Di Maurizio Tidona, Avvocato
2 dicembre 2000
L’art. 1832 cod. civ. così recita: “L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per raccomandata”.
La nullità della clausola che faccia riferimento ad interessi stabiliti in base agli usi di piazza – interessi determinati solo per relazione al prime rate Abi, che la Cassazione ha tacciato quali illegittimi – non è sanata dalla mancata contestazione, da parte del correntista, dell’estratto conto nel quale gli siano stati addebitati interessi in misura superiore a quella legale (Tribunale Genova, 24 gennaio 1997; conf. Tribunale Genova 9 maggio 1989, Banca borsa tit. cred. 1991, II,198; Corte appello Milano 15 dicembre 1989, Banca borsa tit. cred. 1991, II,198).
Autorevole giurisprudenza ha ritenuto che “l’approvazione dell’estratto conto a norma dell’art. 1832 c.c. non impedisce di contestare la validità e l’efficacia del rapporto causale cui si riferiscono le singole annotazioni, neppure quando sia decorso il termine di decadenza per le impugnazioni del conto” (Tribunale Milano, 4 aprile 1996 Banca borsa tit. cred. 1997,II, 340) e pertanto neppure dopo che sia decorso il termine di sei mesi di cui all’art. 1832 c.c.
E ancora in tema di contratto di conto corrente l’approvazione dell’estratto conto a norma dell’art. 1832 c.c. non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti, e quindi l’impugnabilità della validità e dell’efficacia di titoli contrattuali che sono alla base degli accrediti e degli addebiti e che sono regolati dalle norme generali sui contratti (Cassazione civile sez. I, 11 settembre 1997, n. 8989 Giust. civ. Mass. 1997,1688; conf. Cassazione civile sez. I, 29 novembre 1994, n. 10185; Cassazione civile sez. I, 15 giugno 1995, n. 6736 Giust. civ. Mass. 1995,fasc. 6; Corte appello Milano 5 giugno 1990, Banca borsa tit. cred. 1992, II,690), soggiacendo dunque al termine prescrizionale ordinario.
Ne discende che le contestazioni relative alla nullità delle clausole con le quali è stato determinato un tasso di interesse che faccia riferimento agli usi, non possono essere considerate quali attinenti ad errori formali relativi alle singole partite dell’estratto conto, ma riguardano unicamente l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti – indicati nell’estratto conto – senza quindi che ne venga pregiudicata la relativa impugnabilità e validità dei rapporti contrattuali medesimi, entro comunque il termine di prescrizione decennale.
Difatti è stato sancito che “la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto bancario rende non più contestabili le singole partite iscritte, ma non la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano (nella specie, è’ escluso che l’approvazione del conto precluda la questione sull’esistenza di un atto scritto idoneo a giustificare l’addebito di interessi superiori alla misura legale)” (Tribunale Napoli, 22 aprile 1994 Gius 1995, 174 nota (CERIDONO).
La mancata contestazione dell’estratto conto non vale neppure – secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 12507 pubblicata l’11/11/1999 – a sanare l’invalidità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito a carico del cliente.
Maurizio Tidona, “La contestazione dell’estratto conto (per la capitalizzazione trimestrale o per l’indeterminatezza degli interessi) e’ sempre possibile, nel termine prescrizionale decennale, se l’invio da parte della banca non è avvenuto a mezzo di raccomandata”, Magistra Banca e Finanza, 1 dicembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-contestazione-dellestratto-conto-per-la-capitalizzazione-trimestrale-o-per-lindeterminatezza-degli-interessi-e-sempre-possibile-nel-termine-prescrizionale-decennale-se-l/.
Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.
