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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
1. Premessa
La normativa europea stabilisce procedure e criteri di valutazione armonizzati che la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) devono osservare nei procedimenti relativi all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese che operano nel settore finanziario. L’obiettivo è di assicurare che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme nell’Unione, secondo modalità trasparenti e in base a requisiti omogenei.
Il 23 maggio scorso la Vigilanza della BCE ha pubblicato la “Guida sulle procedure relative alle partecipazioni qualificate” negli enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’UE. Scopo della Guida è quello di chiarire l’approccio di vigilanza adottato dalle autorità di supervisione nella valutazione delle richieste di autorizzazione ad acquisire o incrementare partecipazioni qualificate nelle banche, precisando: i) i soggetti che ricadono nel perimetro della valutazione; ii) le modalità con cui vengono applicati i criteri di valutazione; iii) indicazioni ulteriori su alcuni documenti chiave richiesti ai fini della valutazione.
Come precisato, la Guida non ha natura giuridicamente vincolante. Essa è intesa quale strumento pratico a supporto dei candidati acquirenti e di tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate, al fine di assicurare il regolare ed efficace svolgimento delle procedure e delle valutazioni.
La competenza esclusiva della BCE di valutare acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate negli enti creditizi è disciplinata dall’art. 4, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 1024/2013 sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L’art. 6, paragrafo 4, stabilisce che detta competenza si applica sia agli enti creditizi significativi sia agli enti creditizi meno significativi, esclusi quelli in risoluzione.
Tale competenza è esercitata in stretto raccordo con le ANC che, nel caso di specie, fungono da punto di accesso per le notifiche e hanno il compito di proporre alla BCE un progetto di decisione di vietare o non vietare l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata.
I requisiti per la valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate sono previsti agli articoli da 22 a 27 della Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD).
Vengono inoltre in rilievo le disposizioni legislative nazionali di recepimento della CRD in materia, a cui la BCE deve fare riferimento, e gli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate, emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA il 16 dicembre 2016.
2. Obbligo di notifica
Ai sensi dell’art. 22 della CRD, qualsiasi persona fisica o giuridica (candidato acquirente) che intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata è tenuta a informare l’autorità competente per la vigilanza della banca interessata. La notifica va quindi effettuata prima che abbia luogo l’operazione.
L’obbligo di notifica scatta non appena il candidato acquirente decide di acquisire una partecipazione qualificata. In termini generali si può ritenere – chiarisce la Guida – che il candidato acquirente abbia deciso di acquisire una partecipazione qualificata nel momento in cui presenta una offerta incondizionata agli azionisti riguardo alla conclusione di un accordo di trasferimento giuridico vincolante.
Secondo la definizione di cui all’art. 4, paragrafo 1, punto 34, del Regolamento (UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR), la partecipazione qualificata è una partecipazione diretta o indiretta in un’impresa che: i) rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto nell’impresa, oppure ii) consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa, oppure iii) comporta che l’ente creditizio diventi una filiazione del candidato acquirente.
Inoltre, in virtù dell’art. 22 della CRD, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso, direttamente o indirettamente, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l’ente creditizio divenga una sua filiazione (progetto di acquisizione), informi l’autorità competente dell’ente creditizio nel quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata.
Sono parimenti soggette a notifica le seguenti tipologie di acquisizioni:
- acquisizioni passive o involontarie che determinano il raggiungimento o il superamento di una soglia, in assenza di una decisione del candidato acquirente (ad esempio, in seguito a riacquisti delle azioni). Tali acquisizioni sono comunque soggette alla valutazione dell’autorità di vigilanza e devono pertanto essere notificate non appena il candidato acquirente viene a conoscenza del superamento della soglia;
- acquisizioni temporanee conseguenti al cambio per un breve periodo di tempo della proprietà dell’impresa. In tali casi, l’ANC, previa consultazione della BCE, può soprassedere dall’avviare una procedura formale qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: a) la struttura azionaria finale non è influenzata dall’acquisizione temporanea; b) all’autorità competente viene presentato un impegno o accordo formale da parte dell’acquirente temporaneo in cui si segnala l’immediato trasferimento delle azioni e la relativa tempistica; c) all’autorità competente viene presentato un impegno o accordo formale da parte dell’acquirente temporaneo in cui si dichiara l’impossibilità di esercitare qualsiasi diritto di capitale sull’impresa o sui diritti di voto ovvero influenza effettiva di altra natura che possa avere un impatto sull’impresa target;
- acquisizioni condizionate e facoltative a causa di eventi che sfuggono al controllo del candidato acquirente o a opzioni che questi potrà esercitare in un momento successivo.
3. Criteri di valutazione
L’art. 23 della CRD prevede che l’Autorità di vigilanza valuti, ove opportuno secondo il principio di proporzionalità[1], la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione o di incremento della partecipazione qualificata, sulla base dei seguenti criteri:
- il possesso dei requisiti di onorabilità del candidato acquirente;
- il possesso dei requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di tutti i componenti dell’organo di amministrazione (ossia l’organo di gestione e l’alta dirigenza) che, in esito all’operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, determineranno l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio;
- la solidità finanziaria del candidato acquirente;
- l’impatto dell’acquisizione proposta sulla capacità dell’impresa target di continuare a rispettare tutti i requisiti prudenziali;
- la mancanza di un fondato sospetto che l’operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata sia connessa ad operazioni di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo.
3.1 Onorabilità del candidato acquirente
La valutazione dell’onorabilità è condotta sulla base di due elementi distinti: l’integrità del candidato acquirente e la sua competenza professionale.
Un candidato acquirente è considerato in possesso dei requisiti di onorabilità quando mancano elementi certi che dimostrino il contrario e qualora l’autorità di vigilanza non nutra ragionevoli dubbi sull’onorabilità di tale soggetto. La competenza professionale del candidato acquirente, sul piano sia gestionale sia tecnico nel settore dei servizi finanziari, può basarsi sulla sua esperienza pregressa.
Mentre l’integrità deve essere dimostrata per tutti i candidati acquirenti, i requisiti di competenza professionale sono ridotti per coloro che non sono in grado di esercitare o si impegnano a non esercitare un’influenza significativa sull’impresa target.
In caso di procedimento penale, si applica la presunzione di innocenza fino a conclusione del processo con sentenza di condanna. Tutti i procedimenti pendenti devono essere segnalati in sede di notifica, in modo da fornire all’autorità competente un quadro completo dello status del candidato acquirente.
3.2 Onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza dei componenti dell’organo di amministrazione
In base all’art. 23, paragrafo 1, lettera b), della CRD, l’autorità competente effettua una valutazione dell’onorabilità, delle conoscenze, delle competenze e dell’expertise di ogni membro dell’organo di amministrazione che orienterà le attività dell’impresa target.
Analoga valutazione andrà condotta qualora il candidato acquirente intenda nominare nuovi membri dell’organo di amministrazione che indirizzeranno le attività. In tale ipotesi, si possono configurare tre scenari:
- il candidato acquirente ha già individuato un nuovo membro da nominare in esito al progetto di acquisizione;
- il candidato acquirente non ha deciso se apportare cambiamenti all’interno del consesso o non ancora individuato potenziali nuovi membri;
- il candidato acquirente non intende apportare cambiamenti alla composizione dell’organo di amministrazione.
Nel primo caso, le informazioni richieste per la verifica di idoneità vanno accluse alla notifica; nel secondo caso, la notifica può considerarsi completa; nel terzo caso, non si effettua alcuna verifica in merito a detto criterio.
3.3 Solidità finanziaria del candidato acquirente
La valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente, contemplata dall’art. 23, paragrafo 1, lettera c), della CRD, è condotta avendo riguardo al tipo di attività esercitata e/o prevista nell’impresa target.
Gli orientamenti di vigilanza comuni forniscono una definizione di solidità finanziaria che contempla due dimensioni:
- la capacità del candidato acquirente di finanziare il progetto di acquisizione o di incremento della partecipazione qualificata;
- la capacità del candidato acquirente di mantenere una equilibrata struttura finanziaria presso l’impresa target nel medio termine (almeno tre anni).
Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente l’autorità di vigilanza tiene conto della sua natura.
Se il candidato acquirente è un ente creditizio, la valutazione terrà cono delle ultime risultanze emerse dal processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), nonché dell’impatto dell’operazione sull’esposizione al rischio, sul modello di business, sulla redditività, sulla struttura di governance e sull’adeguatezza patrimoniale.
Se il candidato acquirente non è un ente creditizio, l’autorità di vigilanza analizza la documentazione finanziaria, al fine di esprimere un giudizio compiuto sulla sua solidità finanziaria e sulla sua capacità di sostenere finanziariamente l’impresa target nel prossimo futuro.
Se il candidato acquirente è una persona fisica, l’autorità di vigilanza richiede informazioni puntuali, accompagnate da prove documentali, sulle fonti di reddito, le attività e passività, le garanzie reali e personali concesse o ricevute, in modo di avere una visione completa della sua situazione finanziaria.
- Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell’impresa target
L’art. 23, paragrafo 1, lettera d), della CRD richiede di effettuare una valutazione della capacità dell’impresa target di rispettare, al momento e nel prossimo futuro, i requisiti prudenziali ad essa applicabili.
Qualora il progetto di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata determini il controllo dell’impresa target, l’acquirente dovrebbe presentare all’autorità competente per la vigilanza un piano industriale comprendente le linee di sviluppo strategico, il bilancio prospettico dell’impresa target per almeno tre anni dall’acquisizione e l’impatto dell’operazione sulla governance e sulla struttura organizzativa dell’impresa target.
Il giudizio riguardo a ciascuna ipotesi sottostante al piano industriale confluirà in uno “scenario di analisi critica di vigilanza” che consente all’autorità di vigilanza di valutare la sostenibilità economica e la sostenibilità del modello di business dell’impresa target e la sua adeguatezza patrimoniale.
Questo esercizio si svolge in una prospettiva sia qualitativa sia quantitativa. Nel primo caso, sono presi in esame la strategia complessiva delineata dal candidato acquirente per l’impresa target nonché i fattori interni ed esterni. In particolare, si terrà conto dei principali fattori di successo e le aree di vantaggio competitivo da cui deriva la maggiore efficienza dell’impresa target nel generare utili rispetto ai concorrenti, le potenziali sinergie (o la loro assenza) tra le attività in essere dell’impresa target e quelle derivanti dall’operazione di acquisizione, il grado di coerenza delle ipotesi fondamentali formulate dal candidato acquirente sul contesto operativo e sulle determinanti reddituali con le proiezioni o le altre informazioni derivanti dai principali fornitori terzi di dati. Nel secondo caso, viene effettuata un’analisi quantitativa delle principali ipotesi micro e macroeconomiche, degli indicatori di rischio e il confronto con gli enti creditizi similari.
L’autorità di vigilanza valuta inoltre la capacità dell’impresa target di soddisfare i requisiti di governance interna. Più precisamente, si valuta se l’impresa target continuerà a disporre di una chiara struttura organizzativa e di un adeguato meccanismo di controllo interno dopo il perfezionamento dell’operazione di acquisizione, cercando di comprendere come l’organizzazione delle funzioni di controllo interno a livello di gruppo interagirà con quelle a livello di impresa target una volta conclusa l’operazione, e soffermandosi sugli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere all’interno del gruppo.
3.5 Sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
La valutazione sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all’art. 23, paragrafo 1, lettera e), della CRD è condotta tenendo conto se l’effettivo riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ovvero il relativo rischio, possa compromettere la sana e prudente gestione dell’impresa target in termini di capitale, liquidità, sostenibilità del modello di business e dispositivi di governance.
La valutazione riguarda non solo il candidato acquirente, ma anche le persone con stretti legami personali o commerciali con il candidato acquirente, compresi i proprietari legali ed effettivi del candidato acquirente.
La BCE valuta tale criterio sulla base dei fatti pertinenti e dei rilievi delle autorità competenti, resi disponibili dalle ANC e considerati ai fini della valutazione prudenziale complessiva del progetto di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata. Ove necessario, la BCE può richiedere ulteriori elementi informativi direttamente alle autorità competenti in materia di AML/CFT (unità di informazione finanziaria, ad esempio), nell’ambito delle attività di cooperazione tra autorità diverse.
Secondo gli orientamenti comuni, la valutazione del suddetto criterio riguarda i due aspetti di seguito indicati:
- origine dei fondi e catena di finanziamento alla base dell’operazione;
- impatto sul piano industriale e sulla struttura organizzativa e gestionale dell’impresa target in prospettiva di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Con riferito al punto sub 1), l’autorità di vigilanza valuta questo aspetto in relazione alla provenienza dei fondi utilizzati per il pagamento del prezzo dell’operazione. Essa considera inoltre l’eventuale fabbisogno di capitale aggiuntivo per l’impresa target in futuro e la possibilità che l’attività del candidato acquirente comporti un rischio in termini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
In particolare, l’autorità di vigilanza valuta l’origine dei fondi che saranno utilizzati per l’operazione e le modalità del loro trasferimento al cedente, verificando che le istituzioni finanziarie attraverso cui transitano i fondi siano sottoposte a un’efficace vigilanza in materia di AML/CFT. In aggiunta, l’autorità di vigilanza valuta le informazioni fornite sull’attività che ha generato i fondi, anche in relazione alle attività economiche pregresse del candidato acquirente, alle sue strutture di finanziamento e alla loro coerenza con il prezzo dell’operazione.
Per quanto riguarda il punto sub 2), la valutazione viene condotta con profondità quando il progetto comporta un cambio di controllo e consente quindi all’acquirente di modificare la struttura aziendale e organizzativa dell’impresa target. Nel caso di specie, infatti, l’autorità di vigilanza effettua una valutazione particolareggiata per stabilire se il profilo di rischio dell’impresa target si sia modificato in termini di AML/CFT, accertando, in particolare, se: i) l’impresa target svolgerà attività più rischiose in termini di AML/CFT; ii) vi sarà un cambiamento della clientela di riferimento (ad esempio, relazioni con clienti che possano intraprendere attività connotate da maggiore rischiosità in termini di AML/CFT); iii) la struttura organizzativa ostacolerà il sistema dei controlli interni in materia di AML/CFT.
4. Aspetti procedurali
La Guida reputa opportuno che i candidati acquirenti, soprattutto in caso di operazioni complesse, prendano contatti con l’autorità competente prima di presentare l’istanza (c.d. pre-notifica), anche al fine di chiarire le informazioni da fornire e le tempistiche.
Se la notifica presentata è ritenuta incompleta, l’autorità competente ne dà comunicazione al candidato acquirente. Se, invece, la notifica trasmessa è ritenuta completa, l’autorità competente: i) invia per iscritto un avviso di ricezione e conferma la completezza formale della notifica e l’avvio del termine di 60 giorni per la valutazione; ii) precisa che le autorità di vigilanza (BCE e/o ANC) possono richiedere informazioni integrative e definire il periodo di sospensione.
I termini per la valutazione dell’istanza del progetto possono essere sospesi una sola volta per un massimo di 20 (oppure 30) giorni lavorativi.
Qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite, intervenuta durante il periodo di valutazione del progetto, può determinare una nuova procedura relativa alle partecipazioni qualificate e il riavvio dei termini della valutazione formale. In caso di modifiche rilevanti intervenute dopo il periodo di valutazione, il candidato acquirente è tenuto a darne notizia all’ANC e alla BCE affinché quest’ultima abbia la possibilità di valutare la necessità di un riesame.
La Guida precisa che l’ANC ha la facoltà di imporre condizioni (sospensive) e obblighi (intraprendere determinate azioni o astenersi da esse) in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo al candidato acquirente, ai suoi soggetti controllanti, ai loro titolari effettivi o alle loro controllate. Mentre il mancato verificarsi delle condizioni sospensive causa il rigetto dell’operazione prospettata, il mancato adempimento degli obblighi non ha alcun effetto automatico sull’operazione, ma può comportare l’applicazione di misure e sanzioni amministrative.
Poiché l’imposizione di condizioni o obblighi nonché il rigetto dell’istanza possono incidere sui diritti del candidato acquirente, si riconosce a quest’ultimo il diritto a essere sentito; diritto che è ridotto a tre giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 31, paragrafo 3, del Regolamento quadro sul MVU (n. 468/2014).
Il diritto a essere sentito viene meno al ricorrere dei seguenti tre casi:
- se un impegno è stato assunto unilateralmente dal candidato acquirente al momento della presentazione dell’istanza o durante il periodo di valutazione e la decisione adottata è accompagnata da condizioni e obblighi che riflettono gli impegni inclusi nell’istanza o altrimenti confermati dal candidato acquirente;
- qualora l’ANC imponga un obbligo di segnalazione a un soggetto sottoposto alle disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento sull’MVU (richiesta di informazioni),
- laddove la condizione e/o l’obbligo si riferiscano a diposizioni statutarie a cui il candidato acquirente deve conformarsi.
Note:
[1] Rilevano, in particolare, la natura del candidato acquirente, l’obiettivo dell’operazione proposta e l’entità della partecipazione
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