Di Maurizio Tidona, Avvocato
3 giugno 2002
Definizione:
La commissione di massimo scoperto è il compenso che la banca richiede a titolo di rimborso del costo della liquidità che essa sopporta per il sostenuto rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente medesimo.
Il calcolo della commissione di massimo scoperto non è eseguito in modo univoco dalle banche.
Di norma si riscontra:
– una applicazione c.d. “assoluta”: la commissione si calcola cioè sul massimo saldo Dare che risulta dalla staffa in ogni trimestre solare (o diverso periodo) indipendentemente dalla sua durata;
– una applicazione c.d. “relativa”: la commissione si calcola in tal caso sul massimo saldo Dare che risulta dalla staffa in ogni trimestre solare (o diverso periodo) a condizione che esso rientri in un periodo di scopertura ininterrotto di durata superiore a 10 giorni consecutivi (in base alla somma dei giorni di permanenza relativi ai suddetti saldi Dare);
– una applicazione c.d. “mista”: la commissione viene qui calcolata sul massimo saldo Dare risultante dalla staffa in ogni trimestre solare (o diverso periodo) a condizione che nello stesso periodo si sia verificato uno scoperto continuativo di durata superiore a 10 giorni consecutivi.
La misura minima d’uso della commissione è lo 0,125% per trimestre solare (o diverso periodo), con facoltà della banca di limitarla al 25% degli interessi Dare relativi al periodo in cui si riferisce.
Giurisprudenza recente:
La giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, sent. n. 8896 29-06-2002, G.U. Raineri) ha di recente affermato che la commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell’apertura di credito e indipendentemente dall’utilizzazione dell’apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l’utilizzazione dell’apertura di credito.
In particolare il tribunale ha affermato l’inammissibilità , in linea di principio, della inserzione automatica di un onere di siffatta portata attraverso la assimilazione ad una clausola d’uso.
Non apparirebbe infatti possibile la dilatazione del contenuto del contratto bancario a pattuizioni inespresse sulla base della disciplina della trasparenza bancaria e del Testo Unico Bancario, che escludono che il correntista possa essere obbligato a qualsivoglia onere che non sia specificamente indicato nel contratto (art. 117, quarto comma, Testo Unico Bancario); come pure – in conformità con la espressa esclusione di qualsiasi legittimità di un rinvio agli usi (art. 117 sesto comma) – sarebbe in radice esclusa qualsiasi possibilità di inserire nel contratto contenuti negoziali non espressamente pattuiti e derivanti al contrario da usi esterni al contratto.
Maurizio Tidona, “La commissione di massimo scoperto”, Magistra Banca e Finanza, 3 giugno 2002, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-commissione-di-massimo-scoperto/.
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