Del Prof. Roberto Caratozzolo
Professore Aggregato di Diritto dell’Economia – Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche – Università di Messina
Sommario:
1 – La gestione unitaria delle situazioni di crisi degli intermediari bancari cross-border. 2 – I principi di unità e di universalità. 3 – La disciplina le deroghe ai principi generali di unicità e di universalità. 4 – La necessità di una efficiente collaborazione tra autorità. 5 – Considerazioni finali.
1 – La gestione unitaria delle situazioni di crisi degli intermediari bancari cross-border
La necessità di individuare una disciplina omogenea capace di garantire una gestione unitaria delle crisi degli intermediari bancari ha influenzato, già da tempo, le scelte dei regolatori, europei e nazionali, impegnati nella ricerca di soluzioni appropriate per affrontare, gestire e risolvere, unitamente al rispetto delle esigenze di stabilità e di efficienza del mercato, l’emergere di anomalie e di criticità ed i connessi rischi. L’esigenza di perseguire tali obiettivi è particolarmente sentita nel caso di soggetti che operano cross-border, in quanto eventuali differenze disciplinari possono aggravare ulteriormente gli effetti esterni delle stesse, che gli ordinari meccanismi di vigilanza non sono riusciti a prevenire[1]. Tale orientamento, iniziato con il lungo e faticoso iter che ha portato all’emanazione della Direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi[2], negli anni più recenti ha raggiunto il suo culmine, anche a seguito degli effetti prodotti dalla crisi del 2007/08, con l’articolata produzione normativa volta alla costruzione dell’Unione Bancaria.
Del quadro appena tracciato fa parte integrante la Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD), attuata dai dd.lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015, che delinea un sistema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento omogeneo ed uniforme a livello europeo[3]. Il primo ha introdotto nel TUB le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all’interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce, alle modifiche apportate alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (analoghe norme sono state parallelamente inserite anche nel TUF con riferimento agli intermediari finanziari), mentre il secondo ha previsto la procedura di risoluzione delle banche, che si articola secondo una progressione di provvedimenti e di rimedi variamente dimensionati, finalizzati al ripristino dell’equilibrio patrimoniale necessario per un corretto svolgimento dell’attività bancaria, specificando i poteri e le funzioni riconosciute all’autorità di risoluzione nazionale e il ruolo e le funzioni svolte dal fondo di risoluzione nazionale[4].
In questo contesto, particolare attenzione è stata posta alla regolamentazione degli effetti transfrontalieri dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione adottati nei confronti di banche che operano in diversi Paesi europei, sia mediante succursali sia direttamente in forza del principio di libertà di prestazione dei servizi.
2 – I principi di unità e di universalità
Alla base del rinnovato sistema vengono posti, ai sensi dell’art. 95-bis TUB, i principi generali di unità e di universalità delle procedure di crisi, originariamente dettati dalla Direttiva 2001/24/CE e mantenuti dalla richiamata Direttiva BRRD, deputati a risolvere eventuali conflitti di giurisdizione tra diversi ordinamenti al fine di garantire uguaglianza di trattamento e protezione dei creditori e dei terzi all’interno dell’Unione Europea. In forza del primo, la competenza ad adottare e gestire i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie[5] spetta all’autorità del Paese d’origine in cui l’intermediario ha ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività riservata, secondo il ben noto principio dell’home country control. Per il secondo, invece, tutti i provvedimenti di risanamento o di liquidazione adottati dall’autorità competente hanno piena e diretta efficacia in tutti gli Stati membri ove la banca svolge la propria attività. L’adozione dei richiamati principi è volta a fornire sufficiente chiarezza e certezza in ordine ai meccanismi di individuazione della normativa applicabile alle procedure di crisi ed ai rapporti da esse coinvolti.
Ai sensi del primo comma dell’art. 95-bis TUB “i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine”; per il secondo comma, speculare alle previsioni del precedente, “i provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri”. Il sistema delineato è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi: a) l’attribuzione ad un’unica autorità nazionale della competenza per l’adozione e per la gestione delle misure di risanamento e di risoluzione della crisi, estesa anche a tutti i rapporti giuridici facenti capo all’intermediario, ad eccezione di ipotesi espressamente previste; b) l’adozione di un criterio di collegamento che determina la legge applicabile alle singole procedure (c.d. lex concursus); c) l’affermazione del principio del mutuo riconoscimento degli effetti di tali procedure nell’ambito di tutti gli Stati membri, in forza del quale i provvedimenti adottati dall’autorità competente hanno automatico effetto anche nei confronti di tutti i rapporti, beni, situazioni giuridiche facenti capo alla banca indipendentemente dal luogo in cui sono sorti o si sono sviluppati[6].
3 – La disciplina le deroghe ai principi generali di unicità e di universalità.
Ai principi richiamati di unicità e di universalità viene contrapposta una serie di eccezioni, elencate dall’art. 95-ter TUB in forza delle quali non viene applicata la legge dello Stato d’origine ma quella di Stati diversi ove l’intermediario esercita la propria attività o comunque è legato da determinati rapporti.
Rispetto al principio generale della lex concursus, vengono previsti criteri di collegamento alternativi fondati sulla natura dei rapporti coinvolti o su quella dei contratti esistenti, sul loro oggetto, sulla particolare attività svolta dalla banca ovvero su meccanismi procedurali. Le varie deroghe, tuttavia, non sono accomunate da una medesima ratio ma, al contrario, sono volte a realizzare esigenze di opportunità e di utilità distinte, intendendo migliorare la stabilità, l’efficienza del sistema e la tutela dei clienti.
La lettera a) del primo comma dell’art.95-ter stabilisce che gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sui contratti e sui rapporti di lavoro della banca, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile allo stesso contratto di lavoro.
In tale caso, il criterio generale è sostituito da quello della lex contractus, in forza di ragioni che vanno ricercate, probabilmente, nell’ambito del rilievo sociale riconosciuto ai rapporti in questione. La loro natura, infatti, richiede una tutela particolarmente pregnante, soprattutto nei confronti del lavoratore al quale va sempre garantita la possibilità di esercitare i medesimi diritti, cautele e strumenti previsti dalla normativa applicabile fin dal momento della conclusione del rapporto contrattuale. Peraltro, l’applicazione della lex contractus può assicurare una sostanziale parità di trattamento tra quanti prestano la loro attività in un medesimo sistema giuridico sebbene in favore di intermediari di diversa nazionalità ed indipendentemente dal regime loro applicabile[7].
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma si riferiscono ai diritti reali e di godimento su beni immobili o su beni mobili registrati, per i quali si applicherà, rispettivamente, la legge dello Stato in cui sono situati o quella dello Stato in cui si tiene il pubblico registro.
Anche la deroga di cui alla lettera d) adotta il medesimo criterio di cui alla precedente lettera c) con riferimento alla legge dello Stato in cui si trova il pubblico registro, il conto o il sistema di deposto accentrato in cui vengono iscritti i diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari, la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato. La norma fa riferimento all’esercizio dei diritti incorporati in strumenti finanziari dematerializzati, la cui circolazione è direttamente collegata a scritturazioni contabili, mentre non riguarda le condizioni di validità degli stessi e, in generale, le questioni inerenti al rapporto sottostante che rimangono, pertanto, sottoposti al criterio generale.
La ratio della deroga, che appare basarsi sullo stretto collegamento che lega l’esercizio dei diritti su tali beni e l’ordinamento nel quale vengono tenuti il registro, il conto o il deposito accentrato, può essere individuata nella necessità di garantire certezza in capo ai titolari di tali beni e regolarità delle negoziazioni ad essi relative, nonché di preservare l’integrità dei mercati regolamentati che operano secondo la legge di uno Stato membro, sui quali sono negoziati strumenti finanziari, mantenendo l’applicazione delle medesime regole anche in caso di apertura di una procedura di crisi in altro ordinamento.
Per il secondo comma lett. a), l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con quello dell’ente creditizio, o di sottoporlo ad un accordo di novazione o di netting, quando tali istituti siano consentiti dalla legge che ha regolamentato il rapporto negoziale tra banca e terzo, ivi comprese le disposizioni in tema di presupposti, operatività, efficacia. Si tratta di fattispecie convenzionali mediante le quali creditore e debitore modificano l’originario rapporto sul versante quantitativo, con una compensazione, ovvero su quello qualitativo, attraverso diverse modalità di novazione, diverse ed ulteriori da quelle legali disciplinate dalla lettera c) del terzo comma della medesima disposizione.
Per la lett. b) alle cessioni con patto di riacquisto e alle transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatti salvi gli effetti degli artt. 65 e 68 del d.lgs. 180/2015 nonché le disposizioni di cui al primo comma lett. d) relative all’esercizio di diritti su strumenti finanziari dematerializzati. La ratio di tale deroga va ricercata nella necessità di garantire la continuità delle negoziazioni di strumenti finanziari sui mercati regolamentati anche nel caso di crisi dell’intermediario, il cui Stato di origine sia diverso da quello in cui ha sede il mercato. Le transazioni effettuate nel contesto di un mercato regolamentato rimarranno disciplinate esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.
Il terzo comma regola i criteri di determinazione della legge applicabile agli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, attribuendo alla lex concursus la competenza a disciplinare le azioni di annullamento, di nullità, di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e, quindi, a prevedere presupposti, modalità, termini, procedure. L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione, tuttavia, non può pregiudicare a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine; b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine; c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.
Ulteriori deroghe alla lex concursus sono previste per le azioni di nullità, annullamento, inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. La necessità di garantire certezza giuridica a rapporti economici transfrontalieri, giustifica la deroga in esame, mantenendo la competenza dell’originaria lex contractus anche nelle more di vicende patologiche di una parte dello stesso.
Il quinto comma della medesima disposizione prevede una deroga processuale, riguardo le cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è spossessata, stabilendo la competenza in favore della legge dello Stato in cui la causa è pendente. La competenza della c.d. lex fori, applicabile ai giudizi di cognizione in ogni loro stato e grado, sostituisce integralmente quella del paese d’origine.
Il sesto comma prevede che le disposizioni di cui ai primi tre commi si applichino solo nei casi e nei modi ivi indicati. Si tratta di una espressa specificazione della natura eccezionale delle deroghe previste, che non possono trovare applicazione analogica in casi simili o materie analoghe. I criteri di collegamento alternativi e il conseguente radicamento della competenza in uno o in un altro sistema, pertanto, troveranno applicazione esclusivamente alle condizioni, ai rapporti, nei termini tassativamente individuati essendo, tra l’altro, norme di stretta interpretazione[8]. Esse, quindi, non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e di liquidazione, quali l’ammissione allo stato passivo o la liquidazione ed il riparto dell’attivo, che restano sottoposti alla disciplina dello Stato d’origine della banca.
4 – La necessità di una efficiente collaborazione tra autorità.
Indipendentemente dalla legge applicabile al caso specifico, e quindi senza tenere conto delle eventuali deroghe ai principi generali, appare chiaro come il quadro delineato dapprima dalla Direttiva 2001/24/UE e successivamente dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e dai connessi regolamenti attuativi, volto alla costituzione di un corpo armonizzato di regole per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, richiede una efficiente collaborazione di tutte le autorità coinvolte, che garantisca una immediata e diretta applicazione dei provvedimenti adottati nei singoli Stati membri e, conseguentemente, una piena attuazione dei principi che informano l’intera materia. Tale sistema, che non annulla le competenze delle singole autorità di vigilanza nazionali ma, al contrario, le enfatizza sul presupposto che la loro particolare posizione garantisce una vigilanza capillare ed effettiva sui singoli intermediari, è coordinato e sottoposto ad un’unica regia che necessita di una decisa cooperazione transfrontaliera tra le stesse[9]. Peraltro, anche la nuova architettura dell’ordinamento finanziario europeo, delineatasi a seguito dei numerosi interventi regolatori che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni, si fonda su un convinto consolidamento della cooperazione internazionale tra le autorità di supervisione, raggiunta anche mediante la prevista partecipazione dei nuovi organismi europei deputati alla vigilanza macro e micro prudenziale e delle autorità nazionali in un vasto sistema a rete, il c.d. European System of Financial Supervision, i cui partecipanti si vincolano a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, con ciò dando piena attuazione al principio di leale collaborazione dettato dal Trattato UE[10].
La collaborazione tra le autorità appartenenti a diversi ordinamenti giuridici poggia le proprie fondamenta su un adeguato flusso di informazioni che possano riuscire a evitare, o quantomeno a limitare al massimo, la propagazione di fenomeni di crisi che hanno colpito l’ente creditizio sottoposto ad specifiche misure.
In questo quadro generale il primo comma dell’art. 95-quater TUB pone in capo alla Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza e di risoluzione dello Stato membro d’origine, l’obbligo di informare le autorità di vigilanza e, qualora siano diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari che ospitano un intermediario creditizio italiano, nonché la Banca Centrale Europea, dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. Tale obbligo è subordinato, tuttavia, alle informazioni che la stessa Banca d’Italia deve fornire alle corrispondenti autorità comunitarie ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 180/2015, secondo il quale “1) Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 2) La Banca d’Italia, la Consob, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. 3) La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, nonché con le autorità di risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità dello Stato membro che ha fornito le informazioni. 4) Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione Europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con le autorità e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità di Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77”.
Non è previsto un termine perentorio entro cui fornire dette informazioni, potendo essere trasmesse prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo. Tale obbligo informativo non condiziona l’esercizio del potere di intervento della Banca d’Italia, la quale mantiene piena libertà in ordine alla valutazione circa l’opportunità e la tempistica, non potendosi configurare come una condizione di procedibilità del provvedimento da adottare[11].
L’elemento temporale è, pertanto, ininfluente ai fini della legittimità dell’adozione del provvedimento prescelto, potendo, eventualmente, rilevare solo qualora la Banca d’Italia dovesse essere chiamata a rispondere di una eventuale responsabilità per inadempimento o per ritardato adempimento. In tali ipotesi, si dovrebbe effettuare una valutazione di merito in ordine agli elementi specifici del singolo caso, per stabilire se la comunicazione doveva essere immediata e preventiva piuttosto che “ritardata” e successiva rispetto all’adozione del provvedimento.
Non è previsto alcun obbligo di forma circa le modalità di trasmissione dell’informazione, potendo avvenire con ogni mezzo, purché idoneo a fornire adeguata conoscenza al destinatario dell’informazione.
Oggetto dell’informazione è l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e l’indicazione dei connessi effetti. Saranno, inoltre, indicati i motivi e le ragioni che hanno giustificato la scelta del provvedimento, le modalità operative e gli effetti che lo stesso può avere sulla struttura, l’attività ed il mercato, anche straniero, in cui l’intermediario opera. Si presume che queste situazioni siano ampiamente conosciute dall’autorità del paese d’origine che ha rilasciato l’autorizzazione e che ha svolto la vigilanza sull’intermediario, potendo valutare adeguatamente le prospettive e i possibili effetti dell’applicazione della specifica misura. L’autorità del Paese ospitante deve conoscere tali elementi in quanto, in un quadro di cooperazione e di collaborazione, deve essere messa in grado di svolgere le funzioni ad essa inerenti in maniera efficiente e corretta.
Oltre gli obblighi informativi tra autorità diverse, vengono previste specifiche ed ulteriori modalità di collaborazione. Alla Banca d’Italia, infatti, quale autorità del Paese ospitante, vengono attribuite particolari prerogative riguardo il potere di richiedere all’autorità di vigilanza o di risoluzione del Paese d’origine ovvero alla Banca Centrale Europea, l’adozione di un provvedimento di risanamento, non anche di liquidazione, che reputi necessario. La maggiore estensione di tali poteri risulta per un verso dalla necessaria discrezionalità circa la valutazione dell’opportunità di determinate procedure di risanamento in Italia nei confronti di un intermediario comunitario e, dall’altro, dal successivo potere di sollecitazione dell’autorità competente per l’adozione dello stesso provvedimento. In questo caso la collaborazione risulta più profonda, poiché importa lo svolgimento di un puntuale controllo sulla succursale o sull’attività comunque prestata nel territorio nazionale dall’intermediario comunitario e l’assunzione di un giudizio sulla stessa, che si affianca alla vigilanza esercitata dall’autorità del paese d’origine in forza del principio generale dell’home country control. La valutazione in ordine all’adozione finale della misura richiesta rimane, comunque, di esclusiva competenza dell’autorità del Paese d’origine. In caso di inerzia o di non adeguato intervento da parte delle autorità home, la Banca d’Italia potrà esercitare i poteri attribuiti dall’art. 79 TUB, consistenti nella facoltà di adottare le misure di carattere straordinario e temporaneo, alle condizioni e nei termini espressamente richiesti.
5 – Considerazioni finali.
La crescente internazionalizzazione del settore finanziario e la stretta complementarietà dovuta alla progressiva integrazione tra mercati, prodotti e intermediari, ha richiesto una rivisitazione del sistema di vigilanza europeo, la cui architettura, a seguito dei diversi interventi regolatori ed ancora in corso di un definitivo assetto, prevede attualmente l’articolazione di poteri e di funzioni in capo a diverse autorità, centrali e nazionali, nuove o tradizionali. Rivelatasi insufficiente ed inadeguato il modello basato su una vigilanza armonizzata ripartita su base nazionale, si è ritenuto necessario promuovere un modello europeo pienamente integrato. Accanto ad un accentramento delle funzioni e, prima ancora, di scelte e di decisioni valevoli in tutta l’UE e basate su nuove regole e nuove istituzioni, è stata contemporaneamente mantenuta una certa ampiezza dei poteri decentrati in capo alle autorità nazionali, coordinando tuttavia la loro attività in modo da svolgere, sia nelle fasi fisiologiche che in quelle patologiche della vita di una banca, un’attività di vigilanza informata a principi e criteri uniformi ed omogenei.
Un sistema progressivamente integrato a livello internazionale, fondato su efficaci rapporti di coordinamento e di collaborazione tra le autorità di vigilanza dei diversi Paesi, permette al mercato stesso di svilupparsi, offrendo così maggiori possibilità di investimento o di finanziamento per famiglie, imprese e Stati, e assicura condizioni di parità competitiva tra gli intermediari e stabilità dei mercati. Per questi motivi, si intende delineare un quadro normativo unificato per il settore finanziario dell’UE, costituito da una serie di norme armonizzate, che tutte le istituzioni dell’UE devono attuare e rispettare al fine di eliminare le divergenze esistenti tra diversi ordinamenti, in maniera da contribuire ad un più efficace funzionamento del mercato unico. Il nuovo quadro normativo mantiene un certo grado di flessibilità per i singoli ordinamenti circa il recepimento e l’attivazione di strumenti, soprattutto macroprudenziali.
Sono state istituite le tre nuove autorità di vigilanza europee con competenze regolatorie, EBA, ESMA ed EIOPA, cui si affianca il CERS (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico) con funzionai macroprudenziali. Le citate autorità ed il Comitato, unitamente alle autorità di vigilanza nazionali competenti nei tre diversi settori del mercato finanziario ed alla BCE compongono il SEVIF (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria) la cui funzione è volta a garantire che le norme di settore vengano applicate in maniera omogenea ed adeguata a mantenere la fiducia e la stabilità del sistema ed una sufficiente protezione dei consumatori dei servizi finanziari. Tale nuova architettura ha consentito di realizzare un adeguato grado di integrazione dell’attività di regolazione e di supervisione finanziaria che ha soppiantato gli originari meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra autorità, risultati inidonei a realizzare un’uniforme applicazione del diritto dell’Unione ed un efficace esercizio delle funzioni di supervisione, soprattutto nei confronti di intermediari con operatività transazionale. Si è realizzato, così, un complesso composito, costituito da una struttura a rete, che si articola tra le autorità di controllo europee e quelle nazionali tra loro coordinate in virtù ed esecuzione del principio informatore di leale collaborazione, in cui alle nuove autorità europee viene assegnata la funzione di coordinare l’applicazione uniforme della disciplina comunitaria e garantire la piena cooperazione con le autorità domestiche[12].
Le medesime esigenze hanno informato il progetto di creazione dell’Unione Bancaria, la cui operatività interagisce con quella del Sevif, con l’idea, che percorre tutti i pilastri entro cui trova sviluppo, che solo una globale rivisitazione delle regole che disciplinano il mercato finanziario può ritenersi idonea ad avviare adeguate forme di risanamento degli intermediari.
In questa nuova dimensione assume nuovi connotati la presenza ed il mantenimento di un’efficiente collaborazione tra autorità diverse, necessaria ad assicurare, per un verso decisioni ed interventi coerenti e tendenzialmente uniformi che possano superare i limiti connessi alle tradizionali modalità di applicazione del principio dell’home country control e, per altro verso, una maggiore convergenza normativa che permette di limitare i fenomeni di arbitraggio regolamentare tra diversi paesi. L’efficienza di un apparato di vigilanza europeo unitario, ove operano diverse autorità, centrali e locali, con compiti e funzioni articolate dirette a sottoporre gli intermediari vigilati a principi e criteri tendenzialmente uniformi, anche in casi di situazioni di crisi più o meno gravi, richiede una concreta e corretta collaborazione tra le stesse, funzionale allo scambio di informazioni ed al raggiungimento degli scopi prefissati. Solo attraverso efficienti meccanismi di condivisione delle conoscenze in ordine all’andamento dell’operatività dei soggetti vigilati, alle eventuali anomalie o discrasie riscontrate e ai provvedimenti ritenuti opportuni, si può garantire quell’omogeneità di intervento e di trattamento necessaria alla realizzazione di un sistema armonizzato informato al mantenimento della stabilità finanziaria, alla tutela dei depositanti, all’efficienza del mercato ed all’integrità delle finanze pubbliche.
Note:
[1] In tal senso L.Di Brina, La crisi della banca e degli intermediari Finanziari, in Manuale di Diritto Bancario e Finanziario, a cura di F.Capriglione, Cedam, 2015; R.Costi, Tutela degli interessi e mercato finanziario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999.
[2] Per A. Antonucci, Diritto delle Banche, Giuffrè Editore, 2012, “la direttiva compie un’opzione decisa per la definizione di procedure ispirate a principi di unità e di universalità, attivate dalle autorità dello Stato membro d’origine secondo la propria legge nazionale, autorità su cui grava l’obbligo di informazione delle autorità dei paesi ospitanti”.
[3] Sul tema si veda B. Inzitari, BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. 180/2015), in Riv.Dir.Banc. apr.- giu. 2016.
[4] P. Bontempi, Diritto Bancario e Finanziario, Giuffrè 2019.
[5] Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) TUB le banche comunitarie sono le banche con sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia.
[6] A.M. Crapanzano, in Commento sub art. 95-bis TUB, in Commentario delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F.Capriglione, Cedam, 2018.
[7] In tal senso A.M. Crapanzano, Commento sub art.95-ter, Op.Cit.
[8] In tal senso E. Galanti, Attuazione della Direttiva CE sulle crisi bancarie e coordinamento tra legislazione di settore e normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in B.b.t.c., 2004, pag. 741 e ss.
[9] G. Lemme, Ad un anno dal Single Supervisory Mechanism: riflessioni per un primo bilancio, in R.T.D.E., n.3/2015, pag. 114 e ss.
[10] F. Ciraolo, Commento sub art. 6, in Commentario delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, Cedam, 2018.
[11] A. Minto, Commento sub art. 95-quater, in Commentario delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, Cedam, 2018.
[12] V. Troiano, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo, in Corso di Diritto Pubblico dell’Economia, a cura di M. Pellegrini, Cedam, 2016.
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