La competenza del foro del cliente-creditore nelle azioni restitutorie nei confronti della banca

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

 

ABSTRACT:

Il cliente, creditore della banca, che agisca in azione restitutoria nei confronti della banca può adire la banca avanti al proprio tribunale allorché richieda il pagamento di una determinata somma di denaro, quantificata nel suo ammontare, eventualmente anche determinata in una perizia di parte.

 

La competenza territoriale dell’organo designato a decidere una controversia è generalmente attribuita, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., al giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza, o il proprio domicilio.

Qualora il convenuto sia una persona giuridica, l’art. 19 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo in cui vi sia la sede della persona giuridica, o comunque uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

L’art. 20 c.p.c. prevede poi un criterio alternativo alla residenza o sede del convenuto, stabilendo difatti che per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

Pertanto chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, può quindi decidere se applicare i criteri di competenza di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. o il criterio di cui all’art. 20 c.p.c.

Nell’ipotesi in cui l’obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro, l’art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza.

Dunque se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 comma 3 c.c., può essere adito il giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore.

Il criterio di cui all’art. 1182 comma 3 c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato.

La giurisprudenza si è sempre espressa nel limitare il criterio di cui all’art. 1182 comma 3 c.c. alle sole obbligazioni che siano liquide ed esigibili e non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione.

Difatti il principio sancito dall’art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferirebbe esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l’ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo.

Laddove, invece, non vi sia un titolo giuridico convenzionale che abbia stabilito la misura del credito preteso, l’obbligazione dovrebbe essere adempiuta sempre al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182 comma 4 c.c. (ex multis: Cass. civ., sez. III, sent. n. 22326 del 24/10/2007; Tribunale di Modena, sez. II, sent. n. 21 del 13/01/2009; Cass. civ., sez. II, sent. n. 18375 del 31/08/2007).

La giurisprudenza di legittimità  si è però negli ultimi anni discostata da tale orientamento prevedendo la possibilità  che il criterio di cui all’art. 1182 comma 3 c.c. – e dunque la competenza territoriale del foro del creditore, e quindi anche del cliente bancario che agisca in azione restitutoria nei confronti della banca – sia applicabile in tutte le cause in cui sia stato richiesto il pagamento di una somma di denaro individuata, indipendentemente dalla eventuale complessità  nella determinazione del credito.

Così si è espressa la recente giurisprudenza:

“Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l’attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità  dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 10837 del 17/05/2011; conf: Cass. civ., sez. III, sent. n. 12455 del 21/05/2010; Cass. civ., sez. III, sent. n. 7674 del 13/04/2005).

Divien dunque irrilevante, in tale nuova interpretazione della giurisprudenza di legittimità , che per la determinazione dell’importo sia o meno necessaria un’indagine, fosse anche complessa, in quanto tale aspetto è relativo esclusivamente alla fase di merito del giudizio, che è certamente successiva rispetto alla preliminare eccezione di incompetenza del foro adito.

Pertanto, il cliente-creditore che agisca in azione restitutoria nei confronti della banca potrà  adire la stessa avanti al proprio tribunale allorché richieda il pagamento di una determinata somma di denaro, quantificata nel suo ammontare, eventualmente anche determinata in una perizia di parte.


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “La competenza del foro del cliente-creditore nelle azioni restitutorie nei confronti della banca”, Magistra Banca e Finanza, 13 giugno 2014, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-competenza-del-foro-del-cliente-creditore-nelle-azioni-restitutorie-nei-confronti-della-banca/.

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