Di Maurizio Tidona, Avvocato
L’art. 1853 c.c. dispone che:
“Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
In forza di tale norma la banca può legittimamente estinguere il debito del cliente risultante in un rapporto o conto compensandolo con il credito del medesimo cliente risultante in altro rapporto o conto.
Il carattere legale della compensazione consente alla banca di non dovere chiedere alcuna autorizzazione al cliente prima di procedere all’estinzione autonoma del debito.
È controverso in giurisprudenza se la compensazione legale prevista dall’art. 1853 c.c., possa operare anche quando i rapporti e/o conti siano entrambi ancora in corso, come si è talora affermato (Cass., sez. 1^, 17 luglio 1997, n. 6558, m. 506086), ovvero presupponga invece che entrambi i rapporti e/o conti siano chiusi, come è stato ritenuto più di recente (Cass., sez. 1^, 3 maggio 2007, n. 10208, m. 597407).
È tuttavia certo che la compensazione ex art. 1853 c.c. esige almeno che il conto su cui è presente il saldo passivo (il debito verso la banca) sia chiuso e quindi sia esigibile, e nello stesso momento sia in corso un distinto rapporto o conto intestato allo stesso cliente con un saldo attivo, nel quale la posta passiva proveniente dal primo conto possa essere annotata (Cass. civ. n. 2801/2009, Cass., civ. n. 4735/1998).
Difatti, secondo quanto prevedono l’art. 1823 c.c., comma 1 e art. 1852 c.c., il contratto di conto corrente obbliga le parti solo all’annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse.
E l’art. 1853 c.c. ammette la possibilità di una compensazione, salvo patto contrario, solo tra i saldi, attivi e passivi, della pluralità di conti eventualmente esistenti tra la banca e il correntista. Ma il saldo di ciascun conto è solo il risultato delle annotazioni delle singole poste attive e passive di un rapporto unitario. E la sua annotazione come posta di un conto distinto presuppone non solo che sia in corso tra le stesse parti il conto nel quale l’annotazione debba essere effettuata, ma anche che il relativo credito sia esigibile. Infatti, se uno dei conti è assistito da apertura di credito, il credito della banca diventa esigibile, e quindi compensabile con i saldi attivi di altri conti dello stesso cliente, soltanto alla scadenza del termine o del preavviso previsti dall’art. 1845 c.c. (Cass., sez. 1^, 1 luglio 2008, n. 17954).
Poiché il contratto di conto corrente obbliga le parti soltanto all’annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse, la compensazione legale prevista dall’art. 1853 c.c. esige quindi quantomeno che il saldo passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta passiva proveniente dall’altro conto possa essere annotata.
In relazione alla comunicazione (successiva alla compensazione) che la banca deve inviare al cliente informandolo di avere eseguito la compensazione del saldo passivo di un conto o rapporto sul saldo attivo di un altro conto o rapporto intrattenuto, la giurisprudenza ha precisato che dovrà farsi riferimento al principio della buona fede nell’esecuzione del contratto.
In particolare, la contestazione del cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, ad esempio, dall’avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto alle conseguenze pregiudizievoli di legge) impone al giudice di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto, al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l’invio della comunicazione sia stato o meno tempestivo ovvero se l’eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell’obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell’operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall’altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni (Cass. civ. n. 18947/2005).
Maurizio Tidona, “Compensazione bancaria tra saldi attivi e passivi: autorizzazione del cliente e limiti”, Magistra Banca e Finanza, 22 febbraio 2013, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-compensazione-da-parte-della-banca-senza-necessita-di-autorizzazione-dei-saldi-attivi-e-passivi-di-piu-rapporti-o-conti-bancari-intestati-al-cliente-debitore/.
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