La dichiarazione di essere operatore qualificato in materia di operazioni in strumenti finanziari esonera la banca da ulteriori verifiche al riguardo

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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza n. 1461 del 23 gennaio 2020

 

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

La Suprema Corte, con la sentenza indicata, ha affermato:

– che, invero, l’art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis, individua come operatore qualificato ogni società  o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante: dal rivestire tale qualifica discende l’inapplicabilità  di numerose prescrizioni, come dispone l’art. 31, comma 1, del citato regolamento, vale a dire la previsione della forma scritta ex art. 23 d. lgs. n. 58 del 1998, la disciplina del conflitto di interessi (art. 27 reg. Consob), gli obblighi di informazione attiva e passiva (art. 28 reg. Consob), le previsioni in tema di operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob);

– che la legge prevede dunque forme di tutela differenziata, sulla base della vigilanza regolamentare svolta dalla Consob, riconoscendo la necessità  di graduare la tutela giuridica offerta alla clientela degli intermediari finanziari, in particolare nei casi in cui il cliente sia già , di per sé, in grado di riconoscere e valutare le caratteristiche e i rischi specifici dell’operazione;

– che tali principi sono già  stati enunciati dalla Cassazione, secondo cui nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, 2°comma, reg. Consob n. 11322 del 1998 (applicabile ratione temporis), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società  amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già  in possesso dell’intermediario; ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l’esistenza dell’auto-dichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità  di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest’ultima l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana - Legale d'impresa, “La dichiarazione di essere operatore qualificato in materia di operazioni in strumenti finanziari esonera la banca da ulteriori verifiche al riguardo”, Magistra Banca e Finanza, 27 gennaio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-dichiarazione-di-essere-operatore-qualificato-in-materia-di-operazioni-in-strumenti-finanziari-esonera-la-banca-da-ulteriori-verifiche-al-riguardo/.

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