La gestione del Rischio Terze Parti (TPRM) nel contesto bancario: pilastro strategico per la stabilità  e la competitività 

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Di Cristina Maggioni – Senior Manager presso Bernoni Grant Thornton

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1. Introduzione

Negli ultimi anni, la trasformazione digitale ha profondamente modificato il modello operativo delle Banche, accelerando l’integrazione di soggetti terzi all’interno del loro business. Dall’outsourcing di funzioni non core, quali servizi amministrativi, informatici e di supporto, all’adozione sempre più diffusa di soluzioni tecnologiche basate su cloud computing, il ricorso a fornitori esterni è diventato imprescindibile per garantire efficienza operativa, innovazione continua e capacità  competitiva su mercati globali in rapida evoluzione.

Tuttavia, questa crescente dipendenza da terze parti introduce una complessità  gestionale e un profilo di rischio elevato e multidimensionale, che si riflettono non solo sulla resilienza e continuità  operativa degli istituti bancari, ma anche sulla capacità  di rispettare stringenti requisiti normativi e mantenere un’immagine reputazionale solida nei confronti di clienti, investitori e Autorità  di vigilanza.

In tale contesto, l’analisi giuridica e gestionale del rischio da terze parti (Third Party Risk Management, di seguito anche “TPRM”) si impone come una delle sfide più critiche per la governance bancaria moderna.

Diventa pertanto necessario implementare una gestione integrata e proattiva del rischio, che sappia coniugare le esigenze di innovazione tecnologica e digitalizzazione con i vincoli regolatori in continua evoluzione, in un quadro di controllo e monitoraggio costante. Solo attraverso un approccio strutturato e rigoroso al TPRM sarà  possibile mitigare efficacemente i rischi connessi, salvaguardando la stabilità , la conformità  e la fiducia nel sistema bancario.

 

2. Il quadro normativo europeo e nazionale – principali fonti

La gestione del rischio derivante dall’impiego di terze parti nel settore bancario è regolata da un articolato sistema normativo che include direttive e regolamenti europei, nonché disposizioni specifiche a livello nazionale. Tra i principali riferimenti si evidenziano:

EBA Guidelines on Outsourcing Arrangements (EBA/GL/2019/02)

Le linee guida emanate dall’Autorità  Bancaria Europea (EBA) rappresentano il principale punto di riferimento europeo per la regolamentazione degli accordi di outsourcing nel settore finanziario. Esse definiscono standard rigorosi in materia di governance, valutazione, monitoraggio e controllo degli accordi di esternalizzazione, con particolare attenzione ai fornitori critici o strategici. Le linee guida sottolineano l’obbligo per gli Istituti di mantenere un pieno controllo e una chiara responsabilità  sulle funzioni esternalizzate, evitando che la delega comporti una perdita di controllo operativo o gestionale. Il documento stabilisce inoltre requisiti stringenti per la valutazione del rischio precontrattuale, la gestione continua del rapporto e la pianificazione delle misure di continuità  operativa.

Regolamento GDPR (UE 2016/679)

L’esternalizzazione di servizi bancari implica frequentemente il trattamento di dati personali da parte di fornitori terzi, il che rende indispensabile un rigoroso inquadramento contrattuale e operativo per assicurare la conformità  al GDPR. In particolare, l’articolo 28 dello stesso stabilisce che il Titolare del trattamento (la banca, nel caso in esame) rimane responsabile del rispetto della normativa privacy anche quando affida il trattamento a un responsabile esterno. Il rapporto contrattuale deve quindi definire in modo preciso obblighi, modalità  e limiti del trattamento dei dati personali, prevedendo adeguate misure di sicurezza, audit e garanzie per prevenire violazioni e garantire i diritti degli interessati.

EBA Guidelines on ICT and Security Risk Management (EBA/GL/2019/04)

Le Linee guida EBA stabiliscono requisiti dettagliati per la gestione dei rischi ICT e di sicurezza nelle Banche e nelle istituzioni finanziarie. Coprono aspetti come governance IT, gestione dei fornitori esterni (inclusi i rischi da outsourcing), sicurezza informatica, monitoraggio continuo, risposta agli incidenti e resilienza operativa digitale. Le linee guida si applicano anche alle Autorità  competenti e promuovono un approccio basato sul rischio, in coerenza con i principi di proporzionalità . Sono un tassello centrale nella strategia europea per il rafforzamento della resilienza digitale nel settore finanziario, anticipando in parte il Regolamento DORA.

Regolamento DORA (UE 2022/2554)

Il Digital Operational Resilience Act (DORA) rappresenta una novità  fondamentale nell’ambito della regolamentazione europea della resilienza operativa digitale degli enti finanziari. Il Regolamento introduce un quadro armonizzato che estende la supervisione ai fornitori ICT critici, consentendo alle autorità  di vigilanza europee di esercitare poteri diretti di controllo e intervento su tali terze parti. DORA impone agli intermediari l’obbligo di rafforzare il controllo sull’intero ciclo di vita dei contratti di outsourcing ICT, ponendo un’attenzione particolare ai rischi tecnologici e alla continuità  operativa, con misure specifiche per la gestione degli incidenti e la sicurezza informatica. Ciò si traduce in un regime di trasparenza e responsabilità  più stringente nei confronti delle terze parti.

Principles for the Sound Management of Operational Risk (BCBS, 2011, aggiornamento nel 2021)

Questi Principi forniscono un quadro globale per la gestione del rischio operativo nelle Banche. Stabiliti dal Comitato di Basilea, mirano a rafforzare le pratiche di governance, identificazione, valutazione, monitoraggio e controllo dei rischi operativi, inclusi quelli derivanti da fornitori terzi, ICT, frodi, eventi esterni e guasti di processo. I principi richiedono che le Banche adottino una governance chiara, sistemi di controllo efficaci, culture aziendali orientate al rischio e piani di continuità  operativa. Gli aggiornamenti del 2021 rafforzano l’integrazione tra rischio operativo e resilienza operativa.

Normativa nazionale e Banca d’Italia

A livello nazionale, la disciplina della gestione del rischio operativo e dell’outsourcing nel settore bancario è integrata dalla Circolare n. 285 del 2013 della Banca d’Italia, e dai successivi aggiornamenti. La Circolare impone requisiti dettagliati in tema di governance e controllo degli accordi di esternalizzazione, richiedendo alle Banche di adottare procedure interne per la valutazione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi connessi, oltre a garantire la continuità  operativa.

La vigilanza italiana si caratterizza per un approccio particolarmente rigoroso, che integra e rafforza le prescrizioni europee attraverso un controllo diretto sull’effettivo presidio dei rischi da parte degli intermediari, con particolare riguardo alla trasparenza, alla responsabilità  e all’efficienza dei processi di gestione delle terze parti.

 

3. Rischi Associati alla Gestione delle Terze Parti

La crescente integrazione di fornitori esterni nei processi operativi delle Banche comporta una molteplicità  di rischi specifici, che devono essere attentamente identificati, valutati e gestiti nell’ambito di un framework di TPRM efficace e rigoroso. I rischi legati alla gestione delle terze parti si estendono oltre la mera continuità  operativa, coinvolgendo aspetti strategici, normativi, finanziari e reputazionali che possono compromettere significativamente la stabilità  e la resilienza degli istituti bancari.

Nel dettaglio, i principali rischi da considerare includono: (i) il rischio di conformità , derivante dal mancato rispetto di leggi e regolamenti da parte dei fornitori esponendo la banca a potenziali sanzioni o danni reputazionali; (ii) il rischio strategico, collegato a scelte non allineate con gli obiettivi aziendali, in grado di compromettere potenzialmente la competitività  o la posizione di mercato dell’istituto; (iii) il rischio operativo, legato a inefficienze, interruzioni, errori umani, malfunzionamenti e attacchi informatici che possono generare danni economici e reputazionali; (iv) il rischio di sicurezza informatica, che investe la protezione dei dati e dei sistemi informatici della banca, attraverso vulnerabilità  o attacchi informatici; (v) il rischio reputazionale, connesso all’immagine e alla fiducia nel mercato della Banca che possono essere compromessi a causa di azioni o inadempienze di una terza parte; (vi) il rischio finanziario, connesso alla solidità  economica dei fornitori; (vii) il rischio di concentrazione, derivante da una dipendenza eccessiva da pochi partner; e infine (vii) il rischio di subappalto, derivante dalla catena di sub-fornitori che aumenta la complessità  del controllo e della trasparenza, esponendo la Banca a rischi difficili da monitorare e mitigare, con implicazioni giuridiche rilevanti soprattutto in termini di responsabilità  e obblighi contrattuali.

Implementare un robusto framework di TPRM, che includa una valutazione continua dei fornitori, la definizione di contratti chiari e la supervisione delle attività  subappaltate, è essenziale per comprendere e mitigare ciascuno di questi rischi. Allo stesso tempo, come vedremo nel prosieguo dell’articolo, l’adozione di tecnologie avanzate e l’aggiornamento continuo delle competenze del personale contribuiscono ulteriormente a rafforzare la gestione dei rischi associati alle terze parti.

 

4. Gestione e mitigazione del rischio: un approccio giuridico integrato e operativo nel contesto bancario

Come anticipato, la gestione del rischio da terze parti nelle Banche richiede un approccio multidisciplinare e integrato, che contempli non solo gli aspetti legali, ma anche quelli operativi, tecnologici e organizzativi, in un contesto altamente regolamentato e dinamico. Di seguito i principali pilastri, da tenere in considerazione.

  1. Modello di Governance

La responsabilità  ultima del presidio del rischio terze parti ricade sugli organi aziendali della Banca, in particolare il Consiglio di Amministrazione, che deve definire politiche, strategie e tolleranza al rischio; è pertanto fondamentale che il board riceva report periodici dettagliati sullo stato dei fornitori critici e sull’esposizione complessiva al rischio. A tal fine, le funzioni aziendali di controllo (Risk Management, Compliance, Internal Audit, ICT Security) devono lavorare in modo coordinato e integrato, condividendo informazioni, metodologie e strumenti, per garantire una visione olistica e tempestiva dei rischi.

  1. Profilazione e Classificazione del Rischio

Attività  propedeutica per una adeguata gestione del rischio da terze parti, attraverso la definizione di driver di scoring diversificati per tipologia di controparte e/o di contratto, e i relativi livelli di rischiosità ; a tale scopo, rispetto a tutte le categorie di rischio applicabili alla controparte, occorre definire un solido processo di governance e coordinare la raccolta dei dati e la generazione di un reporting integrato, limitando il più possibilie per questa fase una gestione manuale.

  1. Due diligence approfondita e continua

La due diligence sul fornitore non può essere una un’attività  una tantum, ma un processo continuo che deve coprire, in via principale, i seguenti aspetti: (i) stabilità  economico-finanziaria del fornitore, con analisi di bilancio e indicatori di rischio di insolvenza (valutazione finanziaria); (ii) capacità  tecnologica, infrastrutture, cybersecurity e continuità  operativa (valutazione tecnica); (iii) verifica dei profili contrattuali, normativa privacy, requisiti regolatori e possibili contenziosi (Valutazione legale e compliance); (iv) analisi di media, social e feedback di mercato (valutazione reputazionale); (v) spetti ambientali, sociali e di governance che possono influenzare la sostenibilità  del rapporto (valutazione ESG).

  1. Contrattualistica come strumento chiave di mitigazione

Nel contesto bancario, i contratti con terze parti devono essere strumenti dinamici e dettagliati, che includano: (i) SLA rigorosi e misurabili, con KPI chiari e piani di azione in caso di disservizi; (ii) diritti di audit e ispezione periodici, con accesso a documentazione tecnica e report di sicurezza; (iii) obblighi di notificazione tempestiva per incidenti di sicurezza, violazioni o eventi di rischio; (iv) gestione rigorosa del sub-outsourcing, con obbligo di autorizzazione preventiva e trasparenza sulle catene di fornitura; (v) clausole di riservatezza e data protection, coerenti con il GDPR e normative di settore; (vi) piani di continuità  e disaster recovery dettagliati e testati regolarmente; (vii) clausole di uscita e transizione, per garantire la continuità  del servizio in caso di cessazione del rapporto.

  1. Monitoraggio attivo e strumenti tecnologici di supporto

Il monitoraggio non può essere solo documentale: le Banche devono adottare piattaforme tecnologiche di gestione dei fornitori che consentano di: (i) tenere traccia in tempo reale dei livelli di servizio e degli incidenti; (ii) gestire alert automatici su indicatori critici; (iii) archiviare documentazione contrattuale, audit e report di compliance; (iv) effettuare assessment periodici e stress test sui fornitori critici; (v) integrare dati di rischio operativo, reputazionale e di compliance per una visione unificata.

  1. Gestione del ciclo di vita e resilienza operativa

Il rischio terze parti deve essere gestito lungo tutto il ciclo di vita del rapporto, con attenzione particolare ai seguenti aspetti: (i) revisione e aggiornamento periodico delle valutazioni di rischio e dei contratti, anche in ragione di mutamenti normativi o di contesto; (ii) gestione del cambiamento, con piani chiari per modifiche tecnologiche, cambi di fornitori o aggiornamenti contrattuali; (iii) piani di uscita strutturati, che minimizzino impatti operativi e preservino la continuità  del servizio; (iv) simulazioni e test di resilienza, che coinvolgano anche i fornitori critici per verificare la capacità  di risposta a scenari di crisi.

  1. Formazione e cultura del rischio

La dimensione organizzativa e culturale gioca un ruolo determinante nella gestione efficace del rischio da terze parti. È essenziale promuovere una cultura del rischio condivisa e trasversale, fondata sulla consapevolezza delle interdipendenze esterne e sull’importanza della compliance. A tal fine, sia il personale bancario sia i fornitori strategici devono essere coinvolti in programmi di formazione continua, con percorsi specifici su tematiche quali cybersecurity, gestione delle crisi, normative applicabili e responsabilità  contrattuali. La diffusione di competenze aggiornate e l’allineamento valoriale tra Banca e terze parti costituiscono elementi abilitanti per un approccio realmente preventivo e resiliente.

  1. Coordinamento con le autorità  di vigilanza e reporting regolamentare

È fondamentale che le Banche mantengano un’interlocuzione continua e strutturata con le Autorità  di vigilanza, adempiendo puntualmente agli obblighi informativi e di reporting previsti dalla normativa europea, nonché dalla disciplina nazionale di riferimento. In tale contesto, trasparenza, tempestività  e collaborazione rappresentano presupposti essenziali per garantire un efficace esercizio delle funzioni di supervisione e per rafforzare il rapporto fiduciario tra vigilati e autorità  competenti.

 

5. Il ruolo strategico della funzione Compliance nel TPRM

Nel complesso ecosistema della gestione del rischio da terze parti, la funzione Compliance bancaria assume un ruolo non solo operativo, ma soprattutto strategico e imprescindibile per assicurare la piena conformità  normativa e la protezione dell’istituto da rischi regolamentari e reputazionali e garantire la sostenibilità  del sistema di gestione del rischio terze parti nel settore bancario.

La funzione Compliance rappresenta il pilastro fondamentale del sistema di controllo interno relativo alle relazioni con i fornitori esterni, garantendo che ogni fase del processo (dalla selezione alla contrattualizzazione, fino al monitoraggio continuo) rispetti rigorosamente le normative di settore, nazionali ed europee, incluse quelle più complesse come GDPR, DORA, antiriciclaggio e normativa bancaria specifica.

La funzione Compliance è chiamata ad agire in via proattiva, anticipando potenziali rischi legali, etici e reputazionali attraverso: (i) analisi approfondite nelle fasi di due diligence, con focus su aspetti di integrità , legalità  e trasparenza dei fornitori; (ii) la definizione e verifica di clausole contrattuali “blindate” per proteggere la Banca da violazioni normative o comportamenti non conformi dei terzi; (iii) il monitoraggio costante e aggiornamento della documentazione di compliance per garantire prontezza in caso di ispezioni da parte delle autorità  di vigilanza.

Più che mai nel contesto attuale, la funzione Compliance ha il compito di promuovere una cultura condivisa del rispetto delle regole, sensibilizzando tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo di TPRM, e favorendo il dialogo e il coordinamento tra Risk Management, ICT, Legale e Procurement.

La Compliance garantisce, inoltre, che il Registro delle Terze Parti e le relative attività  di monitoraggio siano tenute in maniera impeccabile e trasparente, assicurando la disponibilità  e completezza delle informazioni per la Vigilanza e per l’alta direzione, e rafforzando la capacità  dell’istituto di rispondere rapidamente ed efficacemente a eventuali criticità .

 

6. Il Registro delle Terze Parti

Il Registro delle Terze Parti rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la compliance normativa e il presidio efficace dei rischi connessi ai fornitori esterni. Si configura come un database centralizzato, strutturato e aggiornabile, che documenta in modo sistematico tutti i fornitori con cui la Banca intrattiene rapporti contrattuali, con particolare attenzione a quelli critici, strategici o coinvolti in trattamenti di dati personali o nell’erogazione di servizi ICT rilevanti.

La normativa e le best practice impongono che il Registro Terze Parti sia aggiornato regolarmente, con cadenza almeno annuale, o in tempi più brevi in caso di eventi rilevanti (nuove valutazioni di rischio, rinnovi contrattuali, incidenti, cambiamenti normativi). È richiesto, inoltre, alle organizzazioni bancarie un monitoraggio costante dello stesso, per assicurare che tutti i dati siano coerenti con lo stato attuale dei rapporti contrattuali e dei livelli di rischio.

La governance del Registro deve prevedere un modello organizzativo chiaro, che attribuisca responsabilità  distinte ma coordinate alle diverse funzioni aziendali coinvolte. Di seguito il ruolo specifico dei principali attori:

  1. Procurement / Acquisti: è tipicamente responsabile dell’inserimento e aggiornamento delle informazioni contrattuali e commerciali dei fornitori; inoltre svolge un ruolo di coordinamento con le altre funzioni per la raccolta della documentazione richiesta (SLA, audit, attestazioni).
  2. Funzione Risk Management: è responsabile della valutazione e classificazione del rischio associato ai fornitori, anche sulla base di framework interni (es. scorecard, matrici di rischio); inoltre monitora l’evoluzione del rischio nel tempo (es. breach, audit negativi, segnalazioni).
  3. Funzione Compliance: presidia il rispetto delle normative di settore, anche in coordinamento con la funzione legale. Nello specifico, oltre a verificare che i contratti con i fornitori siano conformi ai requisiti normativi applicabili (es. outsourcing, antiriciclaggio, ESG), valida la presenza nel Registro delle informazioni richieste dalla normativa (es. EBA Guidelines, DORA, Circolare 285) e contribuisce a definire le procedure di aggiornamento, controllo e audit del Registro.
  4. Data Protection Officer (DPO): supervisiona la protezione dei dati personali trattati da fornitori (Data Processor); inoltre verifica che i fornitori che trattano dati personali siano mappati nel Registro con il relativo set minimo di informazioni relative al trattamento svolto e abbiano firmato accordi conformi all’art. 28 GDPR. Inoltre, supporta la conduzione di DPIA, ove necessario, e supervisiona i fornitori con criticità  privacy o con episodi di data breach e infine, collabora con le funzioni Compliance e Risk Management nella definizione del rischio privacy del fornitore.
  5. ICT / ICT Security: gestisce gli aspetti tecnologici dei fornitori di servizi ICT e la sicurezza informatica (es. tipo di servizio, architettura, SLA tecnici) e conduce assessment di sicurezza e test di resilienza, documentandone gli esiti nel Registro.

Per una corretta tenuta del Registro è necessario definire un responsabile con chiari compiti e responsabilità  prestabilite e formalizzate all’interno di una procedura che descriva anche la gestione dello stesso ed i relativi controlli.

Molte realtà  utilizzano soluzioni software dedicate per automatizzare la raccolta dati, inviare alert per scadenze e generare reporting periodico e degli applicativi in grado di integrare il Registro con i sistemi di Enterprise Risk Management (ERM) e Governance, Risk & Compliance (GRC).

A tal proposito, si consiglia la pianificazione sistematica di sessioni di formazione per tutte le funzioni coinvolte nel processo.

Infine, il Registro Terze Parti è uno strumento fondamentale per dimostrare alle Autorità  di vigilanza l’efficacia della gestione del rischio outsourcing e ICT, e l’adeguatezza in termini di trasparenza e controllo sull’intera catena di fornitura, anche grazie alla possibilità  di reperire le opportune evidenze documentali in sede di ispezioni e audit interni/esterni. Per questo è molto importante che sia garantita nel continuo la pronta accessibilità  del Registro.

Di seguito si propone una sintesi dei principali obblighi normativi relativi al Registro Terze Parti.

NormativaObbligo chiave sul Registro Terze PartiResponsabilità  tipica
EBA Guidelines (2019)Registro aggiornato e dettagliato, accessibile a vigilanzaProcurement / Risk / Compliance
Regolamento DORAElenco aggiornato fornitori ICT critici con dati su rischiICT / Risk Management
GDPR (art. 28)Documentazione e controllo misure sicurezzaCompliance / Data Protection Officer (DPO)
Circolare n. 285Registro accordi outsourcingProcurement / Risk / Internal Audit

 

7. Costi e investimenti nella gestione del rischio da terze parti

La gestione efficace del rischio terze parti comporta per le Banche un impegno significativo in termini di risorse economiche, tecnologiche e organizzative. Gli investimenti necessari si articolano principalmente su tre fronti:

  1. Tecnologia e sistemi informativi

L’implementazione e manutenzione di piattaforme software dedicate alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati dei fornitori rappresenta una voce di costo importante. Questi sistemi devono garantire l’integrazione con i processi di procurement, risk management e compliance, nonché supportare funzionalità  di alerting, reporting e audit trail su scadenze critiche o anomalie operative.

Sempre più istituti stanno inoltre investendo in soluzioni basate su intelligenza artificiale e machine learning, per anticipare segnali di rischio, elaborare indicatori predittivi e personalizzare i controlli in base al profilo di rischio del fornitore. Tali strumenti migliorano l’efficienza ma comportano costi di implementazione e formazione iniziali elevati, oltre a esigenze di aggiornamento continuo.

  1. Risorse umane e formazione

Il TPRM richiede figure specializzate a livello organizzativo, nelle aree di Risk Management, Compliance, Legal, Procurement e ICT Security, al fine di disporre di team multidisciplinari in grado di affrontare il rischio sotto molteplici angolazioni (giuridica, tecnologica, operativa). È necessario, pertanto, investire in formazione continua per aggiornare il personale sulle novità  normative, sulle metodologie di valutazione del rischio e sugli strumenti tecnologici utilizzati; al contempo, si deve lavorare per diffondere la cultura del rischio trasversalmente a tutta l’organizzazione, anche presso i team operativi che interagiscono con terze parti.

  1. Costi operativi e di compliance

La conduzione di assessment periodici, audit sui fornitori, monitoraggio dei rischi emergenti e adeguamento alle modifiche normative impone una spesa continuativa. Le Banche devono anche prevedere budget per eventuali interventi correttivi o rafforzamenti dei controlli.

 

8. Conclusioni

Il rischio da terze parti si conferma una delle sfide più rilevanti per la resilienza operativa e la sicurezza complessiva delle Banche nell’attuale scenario digitale.

La crescente dipendenza da fornitori esterni, spesso tecnologicamente avanzati ma operativamente complessi, impone un cambio di paradigma nella gestione dei rischi: non è più sufficiente un approccio reattivo o settoriale, ma occorre una visione integrata e preventiva.

L’armonizzazione tra componenti normative, tecnologiche e organizzative diventa imprescindibile per presidiare efficacemente i rischi e garantire la sostenibilità  delle relazioni con i fornitori. In tale prospettiva, il quadro normativo europeo e nazionale – pur rappresentando un riferimento strutturato e in costante evoluzione – deve essere affiancato da modelli di governance solidi, strumenti di monitoraggio avanzati e contratti ben strutturati.

Sebbene l’implementazione di un sistema di TPRM possa comportare costi rilevanti in termini di risorse e processi, tali investimenti si rivelano essenziali per prevenire perdite finanziarie, sanzioni normative, danni reputazionali e interruzioni operative ben più onerose. Anzi, una gestione robusta e proattiva del rischio terze parti può trasformarsi in un fattore distintivo di competitività , rafforzando la capacità  dell’organizzazione di innovare in sicurezza e di affrontare con prontezza eventi critici.

Per tale motivo è fondamentale adottare un approccio multidisciplinare e collaborativo, che coinvolga tutte le funzioni aziendali rilevanti (Risk, Compliance, ICT, Procurement, Legal, DPO) e che valorizzi la formazione continua e la cultura del rischio.

 


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “La gestione del Rischio Terze Parti (TPRM) nel contesto bancario: pilastro strategico per la stabilità  e la competitività ”, Magistra Banca e Finanza, 3 giugno 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-gestione-del-rischio-terze-parti-tprm-nel-contesto-bancario-pilastro-strategico-per-la-stabilita-e-la-competitivita/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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