma la responsabilità civile per diffamazione colposa di chi diffonde notizie inesatte sulla solvibilità di un commerciante, provocandone il discredito. La medesima tutela deve essere riconosciuta anche ai privati, sebbene in tal caso non si parli di danno alla reputazione economica, ma di tutela dell’immagine e dell’onore.

Tenute in considerazione le conseguenze negative derivanti da una segnalazione errata, le Istruzioni della Banca d’Italia stabiliscono che “gli intermediari partecipanti devono porre la massima attenzione all’osservazione dei previsti termini di segnalazione, alla indicazione precisa e completa degli elementi anagrafici della clientela e alla corretta imputazione dei rischi”.

La responsabilità dell’intermediario segnalante emerge, dunque, nel momento in cui assume una condotta non conforme ai canoni di diligenza professionale, così come codificati nelle regole emanate dalla Banca d’Italia, nella valutazione dei presupposti per la segnalazione.

Tale condotta comporta l’obbligatorietà di un ristoro anche del danno non patrimoniale lamentato dall’individuo, sotto il profilo del danno morale.

A fronte della responsabilità degli intermediari partecipanti che, come abbiamo visto è triplice, in quanto si spiega sia nei confronti dell’Organo di Vigilanza, sia degli altri intermediari partecipanti sia, infine, del cliente, vige, per contro, un regime di assoluto esonero di responsabilità per la Banca d’Italia in merito alle segnalazioni erronee che le pervengono. Nella gestione della Centrale Rischi, infatti, l’Organo di Vigilanza è tenuto al coordinamento della raccolta dei dati ed alla comunicazione degli stessi dati al sistema creditizio e non già a svolgere alcuna attività istruttoria in relazione ai dati segnalati nella Centrale Rischi.



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