Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa
ABSTRACT:
La responsabilità per avere la banca pagato, quale banca negoziatrice, un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, con conseguente domanda di condanna a risarcire il danno patito, non rientra nell’ambito dei contratti bancari, per cui è obbligatoria la mediazione di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
La Suprema Corte “investita” – inter alia – della eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ha precisato, nel respingerla, che non può ritenersi che la fattispecie concretamente in esame (erroneo pagamento, da parte della banca negoziatrice, di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario) rientri nell’ambito dei “contratti bancari” presi in considerazione dalla norma dell’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010 (nella versione introdotta dall’art. 84 comma 1 lett. b. decreto legge n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013).
Ed invero, secondo gli Ermellini, l’assegno rientra propriamente nel novero dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 2 lett. g) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con disposizione che in sé stessa prescinde dal carattere “bancario” del soggetto che venga a prestare il relativo servizio.
D’altronde, la stessa convenzione di assegno, se può anche trovarsi inserita nel corpo di “contratti bancari”, mantiene pur sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale.
MASSIMA:
Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 9204 del 20/5/2020:
“Non può ritenersi che la fattispecie concretamente in esame [responsabilità per avere la banca pagato, quale banca negoziatrice, un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, con conseguente domanda di condanna a risarcire il danno patito] rientri nell’ambito dei “contratti bancari” presi in considerazione dalla norma del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, (nella versione introdotta dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lett. b., conv. nella L. n. 98 de 2013). L’assegno rientra propriamente nel novero dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, art. 2, lett. g), con disposizione che in sè stessa prescinde dal carattere “bancario” del soggetto che venga a prestare il relativo servizio. D’altronde, la stessa convenzione di assegno, se può anche trovarsi inserita nel corpo di “contratti bancari”, mantiene pur sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale.
Donato Giovenzana – Legale d'impresa, “La domanda di condanna della banca per avere pagato un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario non richiede la mediazione obbligatoria sui contratti bancari”, Magistra Banca e Finanza, 13 luglio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-domanda-di-condanna-della-banca-per-avere-pagato-un-assegno-bancario-a-persona-diversa-dalleffettivo-beneficiario-non-richiede-la-mediazione-obbligatoria-sui-contratti-bancari/.
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