Di Maura Castiglioni, Avvocato
10 febbraio 2001
La cessione del credito – disciplinata agli artt. 1260 e segg. del codice civile – consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario), il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).
Con la cessione del credito pertanto il terzo cessionario si surroga nei diritti che il cedente vantava nei confronti del debitore. A differenza della cessione del contratto che opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa inerenti, la cessione del credito ha un effetto più limitato, dal momento che è circoscritta al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto.
A norma dell’art. 1260 c.c. non possono formare oggetto di trasferimento i crediti strettamente personali – tra cui quelli alimentari – o comunque quelli per i quali la legge stabilisca dei divieti.
Il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario, mentre non è richiesto – ai fini dell’efficacia dello stesso – il consenso del contraente ceduto.
Tale disposto codicistico è di facile giustificazione: è difatti irrilevante per il debitore dover adempiere il proprio debito a vantaggio di un soggetto piuttosto che di un altro, da qui l’assoluta inutilità di un suo consenso alla cessione; mentre per il cessionario la persona del debitore non è indifferente, essendo invece rilevante la sua solvibilità ai fini del soddisfacimento del credito acquisito. Ne discende la necessità del consenso del cessionario ai fini del perfezionamento del contratto.
Tuttavia l’art. 1264 c.c. subordina l’efficacia della cessione nei confronti del debitore alla sua accettazione o alla notificazione allo stesso – ad opera dei contraenti – dell’avvenuto trasferimento del credito. Ne consegue pertanto che se il debitore ceduto provvede al pagamento nei confronti del cedente dopo l’avvenuta notificazione o successivamente alla sua accettazione, non può ritenersi liberato ed il cessionario è pertanto legittimato ad agire nei suoi confronti per ottenere la prestazione dovuta.
Nell’ipotesi in cui un medesimo credito sia stato ceduto a più soggetti, prevale invece la cessione che sia stata notificata per prima al debitore o comunque quella che sia stata per prima accettata dallo stesso con atto di data certa.
La cessione del credito può avvenire tanto a titolo gratuito, quanto a titolo oneroso, in quest’ultima ipotesi tuttavia il cedente è tenuto a garantire al nuovo creditore cessionario l’esistenza del credito, mentre non è responsabile dell’eventuale inadempimento del debitore ceduto, a meno che non ne abbia espressamente assunto la garanzia, come accade nella cessione pro solvendo.
In forza dell’art. 1263 c.c., per effetto della cessione il credito viene trasferito al cessionario comprensivo di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi ed anche delle garanzie reali e personali.
Nell’ipotesi in cui il credito ceduto sia garantito da pegno, è vietato al cedente trasferire il possesso della cosa ricevuta in pegno senza il consenso del costituente, tuttavia qualora il pegno abbia ad oggetto azioni, il disposto di cui all’art. 1263 c.c. viene concordemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso di attribuire al creditore cessionario il diritto di voto, già spettante al cedente.
Qualora il credito ceduto sia garantito da ipoteca, l’art. 2843 c.c. impone che la trasmissione della garanzia reale a seguito della cessione debba essere annotata in margine all’iscrizione dell’ipoteca stessa ed a tal fine deve essere consegnata copia del titolo al conservatore. Tale annotazione – si ritiene a carico del cedente – ha valore costitutivo e pertanto il trasferimento dell’ipoteca non ha effetto fino a quando non si provveda all’annotazione medesima.
Successivamente, l’iscrizione può essere cancellata unicamente con il consenso dei titolari dei diritti indicati nella annotazione medesima. Solo nella fattispecie in cui la cessione del credito ipotecario non sia stata annotata, occorre per la cancellazione dell’ipoteca anche il consenso del cedente, il quale è tenuto a prestarlo solo dopo aver ottenuto l’assenso del creditore cessionario.
Infine, qualora il credito trasferito venga ceduto da una banca, la quale abbia preventivamente segnalato alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia la posizione “in sofferenza” del debitore ceduto, si ritiene onere dello stesso istituto di credito provvedere – prontamente alla avvenuta cessione – alla comunicazione alla medesima Centrale dei Rischi della estinzione della posizione indicata “in sofferenza”. Difatti, a seguito dell’avvenuta cessione, la banca non vanta più alcun diritto nei confronti del ceduto e conseguentemente non sussiste alcuna ragione di mantenere la segnalazione presso la Centrale dei Rischi, il cui obbligo grava unicamente nel caso in cui titolare del credito sia una banca o comunque un intermediario finanziario.
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