La crisi dell’impresa bancaria ed i sistemi di garanzia

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Il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Il fondo centrale di categoria delle casse rurali e artigiane

Di Maurizio Tidona, Avvocato
27 maggio 2001

La crisi dell’impresa bancaria

L’ordinamento bancario detta anche per la crisi dell’impresa bancaria una disciplina speciale diretta ad assicurare l’eliminazione dal mercato delle imprese insolventi senza pregiudicare la stabilità  del sistema bancario e la tutela del risparmio.
La crisi dell’impresa bancaria si differenzia comunque da quella delle altre imprese commerciali. Essa non si verifica solo allorché l’impresa si trovi nell’impossibilità  o nella difficoltà  di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte: il legislatore ha previsto difatti la sostituzione degli organi di gestione e la sottoposizione dell’impresa a procedura di tipo concorsuale anche nel caso in cui siano state commesse gravi irregolarità  nell’amministrazione, o violazioni delle norme di legge, dello statuto o delle istruzioni delle autorità  creditizie.
La particolarità  delle imprese bancarie – delle quali bisogna sempre controllare la stabilità  onde evitare reazioni a catena sia delle altre imprese bancarie che intrattengono rapporti di credito con la banca insolvente che degli stessi risparmiatori i quali in occasione di una grave crisi di liquidità  potrebbero decidere irrazionalmente di provvedere al ritiro dei depositi comunque esistenti – esclude che le stesse siano soggette alla procedura fallimentare, assoggettandole invece alla liquidazione coatta amministrativa (art. 24 Legge fallimentare), con una specifica disciplina del concordato preventivo delle imprese bancarie. Nell’ipotesi in cui lo stato d’insolvenza appaia reversibile si provvede invece all’amministrazione straordinaria.
L’estrema importanza che viene attribuita ad una corretta ed equilibrata gestione del sistema bancario ha indotto il nostro legislatore ad approntare numerosi meccanismi di controllo, come sicuramente sono le speciali procedure sopra accennate ed alle quali devono aggiungersi particolari sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti in tutti i Paesi membri della Comunità  europea.
I sistemi di garanzia sono sostanzialmente dei consorzi tra imprese bancarie che forniscono una tutela supplementare dei depositanti, provvedendo alla restituzione totale o parziale delle somme depositate presso banche associate insolventi.
Prima dell’emanazione della direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994, recepita nel nostro ordinamento con il d. lgs. n. 659 del 4 dicembre 1996, l’adesione delle banche ad un sistema di garanzia era del tutto facoltativa, anche se quasi tutte le banche italiane aderivano ai due sistemi operanti.
Il d. lgs. n. 659 del 1996 ha introdotto nel Testo Unico bancario una nuova sezione denominata “sistemi di garanzia dei depositi” la quale all’art. 96 prevede l’obbligo per le banche italiane di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi. Il comma 4 di tale articolo precisa che tali organismi hanno natura di diritto privato e che le risorse finanziarie per il perseguimento dei loro fini devono essere forniti dalle stesse banche aderenti.

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi

Al Fondo interbancario aderiscono tutte le banche, purché non presentino anomalie per quanto attiene al livello di rischiosità , ai coefficienti di solvibilità  e alla concentrazione dei rischi. Nell’ipotesi in cui tali indici assumano livelli elevati, anche in seguito all’adesione al Fondo, gli organi di gestione di quest’ultimo possono invitare la banca consorziata ad assumere provvedimenti adeguati, pena l’espulsione dal Fondo.
Il consorzio è finanziato con i versamenti effettuati dalle singole banche in proporzione al rischio che apporta al Fondo. Le imprese aderenti però versano annualmente soltanto le quote necessarie per il funzionamento della struttura organizzativa mentre il versamento delle quote per l’attività  di tutela nei confronti dei depositanti è subordinato ad una specifica richiesta del Comitato di gestione: l’entità  della somma che ciascuna banca è tenuta a fornire in quest’ultima ipotesi è determinata quando la banca aderisce al Fondo.
L’intervento del Fondo si articola in due diversi momenti:
– quando le banche consorziate sono poste in liquidazione coatta amministrativa concorre al pagamento dei depositi bancari e delle altre attività  assimilabili.
In passato il Fondo garantiva il rimborso integrale di tutti i depositi fino a 200 milioni e del 75% per i successivi 800 milioni. Al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria (che obbliga al rimborso integrale dei depositi fino a 20.000 ECU, circa 38 milioni) sono state apportate modifiche allo Statuto del Fondo, di fatto penalizzanti per i clienti delle banche operanti in Italia.
Attualmente il Fondo assicura “soltanto” il rimborso integrale dei primi 200 milioni per ciascun depositante (e non più per ciascun deposito), una copertura inferiore a quella precedentemente offerta, anche se superiore ai minimi imposti dalla Comunità .
– quando queste banche sono, invece, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria ed esistono prospettive di risanamento, il Fondo può procedere ad operazioni di sostegno finanziario.
Lo Statuto del Fondo prevede che esso operi in stretta collaborazione con la Banca d’Italia, che:
– deve approvare lo Statuto ed il regolamento del Fondo;
– autorizzare gli interventi dello stesso;
– partecipare con proprio rappresentante alle riunioni del Comitato di gestione del Fondo ed eventualmente chiederne anche la convocazione.

Il fondo centrale di categoria delle casse rurali e artigiane

Il secondo sistema di garanzia dei depositi operanti in Italia è quello che raccoglie le casse rurali e artigiane (ora banche di credito cooperativo) istituito nel 1978.
Si tratta di un organismo privo di soggettività  giuridica la cui situazione economica e contabile viene evidenziata nell’ambito del bilancio dell’Istituto centrale delle casse rurali e artigiane (ICCREA).
La tutela garantita dal Fondo è assicurata dalle disposizioni dello Statuto secondo le quali esso può “intervenire, sino al limite della dotazione disponibile del Fondo, anche in sede di liquidazione di Casse, nell’interesse dei depositanti e a salvaguardia dell’immagine della categoria”.
Anche in questo caso tutti gli interventi effettuati dal Fondo devono essere preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, che gode anche di altri poteri di controllo e indirizzo.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La crisi dell’impresa bancaria ed i sistemi di garanzia”, Magistra Banca e Finanza, 27 maggio 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-crisi-dellimpresa-bancaria-ed-i-sistemi-di-garanzia/.

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