Di Maura Castiglioni, Avvocato
Il termine di prescrizione decennale della domanda di restituzione di importi indebitamente corrisposti alla banca (se tesi a ripristinare la provvista) decorre dalla chiusura del rapporto
Con sentenza n. 78 emessa il 2 aprile 2012 e pubblicata il 5 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell”˜articolo 2, comma 61, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
La norma, giudicata incostituzionale, così espressamente stabiliva: “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.
L’art. 2935 del codice civile prevede: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
L’art. 2, comma 61 del d. l. 225/2010, assurgendo a norma interpretativa dell’art. 2935 del codice civile e dunque spiegando efficacia retroattiva, stabiliva la decorrenza della prescrizione da ogni singola annotazione in rapporto di conto corrente, così non considerando la natura unitaria di tale rapporto, trattandosi difatti di un contratto che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
Tale natura unitaria avrebbe dovuto impedire di considerare ogni singola operazione quale momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale.
Secondo quanto difatti statuito dalla giurisprudenza maggioritaria, sino all’entrata in vigore della norma in questione, la prescrizione ordinaria per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate alle banche, proprio nella considerazione della unitarietà del rapporto di conto corrente, inizia a decorrere esattamente dalla definitiva chiusura del rapporto.
Soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall”˜istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione.
La norma in questione inoltre si poneva in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418 del 02 dicembre 2010, che, proprio al fine di definitivamente dirimere ogni questione in ordine al momento iniziale dal quale far decorrere il termine di prescrizione, aveva distinto tra pagamenti solutori – ossia avvenuti in ipotesi di rapporto di conto corrente non oggetto di affidamento e per scoperto del medesimo, o in presenza di superamento dell’affidamento concesso – per cui la prescrizione iniziava a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti ripristinatori – ossia tesi a reintegrare la provvista nei conti correnti oggetto di affidamento – per cui la prescrizione iniziava a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto.
L’art. 2, comma 61 del d. l. 225/2010, trascurando quanto deciso dalla Suprema Corte, aveva invece uniformato il computo del momento iniziale della prescrizione, senza distinguere tra pagamenti solutori o ripristinatori: la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di ogni singola annotazione in conto.
La Corte Costituzionale ha ora dichiarato la illegittimità di tale norma, che in particolare ha ritenuto in evidente contrasto con l’art. 3 e con l’art. 117 della Costituzione.
La Consulta ha premesso che: “Orbene, questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell”˜ordinamento la tutela privilegiata di cui all”˜art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006).
Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell”˜esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell”˜uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”.
Dunque è potere del legislatore emanare norme retroattive, entro determinati confini che tuttavia sono stati ampiamente superati con l’art. 2, comma 61 del d. l. 225/2010.
Così in particolare si è espressa la Corte Costituzionale: “Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull”˜art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d”˜interpretazione. Come sopra si è notato, quest”˜ultima pone una regola di carattere generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto (già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la ratio dell”˜istituto che postula l”˜inerzia del titolare del diritto stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l”˜accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie. La norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall”˜annotazione stessa”.
La Corte Costituzionale ha stabilito che il giorno in cui il diritto può essere fatto valere non coincide con il giorno dell’annotazione, ma con quello del pagamento effettivo: “Ma la ripetizione dell”˜indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all”˜atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata). Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all”˜annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell”˜art. 2935 cod. civ. Pertanto, la norma censurata, lungi dall”˜esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.
Anzi, l”˜efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l”˜arco temporale disponibile per l”˜esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all”˜entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.
Sussiste, dunque, la violazione dell”˜art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010)”.
La Corte Costituzionale ha inoltre ritenuto la norma di cui all’art. 2, comma 61 del d. l. 225/2010 in contrasto con l’art. 117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Così in particolare ha motivato sul punto: “La Corte europea dei diritti dell”˜uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall”˜art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all”˜ingerenza del potere legislativo nell”˜amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l”˜esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia). Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all”˜art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d”˜interesse generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell”˜ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012). Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d”˜interesse generale, idonei a giustificare l”˜effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall”˜art. 117, primo comma, Cost., in relazione all”˜art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Pertanto, deve essere dichiarata l”˜illegittimità costituzionale dell”˜art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione)”.
Con la sentenza n. 78 del 02 aprile 2012 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche della seconda parte dell’art. 2, comma 61 del d.l. n. 225 del 2010, laddove prevedeva: “In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”. Tale disposizione aveva dunque la finalità di rendere non ripetibili gli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La sentenza in esame ha dunque stabilito l’illegittimità costituzionale anche del secondo periodo dell’art. 2, comma 61 del d.l. n. 225 del 2010, così semplicemente statuendo sul punto: “La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte”.
In seguito alla dichiarata illegittimità costituzionale della norma sottoposta all’esame della Consulta, il momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alle banche, sarà quello di effettivo pagamento degli importi e non quello di ogni singola annotazione in rapporto. In particolare, secondo quanto già stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010: “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.
Quindi vi sarà un differente termine iniziale del decorso della prescrizione per gli indebiti pagamenti aventi efficacia solutoria e per quelli aventi natura ripristinatoria.
Per tali ultimi pagamenti – che si verificano in ipotesi in cui il correntista versi in rapporto importi atti a reintegrare la provvista concessagli a titolo di affidamento dalla banca – il termine iniziale decorrerà dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente. Solo in ipotesi di pagamenti aventi natura solutoria – configurabile nel caso di versamenti per scoperto di conto corrente o in ipotesi di superamento dell’ammontare dell’affidamento concesso dalla banca – il termine di prescrizione ordinaria decennale decorrerà dall’effettivo pagamento dell’importo di cui si chiede la ripetizione.
Maura Castiglioni, “La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità del decreto Milleproroghe sulla prescrizione nelle operazioni bancarie:”, Magistra Banca e Finanza, 11 aprile 2012, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-corte-costituzionale-dichiara-lillegittimita-del-decreto-milleproroghe-sulla-prescrizione-nelle-operazioni-bancarie/.
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