La governance sulle banche in Europa: politica prudenziale e politica monetaria

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Di Michele Miraglia, Avvocato

Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia – Università  Sapienza, Roma.

24 aprile 2013

Il ruolo limitato che è stato riservato alla BCE in materia di controllo prudenziale e l’affermazione che questi controlli sarebbero stati effettuati al livello nazionale lasciano supporre una dicotomia tra la politica monetaria e la politica prudenziale a livello europeo.

Si rende, pertanto, necessario andare a comprendere l’interazione che esiste tra le due politiche e perché i trattati europei sono alquanto muti in materia prudenziale.

Si è visto che l’obiettivo unico della stabilità  dei prezzi ed il controllo della variazione della massa monetaria suppone un controllo della liquidità  dell’intero settore bancario: il volume ed il costo della liquidità  sono funzione dell’esistenza di un prestatore di ultima istanza, dell’organizzazione di un mercato interbancario e del rigore della regolamentazione prudenziale; ma sono anche funzione della politica monetaria che determina le evoluzioni e la struttura dei tassi.

Autorizzare la BCE ad intervenire quale prestatore di ultima istanza avrebbe significato accordare una deroga al suo unico obiettivo di controllo della stabilità  dei prezzi: questo è il modo con cui si potrebbe interpretare la discrezione del trattato europeo in materia di regolamentazione prudenziale.

In realtà , lungi dal contrapporsi, politica monetaria e politica prudenziale sono ampiamente complementari.

Ce ne si può convincere dando un rapido sguardo ai mezzi impiegati per risolvere crisi bancarie e per garantire la tenuta del sistema creditizio: in diversi Paesi europei, così come negli Stati Uniti d’America, le soluzioni meramente regolamentari ed interne alla comunità  bancaria si sono rivelate insufficienti e non sono state in grado di restaurare la stabilità  complessiva, essendo stato spesso necessario fare ricorso ad interventi macroeconomici rilevanti di politica monetaria.

Ed infatti, la politica monetaria condotta dagli USA nei primi anni Novanta del XX secolo ha avuto come obiettivo principale proprio quello di ristabilire lo stato di salute del settore bancario in crisi, favorendo l’abbassamento dei tassi di interessi a breve termine.

Quanto alle banche del Regno Unito, esse hanno affrontato la crisi immobiliare grazie ad una politica monetaria accomodante. Ed ancora, non si può tacere il caso giapponese dove la politica monetaria è apparsa come un elemento determinante della situazione complessiva del settore.

Si è fatto un rapido cenno a tali realtà  internazionali proprio al fine di indicare come in diverse occasioni una politica monetaria accomodante è sembrata essere uno degli strumenti più efficaci e più utilizzati per garantire protezione al mondo bancario: le autorità  competenti non hanno, infatti, esitato, in vari Paesi, a sacrificare gli obiettivi macroeconomici di controllo dell’inflazione e di mantenimento della parità  monetaria per salvaguardare il settore creditizio.

Le conseguenze dell’armonizzazione sono state la modernizzazione del diritto bancario generale che si è dovuto conformare alle direttive comunitarie e l’avvicinamento dei servizi bancari e finanziari; questo ha certamente sollecitato un’integrazione crescente dei sistemi nazionali ed una uniformazione nella gestione degli istituti bancari, ma ha anche contribuito ad accrescere inevitabilmente la concorrenza ed a favorire l’innovazione.

Alla luce di ciò, ad un primo sguardo appare paradossale che la BCE, cui è stato assegnato dai trattati un ruolo macroeconomico considerevole in quanto ago della bilancia nella determinazione della politica monetaria dell’area Euro, non ha alcun ruolo nella definizione della politica prudenziale.

Peraltro, l’integrazione crescente dei sistemi finanziari, a livello sia mondiale che europeo dove in modo specifico vi è stata la volontà  di creare un mercato unico dei servizi bancari e finanziari, ha creato indubbiamente un nuovo contesto nel quale la concorrenza tra intermediari si è notevolmente accresciuta.

Un contesto che pone maggiori interrogativi sul ruolo della BCE in tema di vigilanza prudenziale, che nelle pagine che seguono si andrà  brevemente ad esaminare.

IL RISCHIO SISTEMICO IN EUROPA

Alla luce dell’evoluzione del percorso comunitario, si può pensare che il sistema finanziario europeo è un sistema fragile e questo per molteplici ragioni.

La volontà  del legislatore comunitario, beninteso, è stata quella di armonizzare in tutti gli Stati Membri le condizioni di esercizio delle attività  bancarie e di permettere agli istituti bancari di un Paese di potersi stabilire in un altro Stato dell’Unione.

Questo elemento, al quale bisogna aggiungere le strategie di sviluppo delle banche le quali hanno ampliato le loro operazioni transfrontaliere tali da trasformarle in strutture finanziare complesse sempre meno controllabili dalle autorità  preposte alla loro vigilanza, hanno accresciuto i rischi di contagio di una crisi bancaria negli altri Stati dell’UE.

Questi caratteri non vogliono dimostrare che il sistema finanziario europeo è più instabile rispetto agli altri, ma nella ricostruzione di cui al presente lavoro servono per meglio inquadrare i profili di debolezza e le esigenze nuove a cui andrà  rivolta l’attenzione dei supervisori.

Tradizionalmente, la teoria del rischio sistemico permette di mettere in risalto gli elementi delle strutture finanziarie che influenzano il loro grado di vulnerabilità ; molteplici criteri consentono di diagnosticare le debolezze potenziali di un sistema finanziario e di mettere in evidenza un dilemma tra l’efficienza microeconomica e la stabilità  macroeconomica.

Il quadro europeo si presta particolarmente ad una analisi del rischio sistemico atteso che l’evoluzione delle strutture finanziarie è stato particolarmente accelerato in rapporto ad altre situazioni internazionali: il quadro istituzionale è stato, infatti, profondamente rivoluzionato dalla volontà  di creare un mercato finanziario unico.

Volendo schematizzare, i caratteri strutturali che influenzano il grado di vulnerabilità  dei sistemi finanziari sono i seguenti: lo sviluppo dei mercati finanziari, il grado di separazione o di raggruppamento delle attività  creditizie e non ed ancora l’intensità  della concorrenza bancaria o al contrario una tendenza opposta verso una maggiore concentrazione.

Il modo in cui sono combinate le suddette caratteristiche permette di analizzare le modalità  delle organizzazioni finanziarie e di mostrare come può esserci un dilemma tra efficienza economica e stabilità  complessiva del sistema.

In effetti, l’intensità  crescente della concorrenza e lo sviluppo delle attività  di mercato hanno contribuito a rendere un po’ più fragili le banche: la deregolamentazione, se da un lato sembra aver permesso di ottenere una maggiore efficienza economica, dall’altro ha contribuito ad erodere i guadagni degli enti creditizi, i cui bilanci sono stati sempre più legati alle fluttuazioni e alle volatilità  dei mercati. Ed anche gli stessi fenomeni di concentrazione non sono stati soddisfacenti al punto da contrastare questa fragilità .

Il passaggio all’unione monetaria ha determinato, peraltro, una profonda evoluzione delle strutture finanziarie europee.

Non c’è dubbio che l’esistenza e le prassi degli oligopoli domestici che in passato avevano favorito la stabilità  dei sistemi finanziari in Europa sono stati rimessi in causa grazie all’evoluzione delle regolamentazioni pubbliche e soprattutto in ragione dell’intensificazione delle politiche antitrust.

La combinazione, in Europa, di grandi mercati finanziari, di una separazione sempre più tenue tra attività  bancarie e finanziarie e di una concorrenza bancaria accresciuta fanno pensare che l’area Euro è soggetta ad un forte rischio sistemico: e ciò sicuramente in modo maggiore rispetto a quanto in precedenza avveniva nei singoli Stati nazionali.

Questo, beninteso, non significa che si dovrà  procedere ad un ritorno al sistema precedente, anche perché il processo evolutivo europeo è una tendenza ormai ineluttabile e comunque presenta molteplici elementi di positività , ma mette in guardia affinché il grado di unificazione e di armonizzazione tanto atteso non si possa tradurre in una perdita globale dell’economia.

Se l’Europa è un terreno propizio all’analisi del rischio sistemico, questo risulta dal fatto che i mutamenti strutturali ivi operati sono stati sovente preceduti da modifiche del quadro istituzionale complessivo.

Parlando del rischio sistemico, non può trascurarsi un altro importante profilo, quello dei sistemi di pagamento, che non è oggetto del presente contributo.

Basti soltanto notare che le banche giocano un ruolo fondamentale nella liquidità  dei mercati finanziari e gli shock nei sistemi di pagamento contribuiscono a determinare una notevole paura di contaminazione di una crisi di liquidità : essi sono i vettori attraverso i quali si opera il regolamento delle transazioni transfrontaliere e per tale ragione devono essere perfettamente sorvegliati e sicuri affinché un’eventuale defaillance bancaria sia contenuta nel settore di mercato sul quale essa opera.

Dunque, l’interdipendenza dei mercati finanziari in Europa, il numero di intermediari presenti sulla piazza ed il volume delle transazioni transfrontaliere che essi realizzano hanno creato tra essi dei collegamenti tali da accrescere il rischio sistemico[1].

La regolamentazione prudenziale, come supra evidenziato, ha cercato di adattarsi a questa evoluzione prevedendo, ad esempio, che le banche dispongano di fondi propri sufficienti per far fronte alle variazioni del mercato ed al rischio di credito: ma in questo settore la regulation richiede una necessaria continua innovazione.

A prescindere dalla regolamentazione, che ha svolto e continua a svolgere un importante ruolo ai fini dell’avvicinamento e dell’armonizzazione degli ordinamenti domestici, ci si chiede se la presenza di un rischio sistemico dalla dimensione sovranazionale possa trovare riscontro, in termini di controllo, da parte di organismi di supervisione nazionali.

Certamente gli sviluppi relativi all’articolazione dei rischi di mercato hanno sempre più indotto le autorità  a mettere in guardia i singoli intermediari ad essere più responsabili nella gestione dei loro rischi.

Ciò nonostante, l’obiettivo di un sistema finanziario perfettamente stabile passa anche attraverso la coerenza della supervisione bancaria e finanziaria: questo è molto evidente anche negli ordinamenti statali di tipo federale che comunque hanno storicamente manifestato la necessità  di un accentramento a livello di banca centrale[2].

Questo comporta che il mantenere una supervisione a livello nazionale, e cioè un sistema in cui ciascuno Stato supervisiona i propri enti creditizi, crea un rischio di inefficienza: si registra, in tal caso, infatti, un rischio di collusione tra soggetti vigilati ed autorità  vigilanti dello stesso Stato, aventi una tendenza naturale a proteggere gli intermediari sotto la propria responsabilità .

Da ciò si genera, inoltre, un ulteriore problema che concerne la cooperazione tra le autorità  nazionali di vigilanza nei tre diversi settori dell’intermediazione bancaria, mobiliare e creditizia: a tal proposito, l’UE ha approfondito una tale riflessione, adottando ad esempio la direttiva sui conglomerati finanziari o altri provvedimenti volti a rafforzare una supervision su base consolidata, anche con riguardo ai profili contabili e di bilancio.

L’UE ha dato un rilevante contributo per costruire un modello in tema di controllo e vigilanza bancaria con la c.d. seconda direttiva bancaria, che ha istituito l’autorizzazione unica ed il principio dell’home country control, in raccordo con la necessità  di cooperazione e di scambio di informazioni tra autorità .

Ciò nonostante, in un contesto sempre più evidente di globalizzazione finanziaria[3] e di una più marcata e rafforzata delocalizzazione delle operazioni e degli intermediari, questo tipo di sforzo compiuto a livello di regolamentazione può apparire ancora insufficiente.

Così come non mancano un rischio di alea morale e un potenziale conflitto di interessi tra le autorità  di vigilanza dei diversi Paesi dell’area Euro: ci potrebbe essere addirittura il rischio che alcuni Stati possano essere tentati di adottare politiche volte ad una vigilanza prudenziale più lassista al fine di attirare maggiori capitali e movimenti.

Orbene, alla luce di questi scenari e di quanto recentemente si è registrato a livello di Capi di Stato e di Governo in seno all’UE, ed essendo altresì evidente lo sforzo compiuto in diversi decenni dal legislatore comunitario al fine di evitare fenomeni di dumping prudenziale, si rende opportuno andare a verificare come possa essere più efficiente il sistema della vigilanza sulle banche in Europa, ossia se sia preferibile seguire la strada del lasciare alle autorità  nazionali una tale funzione, con le armonizzazioni del caso, ovvero accentrare maggiormente la supervision in capo ad autorità  a livello europeo, come più volte proposto in un dibattito mai sopito.

IL RUOLO DELLA BCE NEL CONTROLLO PRUDENZIALE

Per compiere una tale analisi, gioverà  svolgere qualche breve considerazione su quale possa considerarsi attualmente il ruolo della BCE in tema di vigilanza prudenziale[4].

Con la sigla del Trattato di Maastricht, alla BCE è stato riconosciuto, non già  il potere regolamentare subordinato alla legislazione comunitaria e sovraordinato rispetto alla funzione amministrativa di vigilanza affidata alle autorità  nazionali come suggerito dal gruppo di studio presieduto dal Prof. Louis[5], ma quello più ridotto di coordinamento delle politiche di vigilanza attuate dalle autorità  nazionali, secondo l’impostazione suggerita dal Rapporto Delors[6].

Il Trattato di Maastricht ha separato in modo abbastanza netto la funzione della politica monetaria, assegnata alla BCE, rispetto a quella di vigilanza prudenziale, che è rimasta in capo alle singole autorità  nazionali: queste ultime, tenendo in debito conto i criteri elaborati dal legislatore comunitario in sede di regolamentazione e seguendo l’importante principio della cooperazione, hanno mantenuto il controllo sulla stabilità  complessiva del mercato creditizio.

Una tale scelta è fondamentalmente stata il frutto di una tendenza, molto marcata in diversi Stati Membri, ad una netta separazione tra l’autorità  che gestisce la politica monetaria e quella che è deputata alla supervisione prudenziale, e ciò sul presupposto di un possibile conflitto di interesse tra i due obiettivi, e quindi tra i due controllori[7].

Per poter inquadrare correttamente il ruolo del SEBC e della BCE in tema di vigilanza prudenziale, non si può prescindere dal prendere in esame quanto è stato stabilito dal Trattato e dalla Statuto al riguardo.

In particolare, l’art. 127 (ex art. 105) del Trattato, al quinto paragrafo, statuisce che il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità  per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità  del sistema finanziario.

Dal canto suo, lo Statuto del SEBC e della BCE, all’art. 25 – che costituisce l’unico articolo del capo quinto rubricato “vigilanza prudenziale” – afferma che la BCE può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità  competenti degli Stati Membri sul campo dell’applicazione e sull’attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità  del sistema finanziario.

Ed ancora, viene espressamente stabilito che, conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell’art. 127 (ex art. 105), paragrafo sesto, del Trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione[8].

Tale ultima disposizione, appunto, deve essere necessariamente interpretata con il richiamato sesto paragrafo dell’art. 127 (ex art. 105) del Trattato, che riconosce al Consiglio la facoltà  di affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione: ciò può avvenire con una deliberazione all’unanimità  del Consiglio, mediante regolamenti adottati secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento Europeo e della BCE medesima[9], sempre in conformità  a quel generale principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, espresso nell’art. 119 (ex art. 4) del Trattato[10].

Orbene, alla luce delle su richiamate disposizioni che costituiscono il telaio legislativo delle attribuzioni in capo al SEBC e alla BCE in tema di vigilanza prudenziale[11], è possibile svolgere qualche breve considerazione sulla reale portata di tali norme e di quella che si può sintetizzare come il compito di “contribuzione” spettante al SEBC in tema di supervisione sulle banche[12].

Per procedere in tal senso, non si può prescindere da un rapido richiamo alle due posizioni dottrinali che hanno visto contrapporsi a livello europeo, ma in generale in campo internazionale, da una parte coloro che sostenevano la netta indipendenza della funzione di politica monetaria da quella di vigilanza prudenziale sulle banche e quindi il relativo sdoppiamento delle autorità  a ciò preposte e, dall’altra, i fautori della tesi antitetica per cui sarebbe molto opportuno unificare i due compiti in capo ad un’unica autorità [13].

Quest’ultima teoria[14] trova il suo fondamento e la sua forza in diversi aspetti: dapprima nella possibilità  per la banca centrale di acquisire informazioni provenienti dal settore della vigilanza utili anche per meglio effettuare le previsioni in tema di variabili economiche legate all’inflazione ed alla disoccupazione e quindi calibrare gli interventi in tema di politica monetaria; in secondo luogo, nella necessità  di far svolgere ambedue i compiti alla banca centrale per la sua importante funzione di “prestatore di ultima istanza”[15].

La scuola di pensiero contrapposta[16] vede, invece, nella concentrazione nella medesima istituzione di tutti i poteri di vigilanza e di politica monetaria un pericolo, e ciò innanzitutto in ossequio ad un più generale principio che teorizza la perdita di efficacia della politica monetaria nel caso in cui venga affidata alla banca centrale una qualsiasi altra funzione di politica economica[17].

Tale tesi trova, inoltre, fondamento e vigore nella sussistenza di quattro aree di conflitto di interesse, che sono foriere di inflazione ed endogene alla fisionomia dell’assetto istituzionale[18]: e ciò nelle politiche messe in atto in caso di instabilità  del sistema[19], nell’impiego non efficiente degli strumenti in presenza della duplice funzione[20], nel possibile difetto di trasparenza in caso di molteplici obiettivi[21] e nei costi per quanto riguarda la reputazione[22].

A questo dibattito dottrinale che vede contrapposti coloro che favoriscono una concentrazione delle due funzioni (prudenziale e di politica monetaria) in capo alla medesima autorità  a coloro che propendono per una netta separazione, corrisponde una dialettica circa l’interpretazione delle norme del Trattato e dello Statuto a proposito del ruolo di “contribuzione” del SEBC e della BCE nell’ambito della politica prudenziale.

In altri termini, ci si è domandati se, alla luce delle disposizioni del diritto primario dell’Unione, la BCE svolga un compito di mera contribuzione alle politiche della vigilanza ovvero apporti un contributo maggiore sulla base di quanto previsto nel terzo paragrafo dell’art. 3 dello Statuto, in base al quale, conformemente a quanto regolato dal paragrafo quinto dell’art. 127 (ex art. 105) del Trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità  per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità  dell’intero sistema finanziario.

A coloro che, sulla falsariga dell’ordinamento tedesco, hanno sostanzialmente svilito il ruolo della BCE nella vigilanza prudenziale, hanno replicato altri autori che hanno invece riconsiderato il compito della banca centrale europea in tale settore, non riducendolo a mero supporto contributivo.

E ciò secondo un processo ermeneutico derivante dal combinato disposto degli artt. 3, terzo paragrafo, e 25, primo paragrafo, dello Statuto e per due principali motivi.

Il primo motivo riguarda la diversità  dell’oggetto: l’art. 25 si riferisce all’attività  consultiva della BCE relativamente all’attuazione della legislazione dell’Unione riguardante la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità  del sistema, mentre l’art. 3, nell’individuare i compiti del SEBC, estende il ruolo dell’istituzione comunitaria ad una contribuzione sì, ma estesa alle più ampie politiche di vigilanza, e quindi non solo a quella “attuazione della legislazione” a cui si riferisce testualmente l’art. 25.

Un secondo motivo riguarda il fatto che l’art. 3 sembri investire il SEBC, e di conseguenza la BCE che ne è l’organo decisionale, di una funzione più attiva ed incisiva, dal momento che lo stesso articolo sostiene di “perseguire le politiche di vigilanza da parte delle autorità  competenti”.

Così rapidamente ricapitolato il confronto dottrinale che si è avuto e che tuttora caratterizza l’ambito europeo[23], si può concludere che l’attuale assetto istituzionale, a prescindere dal ruolo maggiore o minore che viene riconosciuto al SEBC in tema di coordinamento e non solo di contribuzione della materia della vigilanza prudenziale, porta a riconoscere la sussistenza di una giurisdizione di politica monetaria non coincidente con la funzione della supervision, che spetta alle autorità  nazionali[24].

Una tale conclusione ha come suo necessario corollario quello della sempre più avvertita esigenza di una maggiore e più stretta collaborazione tra l’Eurosistema e le autorità  nazionali di vigilanza, per favorire la quale la BCE ha non solo prestato la propria attività  di consulenza in favore delle altre istituzioni dell’Unione, ma anche costituito dei comitati per la cooperazione multilaterale, tra cui è da segnalare in particolare il Comitato per la vigilanza bancaria.

Tale Comitato, istituito dal Consiglio Direttivo della BCE[25], rappresenta un importante supporto per assistere l’Eurosistema nell’assolvimento dei propri compiti statutari in materia di vigilanza bancaria e di stabilità  del sistema finanziario.

In particolare, il Comitato svolge tre compiti fondamentali: 1) in base all’art. 127, quinto paragrafo, del Trattato, promuove la cooperazione su questioni di interesse comune per le autorità  di vigilanza dei Paesi dell’UE e per l’Eurosistema; 2) in base all’art. 127, quarto paragrafo, del Trattato, contribuisce alla stesura dei poteri della BCE sulle proposte di legislazione comunitaria e nazionale relativa alla vigilanza prudenziale e alla stabilità  finanziaria complessiva; 3) in base all’art. 25, primo paragrafo, dello Statuto, contribuisce a redigere i pareri della BCE sul campo di applicazione e sull’attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità  del sistema finanziario complessivo.

Per far fronte ai propri compiti, il Comitato ha dato vita a quattro gruppi di lavoro, i quali si occupano rispettivamente: a) degli sviluppi strutturati che influenzano il settore creditizio; b) della solidità  delle strutture bancarie e finanziarie, svolgendo una analisi di tipo macroprudenziale; c) dei sistemi di analisi dei rischi bancari; d) delle centrali dei rischi.

Il Comitato per la vigilanza bancaria ha dato e sta dando un notevole impulso a quella cooperazione, molto sponsorizzata da diversi organi comunitari negli scorsi decenni e che ha trovato terreno fertile anche nel Comitato di Basilea, che ha avuto il pregevole merito di aver individuato e delineato un quadro generale soprattutto con riguardo all’importante profilo dell’adeguatezza dei fondi propri nei confronti dei rischi assunti da un intermediario.

Tutto questo sistema, faticosamente costruitosi grazie all’intervento di diverse autorità , è venuto ad scontrarsi con la recente congiuntura economica finanziaria ed in particolare con la crisi scoppiata nel 2007 che ha scoperto diversi punti nevralgici di un settore ancora molto esposto a troppi rischi ed a troppe tesi ben lontane dal trovare un punto di incontro.

Per quegli autori sostenitori della centralizzazione, i fatti recenti hanno fatto nettamente perdere tensione alla tesi del potenziale conflitto di interesse tra funzione di vigilanza e politica monetaria, sia per l’esperienza della crisi sia per i benefici che si sarebbero potuti trarre facendo leva in modo coordinato e complesso sulle rispettive funzioni.

L’idea – avanzata da più parti, in modo più o meno velato – del procedere verso una cessione di sovranità  da parte degli Stati nazionali in favore dell’UE anche in merito al potere di supervisione sugli enti creditizi, seppur di grandi dimensioni, e quindi alla costituzione di un unico centro decisionale a livello europeo deputato a vigilare le banche, se da un lato incontra le resistenze (forse, oggi, un po’ meno forti) di molti Paesi ancora restii nello spingersi in tal senso, dall’altro è costretta a confrontarsi con difficoltà  tecniche di non poco momento, relative, in via solo esemplificativa, all’introduzione di meccanismi per la garanzia e l’assicurazione dei depositi e per la risoluzione delle crisi bancarie.

E’ fuor di dubbio che il processo orientato alla eventuale centralizzazione in capo alla BCE della politica monetaria e della funzione di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi[26], lungi dall’essere semplice, andrà  ben calibrato e richiederà  una previa opportuna valutazione del perimetro su cui dovrà  effettivamente insistere la riforma, ovvero se riguardare solo gli intermediari transfrontalieri (le c.d. banche paneuropee, come pare profilarsi) e, in caso affermativo, quali saranno le sorti – in termini di autorità  competente – per il gruppo a cui quell’intermediario appartiene: in buona sostanza, si renderà  necessario chiarire se e come segmentare il mercato creditizio in Europa e, di conseguenza, come affrontare la risoluzione dei problemi comuni e gestire il rischio sistemico nell’Unione e la stabilità  dell’intero sistema finanziario dell’area Euro.

Dott. Michele Miraglia

Avvocato del Foro di Roma

Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia

Sapienza Università  di Roma

[1] I sistemi di pagamento possono costituire, infatti, proprio il luogo di maggiore propagazione dei rischi di mercato.

[2] Giova ricordare l’esempio della Germania: qui una struttura con funzioni di banca centrale decentralizzata fu quello della Bank deutscher Là¤nder, la Banca degli Stati tedeschi, responsabile per la politica monetaria nella parte ovest della Germania post bellica dal 1948 al 1957. Essa si componeva di undici banche centrali a livello dei Land che erano state create tra il 1946 ed il 1948 ed all’inizio avevano assolto funzioni di banca centrale al livello dei differenti Stati federali di quella che nel 1949 sarebbe divenuta la Repubblica federale di Germania. La Banca degli Stati tedeschi non era una vera e propria banca centrale, essendo semplicemente un contesto comune per le singole banche centrali dei Land: questa struttura organizzativa va spiegata, tuttavia, in ragione delle specifiche circostanze politiche della Germania post bellica, atteso che la decentralizzazione era avvenuta su richiesta degli alleati che occupavano allora la Germania, i quali avevano un interesse al raggiungimento di un decentramento della vita economica del Paese. Di fatto, però, la Banca degli Stati tedeschi, agì sempre come banca centrale, tant’è che tale esperienza volse al termine con la fusione delle banche centrali dei Land in quella che sarebbe poi divenuta la Bundesbank. Per approfondimenti, cfr. W. KONNEKER, Vom Zentralbanksystem zur Deutschen Bundesbank, in Zeitschrift fà¼r das gesamte Kreditwesen, 1957, p. 796; nonché W. VOCKE, Schwieriger Start der neuen Zentralbank, in Zeitschrift fà¼r das gesamte Kreditwesen, 1957, p. 549. Un altro esempio di esperimento di decentralizzazione venne intrapreso con il Federal Reserve System of the United States of America, il sistema federale di banche centrali degli USA, che, originariamente, avevano lasciato diversi poteri autonomi sul piano decisionale e su quello esecutivo alle singole Federal Reserve Banks, banche centrali appartenenti al sistema medesimo. Questo livello di decentralizzazione, che in talune occasioni è stato molto accentuato a tal punto da giungere alla conclusione di accordi con altre banche centrali di altri Stati del mondo senza neppure la consultazione del Federal Board of Governors di Washington, fu identificato da alcuni economisti come un elemento decisivo per l’incapacità  della Fed di gestire la Grande depressione, tant’è che si è poi registrata una totale centralizzazione del processo decisionale all’interno della Fed nelle mani del Consiglio dei Governatori, che attualmente è il Federal Oper Market Committee, organo decisionale centrale. Per approfondimenti, cfr. B. EICHENGREEN, Designing a Central Bank for Europe: A Cautionary Tale from the Early Years of the Federal Reserve System, in M.B. Canzonieri (a cura di), Establishing a Central Bank: Issues in Europe and Lessons from the US, Cambridge, 1992, pp. 13-26; R. HASSE, Die Europà¤ische Zentralbank. Perspektiven fà¼r eine Weiterentwicklung des Europà¤ischen Wà¤hrungssystems, Gà¼tersloh, 1989, p. 163.

[3] La globalizzazione derivante da una straordinaria espansione dei flussi di capitale, se da un lato ha decisamente accresciuto le potenzialità  operative degli intermediari, dall’altro ha determinato un incremento del grado di instabilità  del sistema.

[4] Come notato in M. ANDENAS – C. HADJIEMMANUIL, Banking Supervision, the Internal Market and European Monetary Union, in Andenas, Mads e altri, European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework, London, 1997, pp. 403-404, “it could be argued that the words ”˜prudential supervision’ are meant to cover, in addition to the definition and implementation of Prudential standards intended to prevent failures of financial institutions, polizie relating to deposit insurance, rules of market organisation or conduct-of-business rules, the regulation of payment systms and lending of last resort”.

[5] Nel corso dei lavori preparatori e dei progetti avanzati in sede di costituzione del SEBC/BCE, il rapporto di studio, presieduto dal Prof. Louis, era favorevole all’idea di un supervisore di tipo federale, introducendo l’ipotesi della coesistenza di più sistemi finanziari e di diverse strutture di vigilanza, al doppio livello nazionale ed europeo. In sostanza si avanzava l’idea di un doppio regime di banche europee: quelle a vocazione europea, vigilate direttamente dalla BCE e soggette alla disciplina comunitaria e quelle a vocazione locale disciplinate da disposizioni nazionali, ancorché armonizzate, vigilate dalle autorità  nazionali, salva la funzione di coordinamento tecnico esercitata dalla BCE. In ambienti accademici è stata avanzata anche la proposta della c.d. two-tier approach, elaborata secondo quanto illustrato nel progetto del Prof. Louis. Per approfondimenti, cfr. S. CIARDI, La vigilanza nell’era della BCE, in in F. Belli – V. Santoro (a cura di), La Banca Centrale Europea, Milano, 2003, pp. 484-485; nonché F. CARBONETTI, Banca Centrale europea e vigilanza bancaria, in A. Brozzetti – V. Santoro (a cura di), Le direttive comunitarie in materia bancaria e l’ordinamento italiano, Milano, 1990, p. 145.

[6] Per approfondimenti, cfr. C. DE BOISSIEU, Banking fragility, Monetary policy and Supervision. Comments, in Giornale degli Economisti e annali di economia, 1992, p. 512.

[7] Un tale scenario viene a complicarsi, se si vanno a considerare le differenze tra le autorità  dei diversi Stati Membri: in Belgio, Lussemburgo e Finlandia la funzione di vigilanza è affidata ad enti indipendenti; in Francia, Germania e Austria sono previsti meccanismi di stretta collaborazione tra l’autorità  di vigilanza e la banca centrale; invece, in Stati come l’Italia (Banca d’Italia), la Spagna (Banco d’Espaňa), il Portogallo (Banco de Portugal), i Paesi Bassi (Nederlandsche Bank) e la Grecia (banca centrale della Grecia), la supervisione sul sistema creditizio è stato affidato direttamente alla banca centrale. In particolare, per approfondimenti sulla Banca centrale francese, cfr. F. ANGELINI, La Banca centrale francese nel processo di integrazione monetaria europea, in O. Roselli (a cura di), Europa e banche centrali, Napoli, 2004, pp. 213-243: in Francia la Commission bancaire è in effetti un braccio della Banque de France. Quanto alla Germania, si segnala il Bundesaufsichtsamt fà¼r das Kreditwesen, l’autorità  federale tedesca di vigilanza sugli enti creditizi; per approfondimenti sulla realtà  tedesca, cfr. M. HERDEGEN, Bundesbank und Bankenaufsicht: Verfassungsrechtliche Fragen, in Wertpapiermitteilungen, 2000, p. 2121. In generale, sulle altre banche centrali dell’area Euro, cfr. O. ROSELLI (a cura di), Europa e banche centrali, Napoli, 2004; nonché D. SICLARI, Costituzione e autorità  di vigilanza bancaria, Padova, 2007, passim.

[8] Si noti che la competenza di vigilare sulle imprese di assicurazione è addirittura completamente esclusa dall’ambito dell’eventuale trasferimento delle competenze dal livello nazionale a quello europeo, così che essa rimarrà  in ogni caso nazionale. E ciò con non poche difficoltà  e dubbi ai fini di una disciplina organica dell’intero mercato finanziario.

[9] Si tenga conto che i pareri della BCE non sono vincolanti ai sensi dell’art. 34, secondo paragrafo, dello Statuto.

[10] Da taluni Autori la disposizione del sesto paragrafo dell’art. 127 del Trattato è stata definita come “enabling clause” (clausola abilitante); cfr. G. GODANO, La cooperazione in materia di vigilanza bancaria: le regole europee, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2008, p. 725, secondo cui il dibattito si è aperto sul significato da attribuire agli “specifici compiti”: per tale Autore, non ci è dubbio che un passaggio integrale di poteri dalle autorità  nazionali alla BCE richiederebbe, al di là  della procedura prevista dall’art. 127, sesto comma, del Trattato una vera e propria revisione del Trattato medesimo; rimane, invece, controverso se possa attivarsi la detta procedura nel caso di devoluzione parziale dei compiti come previsto dall’ipotesi del Prof. Louis, della c.d. two-tier system (per questo Autore, anche in tal caso sarebbe necessaria una modifica del Trattato, atteso che si dovrebbe comunque procedere a trasformare la natura istituzionale della BCE, che acquisirebbe anche poteri di natura ispettiva). Secondo T. PADOA-SCHIOPPA, EMU and banking supervision, in M. Aglietta, A Lender of Last Resort for Europe, London 2000, p. 18, questa procedura è stata definita come una sorta di “last resort clause which become necessary if the interaction between the Eurosystem and national supervisory authorities turned out not to work effectively”.

[11] Secondo diversi autori, l’attuale assetto dei poteri del SEBC e delle BCE in tema di vigilanza prudenziale risente non poco dell’influenza della Germania e della relativa politica monetaria. Secondo S. CIARDI, La vigilanza nell’era della BCE, in F. Belli – V. Santoro (a cura di), op. cit., pp. 490-491, l’orientamento dottrinale appena citato ritiene, sulla base di una interpretazione del compito di “contribuzione” del SEBC e della BCE, che lo Statuto ricalchi l’ordinamento tedesco con riguardo ai rapporti tra politica monetaria e funzione di vigilanza. L’origine dell’impostazione tedesca è da ricercarsi nella cultura della stabilità , diffusasi in Germania nei due periodi di iperinflazione della prima metà  del XX secolo, fondata sul netto convincimento che solo una banca centrale indipendente può perseguire con successo l’obiettivo della stabilità  dei prezzi. Una tale impostazione di origine tedesca sembra trovare conforto non solo nell’art. 7 dello Statuto del SEBC e della BCE, laddove si illustra il principio di indipendenza, ma anche in quell’art. 4 dello Statuto medesimo, che statuisce testualmente come “conformemente all’art. 127, paragrafo 4, del trattato: a) la BCE viene consultata: – in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze; – dalle autorità  nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio (”¦); b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità  nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze”. Un tale potere consultivo della BCE ed un tale compito di “contribuzione” del SEBC sembrano ricalcare l’attività  svolta dalla banca centrale tedesca a favore dell’autorità  federale preposta alla vigilanza sugli enti creditizi. Tra la dottrina sopra richiamata, si può vedere R.W. DORNBUSH – C.A. FAVERO – F. GIAVAZZI, The immediate challenger for the European Central Bank, in National Bureau of Economic Research Working Paper Series n. 6369, 1998, p. 4. Per approfondimenti, cfr. S. DELL’ATTI, La vigilanza creditizia in Italia dopo Maastricht: adozione del modello tedesco o rivisitazione dell’attuale rapporto autoritativo di vertice?, in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, p. 769.

[12] Secondo M. ANDENAS – C. HADJIEMMANUIL, Banking Supervision, the Internal Market and European Monetary Union, op. cit., p. 407, “the greatest contribution of ESCB in terms of ensuring financial stability in the single market could concern the establishment and operation of efficient, but safe payment and settlement systems. Indeed, the build-up of settlement and counterparty risks in large-value payment and securities settlement systems can constitute a major transmission mechanism for the spreading of bank failures, raising very important systemic concerns”. E’ interessante notare come secondo tali Autori, a p. 411, “the potential delegation to the ESCB of decision-making poker relating to the prudential supervision of financial institutions also raises significant questions of public control and accountability. This is a consequence of the ESCB’s constitutionally guaranteed position of organic and functional independence”.

[13] Sui conflitti tra politica monetarie e vigilanza prudenziale, cfr. C. OHLER, International Regulation and Supervision of Financial Markets After the Crisis, in European Yearbook of International Economic Law, 2010, pp. 11-15

[14] Per una ricostruzione di tale teoria che riprende lo studio sull’economia statunitense effettuato da Peek, Rosengren e Tootel, si può consultare C. DI NOIA – G. DI GIORGIO, Should banking supervision and monetary policy tasks be given to different agencies?, in Osservatorio e Centro di Studi Monetari, Quaderni di Ricerca, 1999, n. 107, pp. 8-9.

[15] La funzione di “prestatore di ultima istanza” risponde alla necessità  di evitare il contagio, i riversamenti di posizioni debitorie ed il c.d. effetto domino, che possono influenzare negativamente la stabilità  dell’intero sistema finanziario e monetario. Lo scopo di tale funzione è quello di mantenere una certa fiducia nel sistema, proprio per evitare che venga immessa liquidità  di ultima istanza. E’ controverso nella dottrina economica se tale funzione di “prestatore di ultima istanza” sia indirizzata al salvataggio del singolo ente creditizio ovvero alla stabilità  complessiva del sistema: secondo una certa dottrina, essa risponderebbe alla necessità  di evitare che un intermediario, solido dal punto di vista economico, possa andare incontro al default per carenza di liquidità . Per approfondimenti al riguardo, cfr. G. BELLONE, La Banca Centrale Europea, in Economia e Banca, 1996, pp. 597-598.

[16] Cfr. R. HELLER, Prudential supervision and Monetary Policy, in P. DOWNES – R. VAEZ-ZADEH, The evolving role of central banks, Washington, 1991, secondo cui generalmente le banche centrali hanno un buon bagaglio di esperienza quali supervisori del sistema bancario e finanziario nel suo complesso, ciononostante può registrarsi un conflitto di interesse tra la funzione di politica monetaria da una parte e le responsabilità  di vigilanza dall’altra. Tale conflitto può comportare come risultato che ci siano tassi di interesse più alti rispetto a quelli raggiungibili da una banca centrale indipendente senza poteri di vigilanza. In senso conforme a tale dottrina, cfr. anche F. BRUNI, Politica monetaria, regolamentazione finanziaria e vigilanza, in Giornale degli economisti e annali di economia, 1992, pp. 27 e ssg.; nonché D. MASCIANDARO, Indipendenza della Banca Centrale, vigilanza bancaria e stabilità  monetaria, in Moneta e Credito, 1993, pp. 527-552; D. MASCIANDARO, Teoria della politica monetaria e costituzionalismo economico, in Giornale degli economisti e annali di economia, 1991, pp. 347-371. Anche secondo G. GODANO, La cooperazione in materia di vigilanza bancaria: le regole europee, op. cit., p. 724, l’attribuzione di una funzione di vigilanza accentrata nella BCE, sia pure nei confronti di una parte del sistema, incontra ostacoli nel vigente diritto comunitario, atteso che il Trattato di Maastricht (sotto questo profilo non modificato né ad Amsterdam, né a Nizza, né a Lisbona) non ha riconosciuto a detta istituzione alcun potere in materia di vigilanza microprudenziale e che, quindi, l’attribuzione di una tale funzione alla BCE, richiederebbe una modifica del Trattato medesimo.

[17] Cfr. D. FOLKERTS-LANDAU e P.M. GARBER, The European Central Bank: a bank or a monetary policy rule, in National Bureau of Economic Research Working Paper Series n. 4016, 1992, pp. 1-2, secondo cui, testualmente: “in the absence of such banking functions it will be necessary to slow or even prevent the ongoing development of Community-wide liquid, securitized financial markets, supported by a large-volume wholesale payments system. Instead, the historically prevalent bank-intermediated financial system will have to be maintained to lower the likelihood of liquidity crisis that demand central bank intervention”.

[18] Per approfondimenti, cfr. P.A. CUCURACHI, I profili organizzativi dei sistemi di vigilanza bancaria, Milano, 1997, pp. 32-39; è stata da alcuni Autori ipotizzata l’esistenza di una conflittualità  di tipo strutturale, e quindi indipendente dalla distribuzione dei poteri tra le due funzioni, in quanto le manovre monetarie tendono ad essere anticicliche, mentre gli effetti di una regolamentazione, quale può essere l’uso dei coefficienti patrimoniali, tendono ad essere prociclici. In tal senso, anche C.A.E. GOODHART – D. SHOPEMAKER, Institutional separation between supervisory and monetary agencies, in Giornale degli economisti e annali di economia, 1992, p. 362 e, per avere un quadro di insieme più completo su tale teoria, cfr. C.A.E. GOODHART – R.M. LASTRA, Border problems, in Journal of International economic law, 2010, pp. 705-718; nonché C.A.E. GOODHART, The ECB and the conduct of monetary policy, in Journal of common market studies, 2006, pp. 757-778. Per questi autori, le autorità  di politica monetaria propendono verso tassi di interessi più elevati al fine di contenere le pressioni inflazionistiche, mentre i supervisori delle banche, al contrario, si preoccupano delle conseguenze negative di tali tassi sulle sofferenze creditizie, sulle condizioni di solvibilità  e di profittabilità .

[19] Un esempio può essere rappresentato dall’ipotesi di crisi di sistema o di un singolo ente creditizio, nel qual caso occorrerebbe accrescere la liquidità  e aumentare di conseguenza la base monetaria incompatibilmente con l’obiettivo di contenere l’inflazione.

[20] Secondo tale teoria, se la banca centrale utilizza strumenti di vigilanza per perseguire obiettivi di politica monetaria, determina una condotta poco efficace con potenziali rischi inflazionistici.

[21] La mancanza di chiarezza, derivante dall’incertezza sulle manovre attuate, tende ad incidere, tramite il meccanismo delle aspettative, sull’efficacia stessa della manovra.

[22] Secondo uno studio condotto sui Paesi dell’OCSE e riportato da C.A.E. GOODHART – D. SHOPEMAKER, Institutional separation between supervisory and monetary agencies, op. cit., p. 351, i migliori risultati conseguiti in termini di controllo dell’inflazione e di crescita monetaria si manifestano a parità  di grado di indipendenza nei casi di banca centrale non monopolista delle responsabilità  di vigilanza. Per approfondimenti, cfr. S. CIARDI, La vigilanza nell’era della BCE, in F. Belli – V. Santoro (a cura di), op. cit., pp. 497-499. Al riguardo, si consideri anche che, in Italia, il legame tra Stato e Banca d’Italia è stato reciso da due distinti provvedimenti: il primo del 1981 ha sancito per sempre lo scioglimento dell’obbligo della Banca d’Italia di sottoscrivere i Buoni del Tesoro rimasti invenduti; il secondo del 1993 ha vietato alla Banca d’Italia di concedere finanziamenti al Tesoro in qualsiasi forma.

[23] Per ulteriori approfondimenti, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. M.L. BASILIEN-GAINCHE, La régulation des stratégies politiques des acteurs économiques, in Revue des affaires européennes, 2010, pp. 535-553; E. MONACI, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, Milano, 2007; C.W. CALOMIRIS, The regulatory record of the Greenpan era, in American Economic Review, 2006, pp. 170-173; J.R. BARTH – G. CAPRIO – R. LEVINE, Rethinking bank regulation: till angels govern, Cambridge, 2006; G. DEBELLE – S. FISCHER, How independent should a central bank be?, in J.C. FUHRER (a cura di), Goals, guidelines and constraints facing monetary policymakers, Boston, 1994, pp. 291-300. In particolare, secondo G.B. PITTALUGA – E. SEGHEZZA, Central banks as Political Players: Against the Mainstream, in Bancaria Special Issue, 2010, pp. 35-43, l’utilizzo della vigilanza e della regolamentazione come veicolo per rafforzare il sostegno di determinati gruppi di interesse alla banca centrale può determinare un’allocazione inefficiente delle risorse nel settore finanziario; l’esercizio da parte di una banca centrale delle funzioni di vigilanza e regolamentazione oltre che di quelle monetarie, sembra configurare un trade-off tra l’aumento della credibilità  anti-inflazionistica della politica monetaria e l’efficienza nell’allocazione delle risorse nel settore finanziario.

[24] Ovviamente, fermo restando il disposto del sesto paragrafo dell’art. 127 (ex art. 105) del Trattato. Secondo il Trattato e lo Statuto del SEBC e della BCE, le banche centrali nazionali rappresentato il braccio operativo dell’Eurosistema; al riguardo si è molto discusso se ciò avvenga in conformità  al principio del decentramento ovvero nel rispetto del principio di sussidiarietà . Un tale dibattito dottrinale si fonda sulla distinzione concettuale esistente tra principio di decentramento da un canto e principio della sussidiarietà  dall’altro: il primo relativo alle operazioni e non alle decisioni o all’attività  legislativa o regolamentare che rimangono, al contrario, accentrate; il secondo, quello della sussidiarietà , attinente al potere decisionale relativo alla distribuzione delle competenze. Secondo alcuni ed in particolare secondo T. PADOA-SCHIOPPA, The Eurosystem and Financial stability, in www.ecb.int, Bruxelles, 10 febbraio 2000, una tale distinzione diventa concettualmente importante proprio per le banche centrali nazionali, le quali, con riguardo alla politica di vigilanza prudenziale sono vere e proprie istituzioni, autonome e responsabili, e quindi operanti in conformità  con il principio della sussidiarietà , nel cercare di calibrare sempre meglio a livello interno le norme comuni dettate a livello di UE; mentre, con riferimento alla politica monetaria, partecipano all’implementazione ed all’attuazione delle politiche decise dalla BCE, in ossequio al principio del decentramento. Tale differenziazione ha condotto l’Autore a definire le banche centrali nazionali come dual institutions. Sul principio di sussidiarietà  nel sistema della vigilanza prudenziale, cfr. anche M. ANDENAS – C. HADJIEMMANUIL, Banking Supervision, the Internal Market and European Monetary Union, op. cit., pp. 408-411.

[25] Questo comitato, denominato BSC – Banking Supervision Committee, è stato istituito nel giugno 1999 ed ha sostituito il precedente Sottocomitato di vigilanza bancaria presso l’IME e vi partecipano le autorità  di vigilanza bancaria e le banche centrali dell’UE, nonché la BCE.

[26] Al riguardo, come molti Autori in dottrina hanno evidenziato, non si può non tenere in debita considerazione che, nonostante gli sforzi ed i passi avanti compiuti, la posizione della BCE nel sistema europeo ha la sua spiegazione nella considerazione che l’Europa non è sovrana: da qui l’esigenza di completare il ruolo della BCE con un più stretto coordinamento delle politiche economiche della zona Euro, al fine di porre rimedio al perdurante vuoto politico e di responsabilità  rispetto alla BCE e di dotare l’UE della necessaria forza politica per assumere decisioni correttive del mercato e per imporre regolazioni dagli effetti redistributivi. La risposta a tali esigenze potrà  avere effetti anche con riguardo ai molteplici problemi di ordine sociale che affliggono il territorio europeo. In tal senso, cfr. L. CHIEFFI, Banca Centrale e sviluppi della governance europea, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2005, pp. 1105-1108; D. MONE, Banche centrali, politiche monetarie e tutela dei diritti, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005, pp. 282-284. Sul deficit democratico in Europa, per approfondimenti, tra gli altri, cfr. A. CANTARO, Europa sovrana. La Costituzione dell’Unione tra guerra e diritti, Bari, 2003; E. PAPARELLA, Governo della moneta in Europa: la “convergenza normativa” in materia di banche centrali, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2005, p. 37; R. MICCU’, Postfazione. Il “duplice volto” del deficit democratico nell’Unione europea, in appendice a G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, tr. it. Napoli, 1999, p. 166; J. HABERMAS, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, tr. it., Milano 1999, p. 82; G. RESS, Parlamentarismo e democrazia in Europa, tr. it. Napoli, 1999, p. 108 e ssg. .


Come citare questo articolo

Michele Miraglia, “La governance sulle banche in Europa: politica prudenziale e politica monetaria”, Magistra Banca e Finanza, 24 aprile 2013, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/la-governance-sulle-banche-in-europa-politica-prudenziale-e-politica-monetaria/.

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