Di Maurizio Tidona, Avvocato
La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli articoli 12–25-quinquies del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), è un istituto stragiudiziale e volontario, concepito per favorire il risanamento dell’impresa in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche non ancora sfociate in uno stato di crisi conclamata. Il suo accesso non comporta né il blocco dei rapporti bancari né il venir meno della capacità di agire dell’imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21, comma 1 CCII).
Tuttavia, il ruolo della banca nella gestione dei rapporti in costanza di procedura è tutt’altro che passivo. La banca è chiamata a un esercizio attivo, responsabile e documentabile della propria autonomia contrattuale, nel rispetto degli obblighi previsti dal CCII e delle regole di vigilanza prudenziale.
1. Continuità dei rapporti bancari: principio generale
L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che:
“La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito”.
Il legislatore ha dunque chiarito che la mera adesione alla procedura non può in alcun modo giustificare la revoca o il recesso da affidamenti, né la modifica in senso peggiorativo della valutazione creditizia.
I rapporti bancari pendenti devono proseguire, in linea di principio, anche a tutela della continuità dell’attività d’impresa.
2. Atti di straordinaria amministrazione e pagamenti in uscita
Nonostante la continuità dei rapporti, la banca deve distinguere tra operazioni ordinarie e straordinarie, poiché i pagamenti in uscita effettuati dal debitore possono essere soggetti a revocatoria se compiuti in contrasto con le indicazioni dell’esperto nominato (art. 24, comma 3 CCII). La norma dispone che:
“3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 22”.
Ne consegue che la banca è tenuta a una verifica preventiva della coerenza delle operazioni dispositive con le finalità della procedura. Ne consegue che è prudente considerare le movimentazioni in uscita come atti di straordinaria amministrazione, richiedendo evidenza dell’intervenuta comunicazione all’esperto.
3. Le condizioni per la revoca delle linee di credito
L’art. 16, comma 5, ultimo periodo, prevede che:
“L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta”.
Pertanto, la revoca è legittima solo se fondata su esigenze prudenziali effettive, debitamente motivate. In nessun caso è consentita una revoca automatica, pretestuosa o strumentale.
È onere della banca predisporre un’istruttoria che dimostri, sulla base di parametri oggettivi (deterioramento degli indici patrimoniali, assenza di prospettive di rientro, eccessiva incidenza dell’esposizione sul capitale), la necessità di sospendere o chiudere la linea concessa.
4. Rapporti giunti a naturale scadenza
È pacifico che le limitazioni imposte dagli artt. 16 e 18 CCII si riferiscano ai rapporti ancora pendenti. Nulla impedisce alla banca di non rinnovare una linea di credito giunta a scadenza naturale, purché tale decisione non venga adottata in modo strumentale o elusivo rispetto alle finalità della procedura. Anche in tal caso, è raccomandabile una comunicazione formale alla società debitrice e all’esperto, che specifichi le ragioni tecniche e contrattuali del mancato rinnovo.
5. Classificazione del credito e disciplina di vigilanza
La classificazione delle esposizioni creditizie deve avvenire, come stabilito sempre dall’art. 16, comma 5 CCII:
“tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata”.
Pertanto, una riclassificazione del credito in “inadempienza probabile” o “sofferenza” è ammissibile solo se giustificata dalla concreta valutazione del piano presentato dal debitore e comunque in conformità ai criteri previsti, ad esempio, dalla Circolare n. 272/2008 della Banca d’Italia (Matrice dei conti).
6. Comunicazione, trasparenza e tracciabilità
Ogni decisione rilevante assunta dalla banca nell’ambito della composizione negoziata deve essere comunicata in forma scritta (Tribunale di Verona, decreto 22 gennaio 2024), al fine di “cristallizzare le ragioni della decisione assunta” e assicurare la coerenza con i principi di trasparenza e correttezza.
Conclusioni
La composizione negoziata impone alla banca una gestione attenta, tecnicamente motivata e pienamente documentata. Non è sufficiente mantenere il rapporto per default, né è lecito interromperlo senza causa. La banca è chiamata a valutare, deliberare e formalizzare ogni decisione con piena coerenza rispetto al quadro normativo di riferimento e agli standard di vigilanza.
Nel contesto attuale, la possibile responsabilità della banca non deriva soltanto dalle scelte compiute, ma anche da eventuali carenze istruttorie o da una gestione non sufficientemente formalizzata. Operare con metodo significa proteggere il credito, contenere il rischio e agire in piena conformità con il quadro regolamentare.
Maurizio Tidona, “La composizione negoziata della crisi e i rapporti bancari: gestione prudente e doveri operativi per gli istituti di credito”, Magistra Banca e Finanza, 10 maggio 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-composizione-negoziata-della-crisi-e-i-rapporti-bancari-gestione-prudente-e-doveri-operativi-per-gli-istituti-di-credito/.
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