La data certa nei contratti di banca

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Di Maurizio Tidona, Avvocato
26 giugno 2000

La certezza della data nei rapporti in genere – ed in particolar modo in quelli bancari – è richiesta ogniqualvolta vi sia la possibilità  anche teorica di conflitto tra “interessi” diversi e in pericolo di conflitto, rendendo così opponibile nei confronti del terzo (eventuale portatore dell’interesse confliggente) la scrittura la cui data sia resa “certa”.

Un caso in cui è richiesta la data certa è senza dubbio quello relativo al credito (superiore a lire cinquemila) garantito da pegno, ove la mancanza della data certa della scrittura da cui risulta il pegno stesso non implica mera inefficacia della prelazione, ma esclude la giuridica esistenza del titolo di essa, essendo il requisito della data certa richiesto “ad substantiam” dall’art. 2787, terzo comma, cod. civ., proprio al fine della giuridica certezza dell’esistenza (e della collocazione temporale) della prelazione.

Si ipotizzi difatti il conflitto tra differenti soggetti garantiti tutti dal medesimo bene: strumento dirimente sarà  quello della data che, resa certa, renderà  opponibile la garanzia a chi ha acquisito una confliggente garanzia posteriore e pertanto – per ciò solo – inefficace.

La certezza è comunque raggiungibile non solo con l’apposizione di una “data” e con il rispetto o l’esecuzione di contestuali formalità  che possano certificare la medesima (attestazione notarile, bollatura postale sullo stesso foglio ove è stilato l’accordo, etc.) ma anche con ogni mezzo che renda certo il momento formativo della scrittura.

Con riguardo infatti ad una scrittura privata costitutiva di garanzia fideiussoria in favore di un istituto di credito, che sia annotata nel libro delle fideiussioni di quest’ultimo, la “vidimazione di chiusura” di tale libro, ad opera di notaio, configura un fatto, estrinseco alla scrittura stessa ed al rapporto che essa contiene, il quale è idoneo, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., a renderne la data certa ed opponibile nei confronti del terzo, e, quindi, a consentire alla banca di far valere il credito nei confronti del fallimento del fideiussore dichiarato dopo il giorno della vidimazione medesima.

Come si è scritto, in tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, ai fini della computabilità  di fronte ai terzi, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.

Infinita quindi è la casistica degli atti o contratti per i quali è necessaria la certezza della data: basti dire che in tema di fallimento qualora lo scoperto di conto corrente bancario dell’imprenditore fallito venga ripianato, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, tramite un versamento effettuato sul conto stesso da un terzo, tale versamento si sottrae alla revocatoria di cui all’art. 67, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ove risulti adempimento di un’obbligazione di garanzia del terzo nei confronti della banca creditrice; il curatore, rispetto a quel rapporto di garanzia che è allegato a fondamento del suddetto intervento in favore della banca, ha qualità  di terzo, in quanto portatore degli interessi della massa, con la conseguenza che la scrittura privata, che venga prodotta a dimostrazione del rapporto stesso, è a lui opponibile soltanto quando presenti data certa a norma dell’art. 2704 cod. civ.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La data certa nei contratti di banca”, Magistra Banca e Finanza, 26 giugno 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-data-certa-nei-contratti-di-banca/.

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