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10 Febbraio 2003 In Diritto bancario

La disciplina del conto corrente bancario nel sistema delle fonti del diritto: profili di illegittimità dell’anatocismo bancario

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Di Antonio Pepe, Centro Studi Giuridici SNARP Roma
10 febbraio 2003

L’avvenuta abrogazione dell’art. 25, 3° co., D.L. n. 342/99, ad opera della Corte Costituzionale (Sent. n. 425/2000), ha riacceso lo scontro sulla questione della legittimità dell’anatocismo trimestrale operato all’interno del conto corrente bancario.

La pronuncia è intervenuta rilevando però illegittimità formali attinenti il provvedimento legislativo, e non il suo contenuto. L’assorbente circostanza non ha permesso alla Consulta di pronunciarsi sul merito dei sollevati profili di incostituzionalità contenuti nel provvedimento, in relazione agli artt.3 e 24, Cost., nella parte in cui riconosceva non solo la legittimità della prassi anatocistica nella contrattazione bancaria – introducendo come unico correttivo il requisito della reciprocità periodica delle chiusure dei saldi – ma anche la piena efficacia dei rapporti contrattuali anteriori, con indubbio effetto retroattivo.

In virtù di una pronuncia non risolutoria (nonostante questa sia stata recepita da parte degli interessati come una manifestazione della volontà della Consulta di venire incontro ai diritti dei consumatori, e quindi alla stregua di un implicito riconoscimento delle loro ragioni), si sono rinvigorite anche le posizioni delle tesi contrarie, nella convinzione che la mancata pronuncia di illegittimità dell’anatocismo ne abbia sancito il pieno riconoscimento. Posizioni tutt’altro che scontate, alla luce del progressivo evolversi dell’ordinamento giuridico verso una maggiore tutela della figura del consumatore.

Si richiama qui un caso di accertamento negativo del credito, che ha permesso, anche attraverso l’esame delle memorie di controparte, un approfondimento sistematico della questione, con particolare riferimento all’ambito gerarchico delle fonti.

A favore del riconoscimento della capitalizzazione trimestrale quale legittimo uso bancario si é assunta come chiave interpretativa della questione anatocistica la supposta specialità della disciplina del contratto di conto corrente bancario, da cui far discendere la conseguente inapplicabilità dell’art.1283 c.c. (divieto di anatocismo). In particolare, si richiamano gli artt. 1823, 1825, 1831 c.c. (conto corrente) a integrazione e supporto degli artt. 1852 e ss. (conto corrente bancario). Infine, si richiama l’art.12 Preleggi per escludere appunto il ricorso a principi generali e quindi all’art. 1283.

Non riteniamo condivisibile questo assetto: la norma di partenza per una corretta operazione ermeneutica del rapporto giuridico tra conto corrente ordinario e conto corrente bancario è l’art. 1857 c.c., il quale, richiamando solo e soltanto alcune norme del Capo precedente, esclude l’applicabilità di tutte le altre. Questa tesi trova sostegno e conforto nella oggettiva differenza di ratio tra i due istituti, laddove il rapporto tra norme non è di specialità, ma di alterità nella funzione.

Il carattere di alterità discende ictu oculi, considerando che requisiti distintivi del conto corrente ordinario sono la reciprocità delle posizioni dei contraenti (principio di equilibrio), l’inesigibilità dei crediti, e la indisponibilità degli stessi per entrambe le parti (principio del vincolo). In un’ottica così fortemente paritaria, ben si comprende l’ampia autonomia contrattuale nella determinazione degli interessi (art.1825) e la reciprocità delle spese (art.1826). In questo contesto s’inquadra la disposizione di cui all’art.1831 sulla chiusura del conto, improntata anch’essa alla più ampia autonomia negoziale. Tale autonomia, però, trova causa e giustificazione solo ed esclusivamente nella inesigibilità del saldo fino alla scadenza contrattuale (arg. ex art.1833, 3°co., c.c.).

Solo la perdurante indisponibilità delle partite giustifica la determinazione convenzionale di periodi ravvicinati di saldo nel conto corrente. A questo punto trova logica conferma l’assenza dell’art.1831 tra le norme richiamate dall’art. 1857, in quanto applicabili al conto corrente bancario: caratteri distintivi di quest’ultimo sono, infatti, l’assenza di reciprocità nella posizione e nella prestazione contrattuale, e la costante disponibilità dei crediti, oggetto del conto.

Non si ravvisa, qui, la precedente necessità di rimettere all’autonomia negoziale la piena disponibilità circa il termine di chiusura del conto (e di liquidazione del saldo). Autonomia negoziale peraltro ridotta, per l’assenza di equilibrio tra i contraenti, e distorta, in quanto operante prevalentemente a vantaggio dell’operatore creditizio.

Esclusa l’applicabilità dell’art.1831 alle vicende del conto corrente bancario, esso va ricondotto nel giusto alveo dell’art.1283 c.c., ricordando che la norma, in assenza di usi di rango normativo che possano derogarvi, prevede scadenze periodiche non inferiori al semestre.

Differenze funzionali si riscontrano inevitabilmente anche nei meccanismi regolatori degli interessi: così, considerando inapplicabile alla disciplina del conto corrente bancario l’art.1823 per il principio di alterità (e nei limiti di questo), si deduce che il saldo periodico non può considerarsi quale rimessa di un nuovo conto se operato in frazioni periodiche inferiori a quelle stabilite per legge.

Con riguardo agli interessi previsti dall’art.1825 in ordine al conto corrente ordinario, essi hanno carattere corrispettivo, discendente dalla indisponibilità dei crediti da cui nascono. Occorre anche rilevare che non possono ritenersi compensativi, come da altri affermato, essendo tale categoria una forma moratoria di interessi, relativa però ad obbligazioni di natura non pecuniaria. Coerentemente detti interessi si considerano determinabili in via equitativa ex art.2056 c.c.

In merito alle recenti pronunce della Corte di Cassazione si è denunciata l’irragionevolezza di una valutazione imperativa del divieto anatocistico, posto che impedirebbe la formazione di usi successivi di natura negoziale e normativa. A meno che – appunto – non si voglia ritenere che gli “usi contrari” dell’art.1283 c.c. siano solo quelli preesistenti al Codice Civile del 1942.

Proprio in tal senso si è espressa la S.C., e inconferente apparirebbe un eventuale richiamo alle pur presenti fattispecie legali di capitalizzazione degli interessi come lo stesso art.1831 sul conto corrente, l’art.16, l.175/91 sul credito fondiario, e l’art.4 l.741/81 in materia di appalto di opere pubbliche. Al riguardo osserviamo che: a) l’art.1831 si pone in rapporto di alterità rispetto la disciplina del conto corrente bancario; b) le altre due fattispecie hanno carattere eccezionale e insuscettibile di rapporto analogico al contratto di conto corrente bancario.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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