La forma imposta al contratto di apertura di credito bancario per la sua validità 

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Nota a Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7763 del 27 marzo 2017

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

ABSTRACT:

Il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta imposta in generale ai contratti bancari dall’art. 117 del Testo Unico Bancario nel solo caso in cui esso abbia una connessione funzionale ed operativa con un sottostante contratto di conto corrente concluso in forma scritta, nel quale l’affidamento bancario sia regolamentato in modo completo nei suoi elementi essenziali.

In mancanza di un contratto di conto corrente sottostante che disciplini compiutamente l’apertura di credito questa è nulla, ai sensi dell’art. 117 TUB.

 

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affrontato la questione della forma imposta al contratto di apertura di credito per essere validamente concluso tra la banca ed il soggetto affidato.

La Corte ha affermato che l’apertura di credito concessa dalla banca può essere a forma libera – e conclusa quindi anche verbalmente, per facta concludentia – nel caso in cui:

1) esista un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto, come è imposto in generale dall’art. 117 Testo Unico Bancario per tutti i contratti bancari; [1]

2) che nel sottostante contratto di conto corrente vi sia una previsione generale ma sufficientemente precisa di quella che sarà  la regolamentazione della (anche eventuale) concessione di credito.

Altrimenti, ove il sottostante contratto di conto corrente – quale sostanziale contratto-quadro delle operazioni bancarie consentite – sia del tutto assente (fatto improbabile) oppure non contenga in sé una regolamentazione sufficiente delle pattuizioni applicabili anche all’apertura di credito concessa, anche il contratto di apertura di credito dovrà  essere concluso in forma scritta, con sottoscrizione di tutte le parti (banca e soggetto affidato), a pena altrimenti di sua nullità .

L’art. 117 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) dispone difatti in linea generale che tutti i contratti bancari devono essere conclusi per iscritto, a pena di nullità , rilevabile dal solo cliente (nullità  c.d. relativa).

La nullità  per carenza della forma scritta di un contratto bancario è di per sé imprescrittibile, senza alcuna scadenza, seppure si possa prescrivere il diritto del cliente a domandare la restituzione di quanto versato (prescrizione ordinaria decennale, che può decorrere dalla chiusura del rapporto oppure da ogni singolo versamento per cui si chiede la ripetizione [2]).

L’art. 117, comma 2, del T.U.B. stabilisce una eccezione: che il Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (C.I.C.R.), mediante apposite norme di rango secondario, consenta che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulabili in forma diversa da quella scritta.

In virtù del potere demandato dall’art. 117 T.U.B., la C.I.C.R. ha stabilito – con Delibera del 4 marzo 2003 sulla “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” – nella Sezione relativa alla “Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari” (sez. III, par. 2), che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”.

In ossequio all’art. 117 T.U.B. ed alla regolamentazione settoriale da parte della C.I.C.R., tra i contratti con libertà  di forma rientra sicuramente quello che sia funzionalmente sottostante (quale contratto definibile “contenuto”) a quello concluso in forma scritta (quale contratto definibile “contenitore”), ove quest’ultimo contenga elementi sufficienti anche per la regolamentazione di quello sottostante.

La Cassazione, oltre che nella sentenza in commento, aveva già  avuto modo di affermare che la deroga al requisito della forma scritta prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 117 T.U.B., richiede però – per la validità  del contratto di apertura di credito – che il contratto di conto corrente stipulato per iscritto sia sufficientemente determinato in relazione anche al credito concesso.

Così la Cassazione, nella sentenza n. 14470 del 9 luglio 2005, con riguardo a revocatoria fallimentare di rimesse sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito, ha confermato che la prova della stipulazione del contratto di apertura di credito può essere offerta dalla banca anche “per facta concludentia” nel caso in cui risulti però la deroga del requisito della forma scritta “per essere il contratto già  previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto”.

Il contratto di apertura di credito in conto corrente, per essere concludibile con libertà  di forma, deve per tutto ciò avere “non solo una stretta connessione operativa e funzionale del contratto accessorio ma anche una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile dal contratto redatto obbligatoriamente per iscritto” (Cass. n. 7763/2017).

 

NOTE:

[1] Art. 117 (Contratti), Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.): “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Omissis. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità  indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità  nulla è dovuto. 8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità  della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.

[2] La questione è stata affrontata in altro articolo, a cui si rimanda: La prescrizione dell’azione di ripetizione del cliente nel rapporto bancario. Tidona M., in questa stessa rivista.

 


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “La forma imposta al contratto di apertura di credito bancario per la sua validità ”, Magistra Banca e Finanza, 7 settembre 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-forma-imposta-al-contratto-di-apertura-di-credito-bancario-per-la-sua-validita/.

Attribuzione della fonte

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