Di Maurizio Tidona, Avvocato
Il provvedimento della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari (“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”) del 29/07/2009 e successive modificazioni, alla Sezione II, paragrafo 3, prescrive che:
“Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti “fogli informativi” contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sezione V), essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche. I fogli informativi contengono almeno:
– informazioni sull’intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);
– le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio;
– un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico di costo se richiesto, ecc.);
– le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi”.
Nella premessa alla Sezione II è precisato che le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 c.c., secondo cui l’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
Da ciò potrebbe desumersi che i fogli informativi non siano vincolanti per le parti.
Tuttavia nel paragrafo 3 relativo ai fogli informativi è specificato che deve essere assicurata alla clientela “piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto” e questo lascia intendere che le condizioni contenute nei singoli contratti non possono essere mai peggiorative per il cliente, rispetto a quelle contenute nei fogli informativi a disposizione della clientela.
La finalità dei fogli informativi è difatti quella di garantire al cliente, prima della conclusione del contratto una assoluta consapevolezza dell’offerta, attraverso la conoscenza delle condizioni contrattuali che saranno applicate.
L’ABF ha così precisato che “quando si parla di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” si intende riferirsi ad un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un’informazione corretta, chiara ed esauriente; un’informazione che, dunque, agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte. Il tecnicismo”:
– ABF, Collegio di Roma, Decisione n. 10845 del 14/12/2016:
“A tale riguardo il Collegio osserva che quando si parla di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” si intende riferirsi ad un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un’informazione corretta, chiara ed esauriente; un’informazione che, dunque, agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte. Il tecnicismo proprio della materia rende non infrequente che la documentazione elaborata dagli intermediari –pur completa nei contenuti – risulti difficilmente comprensibile al cliente, soprattutto se poco esperto. Proprio per limitare tale fenomeno, già da tempo la Banca d’Italia ha emanato disposizioni su “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (provvedimento del 9.2.2011 che integra il provvedimento del 29.7.2009). Le previsioni definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura organizzativa, ovvero di controllo, per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l’utenza. I provvedimenti sulla trasparenza si applicano ad ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente e si affiancano alle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Pare opportuno ribadire, in questa sede, che il cliente – prima di concludere il contratto – deve essere posto nelle condizioni di aderire all’offerta in maniera consapevole, attraverso una chiara esposizione delle condizioni contrattuali che saranno applicate e la messa a disposizione del cliente di alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell’operazione”.
Nel caso in cui i contratti sottoscritti prevedessero l’addebito di spese forfettarie (o altre condizioni relative al rapporto) in misura superiore rispetto a quanto indicato nei fogli informativi esposti presso i locali della banca, la banca potrebbe essere obbligata – ove richiesta dal cliente – a provvedere alla restituzione della differenza economica tra quanto corrisposto in forza della pattuizione in contratto e quanto previsto nei fogli informativi esposti al pubblico al momento della conclusione del contratto.
Le disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia dispongono difatti che debba essere assicurata alla clientela “piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto”.
Si noti che l’onere di prova del contenuto dei fogli informativi esposti al pubblico al momento della conclusione del contratto è però in esclusivo carico del cliente, il quale, domandando la restituzione alla banca delle somme sostenute superiori a quelle pubblicizzate, dovrebbe:
1) produrre copia dei fogli informativi vigenti a quella data;
2) oppure, in alternativa, portare tempestiva domanda processuale alla banca di produzione dei fogli informativi vigenti alla data di conclusione del contratto. In mancanza il cliente non avrebbe provato il diritto fatto valere in processo.
È in generale pertanto raccomandabile che la banca aggiorni tempestivamente i fogli informativi esposti al pubblico, prevedendo la corretta quantificazione delle voci di rapporto, come espressa anche nei contratti.
Maurizio Tidona, “Trasparenza bancaria: difformità tra contratto e fogli informativi”, Magistra Banca e Finanza, 27 gennaio 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-difformita-tra-spese-e-condizioni-pattuite-in-contratto-con-quanto-indicato-nei-fogli-informativi-esposti-al-pubblico/.
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