Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 16106 del 14 giugno 2019
Principio di diritto:
In tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell’art. 1352 c.c. (Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme: Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).
In motivazione:
L’art. 30, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 – al pari dell’art. 37, comma 2, reg. Consob n. 16190/2007 e dell’art. 37, comma 3, reg. Consob n. 20307/2018 – indica quale contenuto debba avere il contratto tra l’intermediario e l’investitore: si tratta di una prescrizione che è diretta a correggere l’asimmetria informativa e che pone il cliente nella condizione di conoscere i precisi termini in cui il rapporto debba svolgersi, avendo riguardo ad alcuni aspetti di esso che sono considerati particolarmente rilevanti. Tale disciplina deve coordinarsi col precetto generale contenuto nell’art. 23, comma 1, t.u.f., secondo cui i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono avere la forma scritta a pena di nullità . Quanto prescritto dall’art. 30, comma 2, reg. Consob integra, difatti, la suddetta disposizione del testo unico: chiarisce quale contenuto debba presentare il contratto quadro redatto per iscritto (forma, questa, espressamente richiamata del comma 1 dello stesso articolo) e assicura, in tal modo, che la prescrizione formale presidiata dalla nullità raggiunga, con particolare riferimento a quel contenuto, il proprio scopo (che è quello di tutelare la parte debole del rapporto e, al contempo, di assicurare il rispetto delle regole concorrenziali nel mercato); in tal senso gli elementi dell’accordo menzionati dalla norma devono considerarsi essenziali, se pure nella prospettiva, assunta dall’ordinamento, del superamento dello squilibrio informativo tra intermediario e investitore. Vero è che il cit. art. 30 è norma di rango secondario: ma è indubbio che esso possa svolgere tale funzione integratrice in forza dell’ampia potestà regolamentare conferita alla Consob dall’art. 6 t.u.f. Ebbene, a norma dell’art. 30, comma 2, lett. c), reg. Consob n. 11522/1998, il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve “indicare le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni”; alla stregua di tale previsione, l’obbligo di forma posto dall’art. 23, comma 1, t.u.f. trova pertanto puntuale specificazione con riguardo alla pattuizione relativa alla formulazione dei c.d. ordini di investimento, da considerarsi come elemento essenziale del contratto quadro. Dovendo tale pattuizione essere redatta per iscritto, essa non può essere allora revocata o modificata per facta concludentia.
In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto quadro e soggiace all’obbligo della forma scritta, a norma del D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, e art. 30, comma 2, lett. c), reg. Consob n. 11522/1998, sicchè essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma.
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Nell’intermediazione finanziaria la forma scritta è imposta per il solo contratto quadro e non per i singoli ordini di investimento, a meno che non sia diversamente previsto in contratto”, Magistra Banca e Finanza, 4 luglio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-forma-scritta-nellintermediazione-finanziaria-e-prescritta-per-il-solo-contratto-quadro-e-non-per-i-singoli-ordini-di-investimento-a-meno-che-non-sia-diversamente-previsto-in-contratto-in-tal-c/.
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